Art. 35. 
                   Sicurezza e prevenzione incendi 
             nei luoghi di spettacolo e intrattenimento 
  1. Entro il 31 dicembre 1992 il Ministro dell'interno provvede,  ai
sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle  norme
tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per  i  luoghi
di spettacolo e intrattenimento, cosi' come individuati dall'articolo
17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16  del  15  febbraio
1951, e successive modificazioni. 
  2. Fino  all'emanazione  delle  norme  di  cui  al  comma  1,  sono
prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione
amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle  norme
di sicurezza e prevenzione incendi. 
  3. Entro la data di cui al  comma  1  si  provvedera'  altresi'  ad
emanare  la  disciplina  organica  dei  servizi  di   vigilanza,   da
realizzarsi  all'interno  dell'attivita'  e  dei  compiti   ispettivi
affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.