Art. 18.
             Dimensione massima dell'unita' realizzabile
  1.  La  dimensione massima dell'unita' realizzabile presso ciascuno
stabilimento di cui disponga l'impresa iscritta agli albi nonche'  la
dimensione  massima dell'unita' che gli stabilimenti di riparazione e
trasformazione  navale  sono  in  grado  di  accogliere   e'   quella
consentita  dalla  relativa  capacita'  impiantistica  e  deve essere
indicata dalla  stessa  impresa  ed  accertata  attraverso  verifiche
dirette disposte dall'ufficio responsabile degli albi.