Art. 13. Tassa fissa d'iscrizione e tassa annuale 1. La tassa fissa d'iscrizione agli albi e la tassa annuale di cui all'art. 20, ultimo comma, della legge, vengono versati nella misura e secondo le modalita' determinate con il decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli iscritti devono far pervenire al Ministero della marina mercantile la quietanza dell'eseguito pagamento del diritto relativo a tale anno. 3. La cancellazione dagli albi, disposta nel corso dell'anno, non comporta il diritto ad ottenere il rimborso della tassa gia' versata.
Nota all'art. 13: - Per il testo dell'art. 20 della legge n. 234/1989 si veda in nota alle premesse.