Art. 17.
                        Vigilanza e controllo
  1.  Per la vigilanza ed il controllo sull'applicazione del presente
regolamento l'ufficio responsabile degli albi potra' avvalersi  degli
uffici  e  del  personale  della  Direzione  generale  del naviglio e
dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile.
  2. Ai fini  del  controllo  e  della  vigilanza  di  cui  al  comma
precedente,  le  imprese  iscritte agli albi sono tenute a consentire
che siano disposte,  a  pieno  titolo  ed  in  qualsiasi  ragionevole
circostanza di tempo, visite di controllo agli stabilimenti, ai mezzi
ed  agli  impianti  dei  cantieri  iscritti  agli  albi  e  che siano
effettuate prove sulle attrezzature di cui il cantiere e' dotato.  Ai
medesimi  fini, le imprese dovranno altresi' fornire, su richiesta, i
documenti relativi a prove e collaudi ritenuti necessari.
  3. L'ufficio responsabile degli albi potra' sottoporre  a  verifica
le  imprese  per  il  controllo  della sussistenza e/o permanenza dei
requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione agli albi.