Art. 39. 
                       Gestioni fuori bilancio 
  1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del  decreto-legge  2
marzo 1989, n. 65, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 1989, n. 155, gia' differito al 28 febbraio 1992 dall'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 1' ottobre 1991,  n.  307,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  1991,  n.  377,   e'
ulteriormente differito fino all'entrata in  vigore  della  legge  di
riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque  non  oltre  il  28
febbraio 1993. 
  2. Sono altresi' differite non oltre il termine di cui al  comma  1
le gestioni fuori bilancio  inerenti  alle  attivita'  di  protezione
sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno  e
della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27  dicembre
1989, n. 409. 
  3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo  19
della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  istitutiva  del  Servizio
nazionale della  protezione  civile,  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 1992, e' autorizzata la gestione fuori  bilancio  del  Fondo
della protezione civile di cui al decreto-legge 10  luglio  1982,  n.
428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  agosto  1982,  n.
547. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia  dal
29 febbraio 1992.