Art. 20. Produzione assistibile 1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della marina mercantile, sentito il comitato di cui all'art. 23 della legge, nonche' il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, determina con proprio decreto, il livello massimo della produzione assistibile nell'anno, nonche' il livello della produzione annua assistibile a favore di ciascuna impresa iscritta agli albi.