Art. 12.
                          Obblighi annuali
  1.  Le  imprese  di  costruzione,  riparazione e demolizione navale
oltre all'obbligo stabilito dall'art. 22, primo comma,  della  legge,
devono  ai  fini  del presente regolamento, far pervenire entro il 1›
febbraio  di  ciascun  anno  al  Ministero  della  marina  mercantile
l'apposita  scheda  informativa  di  cui  all'allegato B del presente
regolamento, debitamente compilata in ogni sua parte con  riferimento
all'anno   precedente,   sottoscritta   dal   legale   rappresentante
dell'impresa, con firma autenticata nei modi  di  legge  e  corredata
della documentazione del caso.
 
          Nota all'art. 12:
             -  Per  il testo dell'art. 22 della legge n. 234/1989 si
          veda in nota all'art. 4.