Art. 41. Norme finali ed entrata in vigore 1. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 16, 18, 19 e 24 hanno effetto dal 31 dicembre 1991. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 aprile 1992 Il Presidente supplente della Repubblica SPADOLINI ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI