Art. 8. 
        Circolazione dei veicoli "mezzi d'opera" e assimilati 
  1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.  376,
e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 entrano  in  vigore
decorsi sei mesi dalla data di  pubblicazione  della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".