Art. 20.
                       Produzione assistibile
  1.  Entro  il  31  marzo  di ciascun anno, il Ministro della marina
mercantile, sentito il comitato  di  cui  all'art.  23  della  legge,
nonche'  il  Ministro  del tesoro ed il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, determina con proprio decreto,  il  livello
massimo  della  produzione  assistibile nell'anno, nonche' il livello
della produzione annua  assistibile  a  favore  di  ciascuna  impresa
iscritta agli albi.