Art. 3.
                        Domanda di iscrizione
  1.  Per  ottenere  l'iscrizione  negli  albi  i  richiedenti devono
rivolgere istanza al Ministero della marina  mercantile  -  Direzione
generale   del   naviglio,  corredandola  dei  documenti  di  cui  ai
successivi  commi  del  presente  articolo  e  della   documentazione
attestante  il  possesso  dei requisiti di cui agli articoli 5, 7 e 8
del presente regolamento.
  2. Le imprese che richiedono l'iscrizione  agli  albi,  oltre  alla
documentazione  prescritta  dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni ed integrazioni,  devono  produrre  la
documentazione attestante:
    a) Per le imprese individuali:
    1)  iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura con indicazione della specifica attivita' dell'impresa;
    2)  cittadinanza  italiana  del  titolare   dell'impresa   ovvero
residenza  italiana per i cittadini stranieri purche' l'impresa abbia
sede legale e cantiere ubicati in territorio nazionale e si tratti di
cittadini appartenenti  a  Stati  che  concedano  un  trattamento  di
reciprocita'  nei  riguardi dei cittadini italiani. L'iscrizione agli
albi e' consentita alle stesse condizioni richieste per  i  cittadini
italiani,  anche  ai  cittadini  degli  Stati  membri della Comunita'
economica europea non residenti in Italia,  purche'  l'impresa  abbia
sede legale e cantieri ubicati in territorio nazionale.
    b) Per le imprese costituite in forma societaria:
    1)  iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura con l'indicazione della specifica attivita' dell'impresa;
    2) vigenza rilasciata dal competente tribunale civile;
    3) atto costitutivo e statuto, depositati presso  la  cancelleria
commerciale  del competente tribunale civile, in copia autentica. Per
le  imprese  costituite  in  forma   cooperativistica,   oltre   alla
documentazione  sin qui indicata, iscrizione nel registro prefettizio
delle cooperative ovvero nello schedario generale delle cooperative;
    4) cittadinanza italiana  per  tutti  gli  amministratori,  ferma
restando  l'equiparazione, ai cittadini italiani, dei cittadini degli
Stati membri della Comunita' economica europea.
  3. Vanno inoltre prodotti i seguenti documenti:
    a)  documento  rilasciato  dal   tribunale   civile   competente,
attestante  che  l'impresa  richiedente  non  si  trovi  in  stato di
fallimento o soggetta ad altra procedura concorsuale;
    b) attestazione del pagamento del diritto  fisso  e  del  diritto
annuale richiesti per l'iscrizione agli albi speciali;
    c)  le  schede informative di cui all'allegato A e all'allegato B
del presente regolamento debitamente compilate in ogni loro  parte  e
sottoscritte   dal  legale  rappresentante  dell'impresa,  con  firma
autenticata nei modi di legge;
    d) dichiarazione con  firma  autenticata  del  titolare  o  degli
amministratori e dei legali rappresentanti dell'impresa che non siano
in  corso  accertamenti  amministrativi  o  procedure  giudiziali per
responsabilita' concernenti l'esecuzione dei  lavori  e/o  infrazioni
alle  disposizioni  in  materia di previdenza sociale e di disciplina
della tutela del lavoratore. In caso di sussistenza degli stessi,  le
imprese richiedenti devono produrre idonea documentazione comprovante
il tipo degli accertamenti amministrativi e/o le procedure giudiziali
in corso, e/o le infrazioni accertate.
  4.  I  documenti  di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma
nonche' quelli di qui alle lettere  a)  e  b)  del  terzo  comma  del
presente articolo devono essere in regola con la normativa in materia
di bollo e devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto al
quella della domanda di iscrizione.
 
          Nota all'art. 3:
             -  L'art.  7  della  legge  n.  55/1990  aggiunge l'art.
          10-sexies nella legge  31  maggio  1965,  n.  575,  recante
          disposizioni  contro  la mafia.   Se ne trascrive il testo,
          come modificato dall'art. 20 del D.L. 13  maggio  1991,  n.
