Art. 13.
              Tassa fissa d'iscrizione e tassa annuale
  1.  La tassa fissa d'iscrizione agli albi e la tassa annuale di cui
all'art. 20, ultimo comma, della legge, vengono versati nella  misura
e  secondo le modalita' determinate con il decreto del Ministro della
marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.
  2. Entro il 31  gennaio  di  ogni  anno  gli  iscritti  devono  far
pervenire   al   Ministero   della  marina  mercantile  la  quietanza
dell'eseguito pagamento del diritto relativo a tale anno.
  3. La cancellazione dagli albi, disposta nel corso  dell'anno,  non
comporta il diritto ad ottenere il rimborso della tassa gia' versata.
 
          Nota all'art. 13:
             -  Per  il testo dell'art. 20 della legge n. 234/1989 si
          veda in nota alle premesse.