Art. 4.
             Procedure d'iscrizione, aggiornamento dati
            e sospensione o cancellazione dell'iscrizione
  1.   L'ufficio   responsabile   della  tenuta  degli  albi  procede
all'istruttoria e sottopone la domanda d'iscrizione, per il  relativo
parere,  al  comitato  di  cui  all'art.  21 della legge, il quale si
pronuncia entro trenta giorni dalla data in cui l'istanza e' stata ad
esso inoltrata per il parere stesso.
  2. Con  il  medesimo  procedimento  di  cui  al  comma  precedente,
l'ufficio    responsabile    della   tenuta   degli   albi   provvede
all'aggiornamento dei dati riportati in ciascun atto  di  iscrizione,
sulla base dell'informativa fornita dalle imprese iscritte agli albi,
in  ordine agli elementi di cui alle lettere a) e b) del quarto comma
dell'art. 2 del presente regolamento,  ovvero  su  specifica  istanza
dell'impresa  iscritta  agli albi ovvero in ogni altro caso in cui il
Ministero della marina mercantile sia comunque venuto a conoscenza di
variazioni intervenute in ordine agli elementi di  cui  alle  lettere
c),  d)  ed e) del predetto comma ed abbia al riguardo effettuato gli
opportuni accertamenti.
  3. Allorche' abbia notizia del verificarsi di una delle circostanze
di cui all'art. 22 della legge, il responsabile  della  tenuta  degli
albi sottopone al comitato di cui all'art. 21 della legge stessa, per
il  relativo  parere,  i provvedimenti di sospensione e cancellazione
dell'iscrizione, sui quali il  comitato  si  pronuncia  entro  trenta
giorni dalla data in cui l'istanza e' stata ad esso inoltrata.
  4.  Il  procedimento  d'iscrizione  agli albi, ai sensi dell'art. 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve concludersi  nel  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della domanda d'iscrizione.
  5.  Il  procedimento  di sospensione dell'iscrizione agli albi o di
cancellazione di un'impresa dagli albi deve concludersi  nel  termine
di novanta giorni dal suo inizio.
  6.  Ai  fini  del  presente articolo e' fatto salvo quanto disposto
dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
          Note all'art. 4:
             - Si trascrive nell'ordine, il testo degli articoli 21 e
          22 della legge n. 234/1989:
             "Art.  21.  -  1.  Presso  il  Ministero  della   marina
          mercantile  e'  istituito il comitato per gli albi speciali
          dei costruttori, dei riparatori e  dei  demolitori  navali,
          che  da'  parere  sulle  domande  di  ammissione  agli albi
          speciali  e  sui  provvedimenti   di   sospensione   e   di
          cancellazione dagli albi stessi.
             2.  Il  comitato  per gli albi speciali dei costruttori,
          riparatori e demolitori navali e' costituito:
               a)  da  tre  dirigenti  del  Ministero  della   marina
          mercantile,   di   cui  uno  dell'ispettorato  tecnico  del
          Ministero  stesso,  designati  dal  Ministro  della  marina
          mercantile;
               b)  da quattro componenti designati dalle associazioni
          di categoria piu' rappresentative;
               c)  da  tre  componenti designati dalle organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
               d) da tre esperti in materia di costruzioni  navali  e
          in  materia  giuridico-amministrativa  scelti  dal Ministro
          della marina mercantile.
             3. Le designazioni dei componenti il  comitato,  di  cui
          alle  lettere  b)  e  c)  del  comma  2  sono comunicate al
          Ministero  della  marina  mercantile  per  il  tramite  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
             4.  Il  comitato  e'  nominato  con decreto del Ministro
          della marina mercantile e dura in carica quattro anni.
             5. Le funzioni  di  segreteria  e  degli  altri  servizi
          inerenti  agli  albi  sono  assolte  da  due funzionari del
          Ministero della marina mercantile.
             6. All'onere di funzionamento del comitato  valutato  in
          lire  50  milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1989 si
          provvede mediante l'utilizzo del gettito dei diritti di cui
          all'art. 20".
             "Art. 22. - 1. Le imprese iscritte negli  albi  speciali
          di  cui  all'art.  19 debbono comunicare al Ministero della
          marina mercantile tutte le variazioni nei  loro  requisiti,
          organizzazione  e  struttura,  entro trenta giorni dal loro
          verificarsi.