          152,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio
          1991, n. 203:
             "Art. 10-sexies. - 1. La pubblica amministrazione, prima
          di rilasciare o consentire le licenze,  le  autorizzazioni,
          le   concessioni,  le  erogazioni,  le  abilitazioni  e  le
          iscrizioni previste dall'art. 10,  e  prima  di  stipulare,
          approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui
          al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione
          relativa  all'interessato circa la sussistenza a suo carico
          di  un  procedimento  per  l'applicazione,  a  norma  della
          presente legge, di una misura di prevenzione, nonche' circa
          la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di
          prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a
          norma  dell'art.  10,  ovvero  del  secondo comma dell'art.
          10-quater. Per i rinnovi, allorche' la  legge  dispone  che
          gli  stessi  abbiano luogo con provvedimento formale, per i
          provvedimenti comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  salvo  gli atti di esecuzione, e per i contratti
          derivati   da   altri   gia'   stipulati   dalla   pubblica
          amministrazione   l'obbligo   sussiste  con  riguardo  alla
          certificazione dei provvedimenti  definitivi  o  provvisori
          che  applicano  la  misura  di  prevenzione  o dispongono i
          divieti, le sospensioni o le decadenze.   Per  i  contratti
          concernenti    obbligazioni   a   carattere   periodico   o
          continuativo  per  forniture  di   beni   o   servizi,   la
          certificazione  deve  essere  acquisita per ciascun anno di
          durata del contratto.
             2. La  certificazione  e'  rilasciata  dalla  prefettura
          nella  cui  circoscrizione  gli  atti o in contratti devono
          essere perfezionati, su  richiesta  dell'amministrazione  o
          dell'ente  pubblico,  previa  esibizione dei certificati di
          residenza e di stato di famiglia di data  non  anteriore  a
          tre mesi.
             3.  Nel caso di contratti stipulati da un concessionario
          di opere o servizi pubblici, la certificazione,  oltre  che
          su  richiesta  dell'amministrazione  o  dell'ente  pubblico
          interessati, puo' essere rilasciata anche a  richiesta  del
          concessionario,  previa  acquisizione  dall'interessato dei
          certificati di residenza e di stato di famiglia di data non
          anteriore a tre mesi.
              4.  Quando  gli atti o i contratti riguardano societa',
          la certificazione e' richiesta nei confronti  della  stessa
          societa'.  Essa  e'  altresi'  richiesta,  se  trattasi  di
          societa' di capitali anche consortili  ai  sensi  dell'art.
          2615-  ter  del codice civile o di societa' cooperative, di
          consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V,
          titolo X, capo  II,  sezione  II  del  codice  civile,  nei
          confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri
          componenti l'organo di amministrazione, nonche' di ciascuno
          dei   consorziati   che   nei  consorzi  e  nelle  societa'
          consortili detenga una partecipazione superiore al  10  per
          cento,  e di quei soci o consorziati per conto dei quali le
          societa' consortili o i consorzi operino in modo  esclusivo
          nei   confronti   della  pubblica  amministrazione;  per  i
          consorzi  di  cui  all'art.  2602  del  codice  civile   la
          certificazione  e'  richiesta nei confronti di chi ne ha la
          rappresentanza e degli imprenditori o societa' consorziate.
          Se  trattasi   di   societa'   in   nome   collettivo,   la
          certificazione  e' richiesta nei confronti di tutti i soci;
          se  trattasi  di  societa'  in  accomandita  semplice,  nei
          confronti   dei   soci  accomandatari.  Se  trattasi  delle
          societa'  di  cui  all'art.  2506  del  codice  civile   la
          certificazione  e' richiesta nei confronti di coloro che le
          rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
             5. Ai fini dell'applicazione della specifica  disciplina
          dell'albo  nazionale  dei costruttori, la certificazione e'
          altresi' richiesta  nei  confronti  del  direttore  tecnico
          dell'impresa.
             6.  Le certificazioni possono anche essere rilasciate su
          richiesta   del   privato   interessato   presentata   alla
          prefettura  competente  per  il  luogo  ove lo stesso ha la
          residenza ovvero la sede, se trattasi di societa',  impresa
          o  ente.  La  relativa domanda, alla quale vanno allegati i
          certificati prescritti, deve specificare  i  provvedimenti,
          atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta
          o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati
          ed  indicare  il  numero  degli  esemplari  occorrenti e la
          persona,  munita  di  procura   speciale,   incaricata   di
          ritirarli.  La  certificazione  deve essere acquisita dalla
          pubblica amministrazione o  dal  concessionario  entro  tre
          mesi  dalla  data  del  rilascio  prodotta  anche  in copia
          autenticata ai sensi dell'art. 14  della  legge  4  gennaio
          1968, n. 15.
