Art. 2. Tenuta e struttura degli albi 1. Gli albi di cui all'art. 19 della legge sono tenuti dal Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio. 2. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il consiglio d'amministrazione del Ministero, e' individuato, nell'ambito della Direzione generale del naviglio, l'ufficio responsabile della tenuta degli albi. Il funzionario preposto all'ufficio responsabile della tenuta degli albi e' altresi' il responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per tutto quanto attiene la procedura di iscrizione, sospensione e cancellazione delle imprese degli albi. 3. Ciascun albo e' costituito da separati atti di iscrizione firmati dal direttore generale del naviglio e dal funzionario preposto all'ufficio responsabile degli albi, raggruppati, per quanto riguarda le imprese di costruzione e riparazione navale, in base alle categorie dimensionali di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento. 4. Ciascun atto di iscrizione, regolarmente datato e protocollato, e' contraddistinto anche da un numero d'ordine progressivo di iscrizione e deve contenere l'oggetto dell'iscrizione stessa con le seguenti indicazioni: a) elementi di individuazione dell'impresa (ditta o ragione sociale); b) sede legale dell'impresa; c) numero di stabilimenti di cui dispone l'impresa e loro localizzazione; d) fascia dimensionale cui appartiene l'impresa; e) per le sole imprese di costruzione navale, livello della capacita' produttiva, dimensione massima dell'unita' realizzabile in ciascuno degli stabilimenti di cui dispone l'impresa; f) ogni ulteriore indicazione, purche' di carattere non riservato, ritenuta necessaria per le esigenze di applicazione della legge e del presente regolamento.
Nota all'art. 2: - Per la legge n. 241/1990 si veda in nota alle premesse.