Art. 2.
                    Tenuta e struttura degli albi
  1.  Gli  albi  di  cui  all'art.  19  della  legge  sono tenuti dal
Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio.
  2. Con decreto del Ministro della  marina  mercantile,  sentito  il
consiglio    d'amministrazione   del   Ministero,   e'   individuato,
nell'ambito  della  Direzione  generale   del   naviglio,   l'ufficio
responsabile   della  tenuta  degli  albi.  Il  funzionario  preposto
all'ufficio responsabile della  tenuta  degli  albi  e'  altresi'  il
responsabile  del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, per tutto quanto attiene la procedura di iscrizione, sospensione
e cancellazione delle imprese degli albi.
  3. Ciascun albo  e'  costituito  da  separati  atti  di  iscrizione
firmati  dal  direttore  generale  del  naviglio  e  dal  funzionario
preposto all'ufficio responsabile degli albi, raggruppati, per quanto
riguarda le imprese di costruzione e riparazione navale, in base alle
categorie dimensionali di cui agli articoli  10  e  11  del  presente
regolamento.
  4.  Ciascun atto di iscrizione, regolarmente datato e protocollato,
e'  contraddistinto  anche  da  un  numero  d'ordine  progressivo  di
iscrizione  e  deve contenere l'oggetto dell'iscrizione stessa con le
seguenti indicazioni:
    a) elementi  di  individuazione  dell'impresa  (ditta  o  ragione
sociale);
    b) sede legale dell'impresa;
    c)  numero  di  stabilimenti  di  cui  dispone  l'impresa  e loro
localizzazione;
    d) fascia dimensionale cui appartiene l'impresa;
    e) per le sole  imprese  di  costruzione  navale,  livello  della
capacita'  produttiva, dimensione massima dell'unita' realizzabile in
ciascuno degli stabilimenti di cui dispone l'impresa;
    f)  ogni  ulteriore  indicazione,  purche'   di   carattere   non
riservato,  ritenuta necessaria per le esigenze di applicazione della
legge e del presente regolamento.
 
          Nota all'art. 2:
             - Per  la  legge  n.  241/1990  si  veda  in  nota  alle
          premesse.