Art. 9. 
                       Gestione e manutenzione 
                 del complesso giudiziario di Napoli 
  1. In deroga a quanto  previsto  nell'articolo  1  della  legge  24
aprile 1941, n. 392, l'amministrazione, la gestione e la manutenzione
degli edifici costituenti il complesso  giudiziario  di  Napoli  sono
attribuite al Ministero di grazia e  giustizia,  che  vi  provvede  a
mezzo della Direzione generale degli affari civili e  di  un'apposita
commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia. 
  2. La commissione e' composta da un numero  di  magistrati  pari  a
quello degli uffici allocati nel complesso giudiziario di Napoli,  da
un magistrato  addetto  al  Ministero  di  grazia  e  giustizia,  dal
provveditore regionale alle opere  pubbliche  per  la  Campania,  dal
sindaco del comune di Napoli,  da  un  rappresentante  del  consiglio
dell'ordine degli avvocati e procuratori di Napoli, da due funzionari
di cancelleria o di segreteria giudiziarie. 
  3. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con  i  Ministri
delle finanze e del tesoro, con propri decreti individua le attivita'
di amministrazione, gestione e manutenzione, stabilisce le condizioni
per concedere in appalto l'esercizio e la manutenzione degli impianti
e degli altri servizi, disciplina  le  modalita'  di  composizione  e
funzionamento della commissione e determina altresi' l'importo  delle
risorse da iscrivere all'uopo in apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero di grazia e giustizia a decorrere  dall'anno
1992, con parziale utilizzo dello stanziamento iscritto  al  capitolo
1701  del  medesimo  stato  di  previsione  per  l'anno  1992  e   ai
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.