Art. 15.
          Mantenimento del diritto all'iscrizione agli albi
  1.  La permanenza dell'iscrizione agli albi negli anni successivi a
quello d'iscrizione e'  subordinata  agli  adempimenti  di  cui  agli
articoli 12 e 13 del presente regolamento.
  2.  La  perdita  dei  requisiti necessari all'iscrizione degli albi
comporta la cancellazione degli stessi nei modi e  con  le  procedure
previste all'art. 22, comma 4, della legge.
 
          Nota all'art. 15:
             -  Per  il testo dell'art. 22 della legge n. 234/1989 si
          veda in nota all'art. 4.