Art. 3. Domanda di iscrizione 1. Per ottenere l'iscrizione negli albi i richiedenti devono rivolgere istanza al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, corredandola dei documenti di cui ai successivi commi del presente articolo e della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 7 e 8 del presente regolamento. 2. Le imprese che richiedono l'iscrizione agli albi, oltre alla documentazione prescritta dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, devono produrre la documentazione attestante: a) Per le imprese individuali: 1) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con indicazione della specifica attivita' dell'impresa; 2) cittadinanza italiana del titolare dell'impresa ovvero residenza italiana per i cittadini stranieri purche' l'impresa abbia sede legale e cantiere ubicati in territorio nazionale e si tratti di cittadini appartenenti a Stati che concedano un trattamento di reciprocita' nei riguardi dei cittadini italiani. L'iscrizione agli albi e' consentita alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche ai cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea non residenti in Italia, purche' l'impresa abbia sede legale e cantieri ubicati in territorio nazionale. b) Per le imprese costituite in forma societaria: 1) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con l'indicazione della specifica attivita' dell'impresa; 2) vigenza rilasciata dal competente tribunale civile; 3) atto costitutivo e statuto, depositati presso la cancelleria commerciale del competente tribunale civile, in copia autentica. Per le imprese costituite in forma cooperativistica, oltre alla documentazione sin qui indicata, iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative ovvero nello schedario generale delle cooperative; 4) cittadinanza italiana per tutti gli amministratori, ferma restando l'equiparazione, ai cittadini italiani, dei cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea. 3. Vanno inoltre prodotti i seguenti documenti: a) documento rilasciato dal tribunale civile competente, attestante che l'impresa richiedente non si trovi in stato di fallimento o soggetta ad altra procedura concorsuale; b) attestazione del pagamento del diritto fisso e del diritto annuale richiesti per l'iscrizione agli albi speciali; c) le schede informative di cui all'allegato A e all'allegato B del presente regolamento debitamente compilate in ogni loro parte e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata nei modi di legge; d) dichiarazione con firma autenticata del titolare o degli amministratori e dei legali rappresentanti dell'impresa che non siano in corso accertamenti amministrativi o procedure giudiziali per responsabilita' concernenti l'esecuzione dei lavori e/o infrazioni alle disposizioni in materia di previdenza sociale e di disciplina della tutela del lavoratore. In caso di sussistenza degli stessi, le imprese richiedenti devono produrre idonea documentazione comprovante il tipo degli accertamenti amministrativi e/o le procedure giudiziali in corso, e/o le infrazioni accertate. 4. I documenti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma nonche' quelli di qui alle lettere a) e b) del terzo comma del presente articolo devono essere in regola con la normativa in materia di bollo e devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto al quella della domanda di iscrizione.
Nota all'art. 3: - L'art. 7 della legge n. 55/1990 aggiunge l'art. 10-sexies nella legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia. Se ne trascrive il testo, come modificato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203: "Art. 10-sexies. - 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonche' circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'art. 10-quater. Per i rinnovi, allorche' la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto. 2. La certificazione e' rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o in contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi. 3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, puo' essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi. 4. Quando gli atti o i contratti riguardano societa', la certificazione e' richiesta nei confronti della stessa societa'. Essa e' altresi' richiesta, se trattasi di societa' di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615- ter del codice civile o di societa' cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonche' di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile la certificazione e' richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o societa' consorziate. Se trattasi di societa' in nome collettivo, la certificazione e' richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di societa' in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle societa' di cui all'art. 2506 del codice civile la certificazione e' richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. 5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione e' altresi' richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa. 6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di societa', impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalita' stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando e' richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione. 8. La certificazione non e' richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione e' un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo. 9. La certificazione non e' inoltre richiesta ed e' sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7: a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali; b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire; c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire; d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire. 10. E' fatta comunque salva la facolta' della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente. 11. L'impresa aggiudicataria e' tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. 12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonche' la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo. 13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonche' i soggetti per cui la medesima e' richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di avvalersi della facolta' di cui al comma 10. 14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. 15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresi' procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti. 16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente e' comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15".