Art. 5. Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri 1. Il riferimento temporale indicato all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, si intende esteso agli stanziamenti iscritti nel capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai fini del programma di cui all'articolo 1, primo comma, della legge medesima, a decorrere dall'anno finanziario 1992.