Art. 5. 
             Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri 
  1. Il riferimento temporale indicato all'articolo 6, quarto  comma,
della  legge  6  febbraio  1985,  n.  16,  si  intende  esteso   agli
stanziamenti iscritti nel capitolo 8412 dello stato di previsione del
Ministero  dei  lavori  pubblici,  ai  fini  del  programma  di   cui
all'articolo 1,  primo  comma,  della  legge  medesima,  a  decorrere
dall'anno finanziario 1992.