             2. L'efficacia dell'iscrizione negli albi speciali  puo'
          essere  sospesa  quando  a carico dell'impresa si verifichi
          uno dei seguenti casi:
               a) siano in corso  procedure  di  fallimento  o  altro
          procedimento concorsuale;
               b)  siano  in  corso  procedimenti penali a carico del
          titolare  o  rappresentante  legale  dell'impresa  e/o  del
          responsabile  tecnico di cantiere per fatti che per la loro
          natura o  per  la  loro  gravita'  facciano  venir  meno  i
          requisiti richiesti per l'iscrizione agli albi;
                c)    siano   in   corso   accertamenti   per   gravi
          responsabilita' concernenti l'esecuzione dei lavori;
               d) infrazione, debitamente accertata e di  particolare
          rilevanza,  alle  disposizioni  in  materia  di  previdenza
          sociale e di disciplina della tutela del lavoratore;
               e) inosservanza  di  obblighi  posti  dalle  norme  di
          attuazione  di  cui  al comma 4 dell'art. 20, nonche' degli
          obblighi posti dalle stesse norme in materia di limiti alla
          capacita'  produttiva  ed   al   ricorso   all'appalto   di
          manodopera.
             3.  Sono  cancellate dall'albo le imprese a carico delle
          quali si verifichi uno dei seguenti casi:
               a) grave negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  dei
          lavori;
               b)  condanna  inflitta  al  titolare  o rappresentante
          legale dell'impresa e/o al responsabile tecnico di cantiere
          per reati di natura o di gravita' tale da far venir meno  i
          requisiti richiesti per l'iscrizione agli albi;
               c)  sentenza  di fallimento, liquidazione o cessazione
          di attivita';
               d)  cessione  degli  impianti  e/o dell'intera azienda
          anche se per tempo limitato;
               e) recidiva o maggiore gravita', nei casi di cui  alle
          lettere b), d) ed e) del comma 2.
             4.  I  provvedimenti  di  cui  al presente articolo sono
          adottati dal Ministro della marina mercantile,  sentito  il
          comitato  di  cui  all'art.    23  e  sono  preceduti dalla
          comunicazione al soggetto iscritto  dei  fatti  addebitati,
          con  fissazione  di  un  termine,  non inferiore a quindici
          giorni, per le sue deduzioni.
             5.  La  sospensione  dell'efficacia  dell'iscrizione  di
          un'impresa    negli    albi    comporta    la   sospensione
          dell'erogazione  dei  contributi  di  cui   l'impresa   sia
          beneficiaria.  La  cancellazione  di  un'impresa dagli albi
          comporta la decadenza dai contributi di cui  l'impresa  sia
          beneficiaria".
             - Il testo degli articoli 2 e 16 della legge n. 241/1990
          gia' citata (si veda in nota alle premesse) e' il seguente:
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
             2.  Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo di procedimento, in quanto non sia  gia'  direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio del
          procedimento  o  dal  ricevimento  della  domanda   se   il
          procedimento e' ad iniziativa di parte.
             3.  Qualora  le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
             4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2  sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
             "Art.  16.  -  1.  Ove  debba  essere  obbligatoriamente
          sentito  un  organo  consultivo,  questo  deve  emettere il
          proprio parere entro il termine prefissato da  disposizioni
          di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta
          giorni dal ricevimento della richiesta.
             2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
          comunicato  il  parere  o  senza  che  l'organo adito abbia
          rappresentato  esigenze   istruttorie,   e'   in   facolta'
          dell'amministrazione      richiedente      di     procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere.
             3. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano  in  caso di pareri che debbano essere rilasciati
          da  amministrazioni  preposte   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
             4.  Nel  caso  in cui l'organo adito abbia rappresentato
          esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita',  dovuta  alla
          natura  dell'affare,  di  rispettare il termine generale di
          cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia  a  decorrere,  per
          una  sola  volta,  dal  momento  della  ricezione, da parte
          dell'organo  stesso,  delle   notizie   o   dei   documenti
          richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
             5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni,
          il  dispositivo  e' comunicato telegraficamente o con mezzi
          telematici.
             6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono  pro-
          cedure  di  particolare  urgenza  per l'adozione dei pareri
          loro richiesti".