            7.  Nei  casi  di  urgenza,  in  attesa che pervenga alla
          pubblica   amministrazione   o   al    concessionario    la
          certificazione  prefettizia,  l'esecuzione dei contratti di
          cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla  base  di  una
          dichiarazione  con  la  quale  l'interessato attesti di non
          essere stato sottoposto a misura di prevenzione  e  di  non
          essere  a  conoscenza  della  esistenza  a suo carico e dei
          propri   conviventi   di   procedimenti   in   corso    per
          l'applicazione  della  misura di prevenzione o di una delle
          cause ostative all'iscrizione negli albi di  appaltatori  o
          fornitori   pubblici   ovvero   nell'albo   nazionale   dei
          costruttori. La  sottoscrizione  della  dichiarazione  deve
          essere  autenticata con le modalita' stabilite dall'art. 20
          della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le  stesse  disposizioni
          si   applicano  quando  e'  richiesta  l'autorizzazione  di
          subcontratti,   cessioni   e   cottimi    concernenti    la
          realizzazione  delle opere e dei lavori e la prestazione di
          servizi riguardanti la pubblica amministrazione.
             8.   La   certificazione   non   e'   richiesta   quando
          beneficiario  dell'atto  o contraente con l'amministrazione
          e'  un'altra  amministrazione  pubblica  ovvero  quando  si
          tratta    di    licenze    e    autorizzazioni   rilasciate
          dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza o del loro
          rinnovo.
             9. La certificazione non  e'  inoltre  richiesta  ed  e'
          sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:
               a) per la stipulazione o approvazione di contratti con
          artigiani o con esercenti professioni intellettuali;
               b)  per la stipulazione o l'approvazione dei contratti
          di cui all'art. 10 e per  le  concessioni  di  costruzione,
          nonche'  di  costruzione e gestione di opere riguardanti la
          pubblica amministrazione o  di  servizi  pubblici,  il  cui
          valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
               c)  per  l'autorizzazione  di subcontratti, cessioni e
          cottimi concernenti  la  realizzazione  delle  opere  e  la
          prestazione  dei  servizi  di  cui  alla  lettera b) il cui
          valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
               d) per la concessione di contributi,  finanziamenti  e
          mutui  agevolati  e  altre  erogazioni  dello  stesso tipo,
          comunque  denominate,  per  lo  svolgimento  di   attivita'
          imprenditoriali  il  cui  valore  complessivo  non supera i
          cinquanta milioni di lire.
             10. E' fatta comunque salva la facolta'  della  pubblica
          amministrazione  che procede sulla base delle dichiarazioni
          sostitutive   di   richiedere   successivamente   ulteriore
          certificazione alla prefettura territorialmente competente.
             11.  L'impresa  aggiudicataria  e'  tenuta  a comunicare
          tempestivamente   all'amministrazione    appaltante    ogni
          modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella
          struttura   di   impresa   e   negli  organismi  tecnici  e
          amministrativi.
             12. Le certificazioni prefettizie, le  relative  istanze
          nonche'  la documentazione accessoria previste dal presente
          articolo sono esenti da imposta di bollo.
             13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate  entro
          trenta  giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a
          rilasciare  apposita  ricevuta  attestante   la   data   di
          presentazione  dell'istanza  di  certificazione,  nonche' i
          soggetti  per  cui  la  medesima  e'  richiesta;  trascorsi
          inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza,
          gli  interessati  possono  sostituire  ad  ogni  effetto la
          certificazione con la dichiarazione  di  cui  al  comma  7,
          ferma  restando  la  possibilita'  per l'amministrazione di
          avvalersi della facolta' di cui al comma 10.
             14.  Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al
          presente articolo,  attesta  il  falso  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a quattro anni.
             15.  Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori
          pubblici ha facolta' di verificare anche in  corso  d'opera
          la  permanenza  dei requisiti previsti dalla presente legge
          per l'affidamento  dei  lavori.    Alla  predetta  verifica
          possono  altresi' procedere le altre amministrazioni o enti
          pubblici committenti o concedenti.
             16.  Decorso  un  anno   dalla   firma   del   contratto
          riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione,
          l'amministrazione  o ente pubblico committente o concedente
          e' comunque tenuto ad effettuare  la  verifica  di  cui  al
          comma 15".