Art. 10. Categorie dimensionali delle imprese di costruzione navale 1. Ai fini di cui all'art. 20, secondo comma, della legge, sono previste le seguenti fasce dimensionali delle imprese di costruzione navale: 1a fascia dimensionale: comprende le imprese con i seguenti requisiti: a) idoneita' tecnica prevista dall'art. 5, primo comma, del presente regolamento; b) numero di dipendenti compreso tra 50 e 75; c) strutture impiantistiche previste dall'art. 5 del presente regolamento. 2a fascia dimensionale: comprende le imprese con i seguenti requisiti: a) idoneita' tecnica prevista dall'art. 5, primo comma, del presente regolamento; b) numero di dipendenti compreso tra 76 e 199; c) strutture impiantistiche previste dall'art. 5 del presente regolamento, ed inoltre: 1) area idonea al premontaggio ed allestimento di parti di scafo; 2) almeno un mezzo idoneo a sollevare, eventualmente in coppia con un altro, blocchi di peso non inferiore a 30 tonnellate. 3a fascia dimensionale: comprende le imprese con i seguenti requisiti: a) idoneita' tecnica prevista dall'art. 5, primo comma, del presente regolamento; b) numero di dipendenti compreso tra 200 e 399; c) strutture impiantistiche previste dall'art. 5, terzo comma, del presente regolamento, lettere a), b), c), e), f), g) ed inoltre: 1) area idonea al premontaggio ed allestimento di parti di scafo; 2) bacino o scalo fisso di almeno 100 m di lunghezza; 3) almeno un mezzo idoneo a sollevare, eventualmente in coppia con un altro, blocchi di peso non inferiore a 75 tonnellate. 4a fascia dimensionale: comprende le imprese con i seguenti requisiti: a) idoneita' tecnica prevista dall'art. 5, primo comma; b) numero di dipendenti superiore a 399; c) strutture impiantistiche previste dall'art. 5, terzo comma, del presente regolamento, lettere a), b), c), e), f), g) ed inoltre: 1) area idonea al premontaggio ed allestimento di parti di scafo; 2) bacino o scalo fisso di almeno 140 m di lunghezza; 3) almeno un mezzo idoneo a sollevare, eventualmente in coppia con un altro, blocchi di peso non inferiore a 100 tonnellate. 2. Il comitato di cui all'art. 21 della legge determina l'inserimento dell'impresa richiedente l'iscrizione all'albo, in una delle fasce dimensionali di cui al precedente comma, sulla base dei requisiti relativi a ciascuna fascia. 3. L'impresa viene iscritta nella fascia dimensionale corrispondente al maggiore dei suoi stabilimenti e la sua capacita' produttiva e' determinata dalla somma delle capacita' produttive dei singoli stabilimenti. 4. I requisiti relativi al numero dei dipendenti ed alle strutture impiantistiche richiesti per l'inserimento nelle fasce di cui al primo comma del presente articolo s'intendono riferiti ad un medesimo stabilimento. 5. Le strutture impiantistiche aggiuntive previste per l'appartenenza alla 2a, 3a, 4a fascia dimensionale devono essere disponibili sulla base degli stessi titoli di cui al terzo comma dell'art. 5.
Nota agli articoli 7, 8 e 10: - Per il testo dell'art. 20 si veda in nota alle premesse.