Art. 9. Gestione e manutenzione del complesso giudiziario di Napoli 1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, l'amministrazione, la gestione e la manutenzione degli edifici costituenti il complesso giudiziario di Napoli sono attribuite al Ministero di grazia e giustizia, che vi provvede a mezzo della Direzione generale degli affari civili e di un'apposita commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia. 2. La commissione e' composta da un numero di magistrati pari a quello degli uffici allocati nel complesso giudiziario di Napoli, da un magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia, dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, dal sindaco del comune di Napoli, da un rappresentante del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Napoli, da due funzionari di cancelleria o di segreteria giudiziarie. 3. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, con propri decreti individua le attivita' di amministrazione, gestione e manutenzione, stabilisce le condizioni per concedere in appalto l'esercizio e la manutenzione degli impianti e degli altri servizi, disciplina le modalita' di composizione e funzionamento della commissione e determina altresi' l'importo delle risorse da iscrivere all'uopo in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a decorrere dall'anno 1992, con parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1701 del medesimo stato di previsione per l'anno 1992 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.