Art. 38. 
     Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo 
          ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato 
  1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge
13 luglio 1966, n. 559, sono triplicati. 
  2. A decorrere dal 1' gennaio successivo alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1  potranno
essere aggiornati con cadenza triennale con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  del  tesoro,
sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie  di
operai ed impiegati, rilevate dall'Istituto nazionale  di  statistica
ai fini del calcolo dell'indennita' di contingenza,  intervenute  nel
triennio.