Art. 41. 
                  Norme finali ed entrata in vigore 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 16,  18,  19  e  24
hanno effetto dal  31  dicembre  1991.  Il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  variazioni  di
bilancio, anche nel conto dei residui,  occorrenti  per  l'attuazione
del presente decreto. 
  2. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 30 aprile 1992 
              Il Presidente supplente della Repubblica 
                              SPADOLINI 
                                   ANDREOTTI,     Presidente      del
                                   Consiglio 
                                   dei Ministri 
                                   CIRINO POMICINO, Ministro del 
                                   bilancio e della programmazione 
                                   economica 
                                   CARLI, Ministro del tesoro 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI