Art. 11. Categorie dimensionali delle imprese di riparazione navale 1. Ai fini di cui all'art. 20, secondo comma, della legge, sono previste le seguenti fasce dimensionali delle imprese di riparazione navale: 1a fascia dimensionale: comprende le imprese con i seguenti requisiti: a) idoneita' tecnica prevista dall'art. 7, primo comma, del presente regolamento; b) strutture impiantistiche previste dall'art. 7 del presente regolamento. 2a fascia dimensionale: comprende le imprese con i seguenti requisiti: a) idoneita' tecnica prevista dall'art. 7, primo comma, del presente regolamento; b) strutture impiantistiche comprovate dalle seguenti disponibilita': 1) superficie operativa coperta di 1000 mq di sedime; 2) punto di ormeggio per navi di dimensioni non inferiori alle 5.000 tonnellate di stazza lorda situato nelle immediate vicinanze della superficie operativa; 3) mezzi idonei a sollevare una struttura di peso non inferiore a 15 tonnellate; 4) macchinari ed attrezzature propri del tipo di lavorazione svolta; 5) numero di dipendenti non inferiore alle 30 unita'; 6) in relazione alla consistenza della forza lavoro, strutture riconosciute idonee dalle competenti autorita' a garantire, sotto l'aspetto sanitario, ambientale e della sicurezza del lavoro, condizioni di lavoro conformi alla vigente normativa in materia. 3a fascia dimensionale: comprende le imprese con i seguenti requisiti: a) idoneita' tecnica desumibile dalla disponibilita', per ciascuno stabilimento, sulla base di rapporti di lavoro dipendente, di un responsabile tecnico iscritto nei registri di cui all'art. 275 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alle caratteristiche della massima unita' che lo stabilimento e' idoneo ad accogliere nonche' di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere, garante della corretta applicazione delle pratiche operative. Una stessa persona fisica potra' riassumere i predetti ruoli; b) struttura impiantistica comprovata dalle seguenti disponibilita': 1) superficie operativa coperta di 2.000 mq di sedime; 2) punto di ormeggio per navi non inferiori alle 15.000 tonnellate di stazza lorda situato nelle immediate vicinanze della superficie operativa e dotate di mezzi di sollevamento e reti di servizio; 3) mezzi idonei a sollevare una struttura di peso non inferiore a 30 tonnellate; 4) macchinari per lavorazioni di carpenteria metallica, di pezzi o parti di apparato motore e attrezzature per la lavorazione di tubi; 5) area di attrezzature per la realizzazione e la riparazione di parti di scafo; 6) numero di dipendenti non inferiore alle 50 unita'; 7) in relazione alla consistenza della forza lavoro, strutture riconosciute idonee dalle competenti autorita' a garantire, sotto l'aspetto sanitario, ambientale e della sicurezza del lavoro, condizioni di lavoro conformi alla vigente normativa in materia. 4a fascia dimensionale: comprende le imprese con i seguenti requisiti: a) idoneita' tecnica desumibile dalla disponibilita', per ciascuno stabilimento, sulla base di rapporti di lavoro dipendente, di un responsabile tecnico iscritto nei registri di cui all'art. 275 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alle caratteristiche della massima unita' che lo stabilimento e' idoneo ad accogliere nonche' di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere, garante della corretta applicazione delle pratiche operative. Una stessa persona fisica potra' riassumere i predetti ruoli; b) strutture impiantistiche comprovate dalle seguenti disponibilita': 1) superficie operativa coperta di 10.000 mq di sedime; 2) punto di ormeggio per navi non inferiori alle 30.000 tonnellate di stazza lorda situato nelle immediate vicinanze della superficie operativa e dotate di mezzi di sollevamento e reti di servizio; 3) mezzi idonei a sollevare una struttura di peso non inferiore a 100 tonnellate; 4) macchinari ed attrezzature per la lavorazione di carpenteria metallica, di pezzi o parti di apparato motore e di tubi; 5) aree per la realizzazione e la riparazione di parti di scafo; 6) numero di dipendenti non inferiore alle 200 unita'; 7) in relazione alla consistenza della forza lavoro, strutture riconosciute idonee dalle competenti autorita' a garantire, sotto l'aspetto sanitario, ambientale e della sicurezza del lavoro, condizioni di lavoro conformi alla vigente normativa in materia. 2. Il comitato di cui all'art. 21 della legge determina l'inserimento dell'impresa richiedente l'iscrizione all'albo, un una delle fasce dimensionali di cui al precedente comma, sulla base dei requisiti relativi a ciascuna fascia. 3. L'impresa viene iscritta nella fascia dimensionale corrispondente al maggiore dei suoi stabilimenti. 4. I requisiti relativi al numero dei dipendenti ed alle strutture impiantistiche richieste per l'inserimento nelle fasce di cui al primo comma del presente articolo s'intendono riferiti ad un medesimo stabilimento. 5. Le strutture impiantistiche previste per l'appartenenza alla 2a, 3a e 4a fascia dimensionale devono essere disponibili sulla base degli stessi titoli di cui al terzo comma dell'art. 7 del presente regolamento.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 20 della legge n. 234/1989 si veda in note alle premesse; per il testo dell'art. 21 della medesima legge si veda in nota all'art. 4. - Per il testo dell'art. 275 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione si veda in nota all'art. 5.