Art. 15. Mantenimento del diritto all'iscrizione agli albi 1. La permanenza dell'iscrizione agli albi negli anni successivi a quello d'iscrizione e' subordinata agli adempimenti di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento. 2. La perdita dei requisiti necessari all'iscrizione degli albi comporta la cancellazione degli stessi nei modi e con le procedure previste all'art. 22, comma 4, della legge.
Nota all'art. 15: - Per il testo dell'art. 22 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 4.