Art. 39. Gestioni fuori bilancio 1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, gia' differito al 28 febbraio 1992 dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1' ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, e' ulteriormente differito fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 28 febbraio 1993. 2. Sono altresi' differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attivita' di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409. 3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, e' autorizzata la gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 29 febbraio 1992.