Art. 18. Dimensione massima dell'unita' realizzabile 1. La dimensione massima dell'unita' realizzabile presso ciascuno stabilimento di cui disponga l'impresa iscritta agli albi nonche' la dimensione massima dell'unita' che gli stabilimenti di riparazione e trasformazione navale sono in grado di accogliere e' quella consentita dalla relativa capacita' impiantistica e deve essere indicata dalla stessa impresa ed accertata attraverso verifiche dirette disposte dall'ufficio responsabile degli albi.