Art. 10.
     Categorie dimensionali delle imprese di costruzione navale
  1.  Ai  fini  di  cui all'art. 20, secondo comma, della legge, sono
previste le seguenti fasce dimensionali delle imprese di  costruzione
navale:
1a fascia dimensionale:
  comprende le imprese con i seguenti requisiti:
   a)  idoneita'  tecnica  prevista  dall'art.  5,  primo  comma, del
presente regolamento;
   b) numero di dipendenti compreso tra 50 e 75;
   c) strutture impiantistiche  previste  dall'art.  5  del  presente
regolamento.
2a fascia dimensionale:
  comprende le imprese con i seguenti requisiti:
   a)  idoneita'  tecnica  prevista  dall'art.  5,  primo  comma, del
presente regolamento;
   b) numero di dipendenti compreso tra 76 e 199;
   c) strutture impiantistiche  previste  dall'art.  5  del  presente
regolamento, ed inoltre:
    1) area idonea al premontaggio ed allestimento di parti di scafo;
    2)  almeno  un  mezzo idoneo a sollevare, eventualmente in coppia
con un altro, blocchi di peso non inferiore a 30 tonnellate.
3a fascia dimensionale:
  comprende le imprese con i seguenti requisiti:
   a) idoneita'  tecnica  prevista  dall'art.  5,  primo  comma,  del
presente regolamento;
   b) numero di dipendenti compreso tra 200 e 399;
   c) strutture impiantistiche previste dall'art. 5, terzo comma, del
presente regolamento, lettere a), b), c), e), f), g) ed inoltre:
    1) area idonea al premontaggio ed allestimento di parti di scafo;
    2) bacino o scalo fisso di almeno 100 m di lunghezza;
    3)  almeno  un  mezzo idoneo a sollevare, eventualmente in coppia
con un altro, blocchi di peso non inferiore a 75 tonnellate.
4a fascia dimensionale:
  comprende le imprese con i seguenti requisiti:
   a) idoneita' tecnica prevista dall'art. 5, primo comma;
   b) numero di dipendenti superiore a 399;
   c) strutture impiantistiche previste dall'art. 5, terzo comma, del
presente regolamento, lettere a), b), c), e), f), g) ed inoltre:
    1) area idonea al premontaggio ed allestimento di parti di scafo;
    2) bacino o scalo fisso di almeno 140 m di lunghezza;
    3) almeno un mezzo idoneo a sollevare,  eventualmente  in  coppia
con un altro, blocchi di peso non inferiore a 100 tonnellate.
  2.   Il   comitato   di  cui  all'art.  21  della  legge  determina
l'inserimento dell'impresa richiedente l'iscrizione all'albo, in  una
delle  fasce  dimensionali di cui al precedente comma, sulla base dei
requisiti relativi a ciascuna fascia.
  3.   L'impresa   viene   iscritta   nella    fascia    dimensionale
corrispondente  al  maggiore dei suoi stabilimenti e la sua capacita'
produttiva e' determinata dalla somma delle capacita' produttive  dei
singoli stabilimenti.
  4.  I requisiti relativi al numero dei dipendenti ed alle strutture
impiantistiche richiesti per l'inserimento  nelle  fasce  di  cui  al
primo comma del presente articolo s'intendono riferiti ad un medesimo
stabilimento.
  5.    Le   strutture   impiantistiche   aggiuntive   previste   per
l'appartenenza alla 2a, 3a,  4a  fascia  dimensionale  devono  essere
disponibili  sulla  base  degli  stessi  titoli di cui al terzo comma
dell'art. 5.
 
          Nota agli articoli 7, 8 e 10:
             - Per il  testo  dell'art.  20  si  veda  in  nota  alle
          premesse.