Art. 4. Procedure d'iscrizione, aggiornamento dati e sospensione o cancellazione dell'iscrizione 1. L'ufficio responsabile della tenuta degli albi procede all'istruttoria e sottopone la domanda d'iscrizione, per il relativo parere, al comitato di cui all'art. 21 della legge, il quale si pronuncia entro trenta giorni dalla data in cui l'istanza e' stata ad esso inoltrata per il parere stesso. 2. Con il medesimo procedimento di cui al comma precedente, l'ufficio responsabile della tenuta degli albi provvede all'aggiornamento dei dati riportati in ciascun atto di iscrizione, sulla base dell'informativa fornita dalle imprese iscritte agli albi, in ordine agli elementi di cui alle lettere a) e b) del quarto comma dell'art. 2 del presente regolamento, ovvero su specifica istanza dell'impresa iscritta agli albi ovvero in ogni altro caso in cui il Ministero della marina mercantile sia comunque venuto a conoscenza di variazioni intervenute in ordine agli elementi di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto comma ed abbia al riguardo effettuato gli opportuni accertamenti. 3. Allorche' abbia notizia del verificarsi di una delle circostanze di cui all'art. 22 della legge, il responsabile della tenuta degli albi sottopone al comitato di cui all'art. 21 della legge stessa, per il relativo parere, i provvedimenti di sospensione e cancellazione dell'iscrizione, sui quali il comitato si pronuncia entro trenta giorni dalla data in cui l'istanza e' stata ad esso inoltrata. 4. Il procedimento d'iscrizione agli albi, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve concludersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda d'iscrizione. 5. Il procedimento di sospensione dell'iscrizione agli albi o di cancellazione di un'impresa dagli albi deve concludersi nel termine di novanta giorni dal suo inizio. 6. Ai fini del presente articolo e' fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 4: - Si trascrive nell'ordine, il testo degli articoli 21 e 22 della legge n. 234/1989: "Art. 21. - 1. Presso il Ministero della marina mercantile e' istituito il comitato per gli albi speciali dei costruttori, dei riparatori e dei demolitori navali, che da' parere sulle domande di ammissione agli albi speciali e sui provvedimenti di sospensione e di cancellazione dagli albi stessi. 2. Il comitato per gli albi speciali dei costruttori, riparatori e demolitori navali e' costituito: a) da tre dirigenti del Ministero della marina mercantile, di cui uno dell'ispettorato tecnico del Ministero stesso, designati dal Ministro della marina mercantile; b) da quattro componenti designati dalle associazioni di categoria piu' rappresentative; c) da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; d) da tre esperti in materia di costruzioni navali e in materia giuridico-amministrativa scelti dal Ministro della marina mercantile. 3. Le designazioni dei componenti il comitato, di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono comunicate al Ministero della marina mercantile per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 4. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro della marina mercantile e dura in carica quattro anni. 5. Le funzioni di segreteria e degli altri servizi inerenti agli albi sono assolte da due funzionari del Ministero della marina mercantile. 6. All'onere di funzionamento del comitato valutato in lire 50 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1989 si provvede mediante l'utilizzo del gettito dei diritti di cui all'art. 20". "Art. 22. - 1. Le imprese iscritte negli albi speciali di cui all'art. 19 debbono comunicare al Ministero della marina mercantile tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e struttura, entro trenta giorni dal loro verificarsi. 2. L'efficacia dell'iscrizione negli albi speciali puo' essere sospesa quando a carico dell'impresa si verifichi uno dei seguenti casi: a) siano in corso procedure di fallimento o altro procedimento concorsuale; b) siano in corso procedimenti penali a carico del titolare o rappresentante legale dell'impresa e/o del responsabile tecnico di cantiere per fatti che per la loro natura o per la loro gravita' facciano venir meno i requisiti richiesti per l'iscrizione agli albi; c) siano in corso accertamenti per gravi responsabilita' concernenti l'esecuzione dei lavori; d) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle disposizioni in materia di previdenza sociale e di disciplina della tutela del lavoratore; e) inosservanza di obblighi posti dalle norme di attuazione di cui al comma 4 dell'art. 20, nonche' degli obblighi posti dalle stesse norme in materia di limiti alla capacita' produttiva ed al ricorso all'appalto di manodopera. 3. Sono cancellate dall'albo le imprese a carico delle quali si verifichi uno dei seguenti casi: a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori; b) condanna inflitta al titolare o rappresentante legale dell'impresa e/o al responsabile tecnico di cantiere per reati di natura o di gravita' tale da far venir meno i requisiti richiesti per l'iscrizione agli albi; c) sentenza di fallimento, liquidazione o cessazione di attivita'; d) cessione degli impianti e/o dell'intera azienda anche se per tempo limitato; e) recidiva o maggiore gravita', nei casi di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 2. 4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Ministro della marina mercantile, sentito il comitato di cui all'art. 23 e sono preceduti dalla comunicazione al soggetto iscritto dei fatti addebitati, con fissazione di un termine, non inferiore a quindici giorni, per le sue deduzioni. 5. La sospensione dell'efficacia dell'iscrizione di un'impresa negli albi comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi di cui l'impresa sia beneficiaria. La cancellazione di un'impresa dagli albi comporta la decadenza dai contributi di cui l'impresa sia beneficiaria". - Il testo degli articoli 2 e 16 della legge n. 241/1990 gia' citata (si veda in nota alle premesse) e' il seguente: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 16. - 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza. 5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono pro- cedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti".