Art. 11.
     Categorie dimensionali delle imprese di riparazione navale
  1.  Ai  fini  di  cui all'art. 20, secondo comma, della legge, sono
previste le seguenti fasce dimensionali delle imprese di  riparazione
navale:
1a fascia dimensionale:
  comprende le imprese con i seguenti requisiti:
   a)  idoneita'  tecnica  prevista  dall'art.  7,  primo  comma, del
presente regolamento;
   b) strutture impiantistiche  previste  dall'art.  7  del  presente
regolamento.
2a fascia dimensionale:
  comprende le imprese con i seguenti requisiti:
   a)  idoneita'  tecnica  prevista  dall'art.  7,  primo  comma, del
presente regolamento;
   b)   strutture   impiantistiche    comprovate    dalle    seguenti
disponibilita':
    1) superficie operativa coperta di 1000 mq di sedime;
    2)  punto  di  ormeggio per navi di dimensioni non inferiori alle
5.000 tonnellate di stazza lorda situato  nelle  immediate  vicinanze
della superficie operativa;
    3) mezzi idonei a sollevare una struttura di peso non inferiore a
15 tonnellate;
    4)  macchinari  ed  attrezzature  propri  del tipo di lavorazione
svolta;
    5) numero di dipendenti non inferiore alle 30 unita';
    6) in relazione alla consistenza della  forza  lavoro,  strutture
riconosciute  idonee  dalle  competenti  autorita' a garantire, sotto
l'aspetto  sanitario,  ambientale  e  della  sicurezza  del   lavoro,
condizioni di lavoro conformi alla vigente normativa in materia.
3a fascia dimensionale:
  comprende le imprese con i seguenti requisiti:
   a) idoneita' tecnica desumibile dalla disponibilita', per ciascuno
stabilimento,  sulla  base  di  rapporti  di lavoro dipendente, di un
responsabile tecnico iscritto nei registri di cui  all'art.  275  del
regolamento  di  esecuzione del codice della navigazione (navigazione
marittima) in  possesso  dei  requisiti  professionali  richiesti  in
relazione   alle   caratteristiche   della   massima  unita'  che  lo
stabilimento e' idoneo ad accogliere nonche' di un responsabile della
sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere, garante  della
corretta  applicazione  delle  pratiche operative. Una stessa persona
fisica potra' riassumere i predetti ruoli;
   b)   struttura    impiantistica    comprovata    dalle    seguenti
disponibilita':
    1) superficie operativa coperta di 2.000 mq di sedime;
    2)   punto  di  ormeggio  per  navi  non  inferiori  alle  15.000
tonnellate di stazza lorda situato nelle  immediate  vicinanze  della
superficie  operativa  e  dotate  di  mezzi di sollevamento e reti di
servizio;
    3) mezzi idonei a sollevare una struttura di peso non inferiore a
30 tonnellate;
    4)  macchinari per lavorazioni di carpenteria metallica, di pezzi
o parti di apparato motore e attrezzature per la lavorazione di tubi;
    5) area di attrezzature per la realizzazione e la riparazione  di
parti di scafo;
    6) numero di dipendenti non inferiore alle 50 unita';
    7)  in  relazione  alla consistenza della forza lavoro, strutture
riconosciute idonee dalle competenti  autorita'  a  garantire,  sotto
l'aspetto   sanitario,  ambientale  e  della  sicurezza  del  lavoro,
condizioni di lavoro conformi alla vigente normativa in materia.
4a fascia dimensionale:
  comprende le imprese con i seguenti requisiti:
   a) idoneita' tecnica desumibile dalla disponibilita', per ciascuno
stabilimento, sulla base di rapporti  di  lavoro  dipendente,  di  un
responsabile  tecnico  iscritto  nei registri di cui all'art. 275 del
regolamento di esecuzione del codice della  navigazione  (navigazione
marittima)  in  possesso  dei  requisiti  professionali  richiesti in
relazione  alle  caratteristiche  della   massima   unita'   che   lo
stabilimento e' idoneo ad accogliere nonche' di un responsabile della
sicurezza  dell'ambiente e degli impianti del cantiere, garante della
corretta applicazione delle pratiche operative.  Una  stessa  persona
fisica potra' riassumere i predetti ruoli;
   b)    strutture    impiantistiche    comprovate   dalle   seguenti
disponibilita':
    1) superficie operativa coperta di 10.000 mq di sedime;
    2)  punto  di  ormeggio  per  navi  non  inferiori  alle   30.000
tonnellate  di  stazza  lorda situato nelle immediate vicinanze della
superficie operativa e dotate di mezzi  di  sollevamento  e  reti  di
servizio;
    3) mezzi idonei a sollevare una struttura di peso non inferiore a
100 tonnellate;
    4)  macchinari  ed attrezzature per la lavorazione di carpenteria
metallica, di pezzi o parti di apparato motore e di tubi;
    5) aree per la realizzazione e la riparazione di parti di scafo;
    6) numero di dipendenti non inferiore alle 200 unita';
    7) in relazione alla consistenza della  forza  lavoro,  strutture
riconosciute  idonee  dalle  competenti  autorita' a garantire, sotto
l'aspetto  sanitario,  ambientale  e  della  sicurezza  del   lavoro,
condizioni di lavoro conformi alla vigente normativa in materia.
  2.   Il   comitato   di  cui  all'art.  21  della  legge  determina
l'inserimento dell'impresa richiedente l'iscrizione all'albo, un  una
delle  fasce  dimensionali di cui al precedente comma, sulla base dei
requisiti relativi a ciascuna fascia.
  3.   L'impresa   viene   iscritta   nella    fascia    dimensionale
corrispondente al maggiore dei suoi stabilimenti.
  4.  I requisiti relativi al numero dei dipendenti ed alle strutture
impiantistiche richieste per l'inserimento  nelle  fasce  di  cui  al
primo comma del presente articolo s'intendono riferiti ad un medesimo
stabilimento.
  5. Le strutture impiantistiche previste per l'appartenenza alla 2a,
3a  e  4a  fascia  dimensionale  devono essere disponibili sulla base
degli stessi titoli di cui al terzo comma dell'art.  7  del  presente
regolamento.
 
          Note all'art. 11:
             -  Per  il testo dell'art. 20 della legge n. 234/1989 si
          veda in note alle premesse; per il testo dell'art. 21 della
          medesima legge si veda in nota all'art. 4.
             -  Per  il  testo  dell'art.  275  del  regolamento   di
          esecuzione  del  codice  della  navigazione si veda in nota
          all'art. 5.