Art. 12. Obblighi annuali 1. Le imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale oltre all'obbligo stabilito dall'art. 22, primo comma, della legge, devono ai fini del presente regolamento, far pervenire entro il 1 febbraio di ciascun anno al Ministero della marina mercantile l'apposita scheda informativa di cui all'allegato B del presente regolamento, debitamente compilata in ogni sua parte con riferimento all'anno precedente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata nei modi di legge e corredata della documentazione del caso.
Nota all'art. 12: - Per il testo dell'art. 22 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 4.