Art. 5. Requisiti tecnici per l'iscrizione delle imprese di costruzione navale 1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale delle imprese di costruzione navale, le imprese interessate dovranno avere, per ciascuno stabilimento, la disponibilita', sulla base di rapporti di lavoro dipendente, di un responsabile tecnico iscritto nei registri di cui all'art. 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in possesso dei requisiti professionali richiesti per la massima unita' realizzabile nello stabilimento nonche' di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere, garante della corretta applicazione delle pratiche operative. Una stessa persona fisica potra' riassumere i predetti ruoli. 2. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, le imprese interessate dovranno avere, per ciacuno stabilimento, una forza lavoro comprovata da idoneo documento dell'Ispettorato provinciale del lavoro, che indichi il numero dei dipendenti, suddivisi in dirigenti, quadri, impiegati ed operai. 3. Le imprese interessate dovranno altresi' comprovare la disponibilita', sulla base di un titolo di proprieta', di leasing o di concessione amministrativa che ne consentano una stabile utilizzazione, di strutture impiantistiche dimensionalmente idonee alla costruzione di unita' definite all'art. 1 della legge, per un volume annuo di almeno 2.000 tonnellate di stazza lorda compensata. In particolare, le imprese che effettuano la costruzione di unita' a scafo metallico, dovranno disporre delle seguenti strutture impiantistiche minime, salvo quanto prescritto all'art. 10 del presente regolamento: a) area di stoccaggio di materiali siderurgici adeguatamente servita da mezzi di sollevamento fissi e/o semoventi; b) una officina attrezzata con impianti, macchinari e mezzi di sollevamento per la lavorazione (taglio e sagomatura) di lamiere e profilati; c) mezzi idonei a garantire la movimentazione di parti di scafo, nonche' di tutti i componenti di allestimento e di apparato motore delle unita' costruibili; d) bacino o scalo, ovvero piattaforma, o altro mezzo di varo idoneo per navi di dimensioni e peso non inferiori a quelle previste dall'art. 1 della legge; e) disponibilita' di aree operative coperte e/o scoperte servite di energia elettrica ed acqua; f) idoneo magazzino per deposito dei componenti di allestimento ed apparato motore semilavorati o finiti; g) in relazione alla consistenza della forza lavoro, strutture riconosciute idonee dalle competenti autorita' a garantire, sotto l'aspetto sanitario, ambientale e della sicurezza del lavoro, condizioni di lavoro conformi alla vigente normativa in materia. 4. Le strutture impiantistiche previste nel comma precedente dovranno essere situate in un medesimo stabilimento. 5. Le imprese che effettuano la costruzione di unita' il cui scafo sia realizzato con materiali a tecnologia avanzata non metallici, in luogo delle strutture di cui alle precedenti lettere a), b), c), e) ed f) del terzo comma del presente articolo dovranno disporre delle seguenti strutture impiantistiche minime: a) area coperta per lo stoccaggio di materie prime; b) officina protetta dal pulviscolo munita di impianti per il controllo della temperatura e del tasso di umidita' al fine della lavorazione di componenti di scafo; c) scalo e mezzi di sollevamento; d) magazzino di deposito dei materiali di allestimento e apparati motori, semilavorati o finiti. 6. Le strutture impiantistiche previste nel quinto comma del presente articolo dovranno essere situate in un medesimo stabilimento. 7. Qualora l'impresa disponga di piu' stabilimenti dovra' comprovare che almeno uno di essi e' dotato dei requisiti impiantistici previsti nel presente articolo. 8. Per quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera d), della legge, l'impresa dovra' produrre il bilancio approvato e certificato dell'ultimo esercizio prima di quello in corso, corredato delle relazioni degli amministratori e dei sindaci, e degli altri allegati di cui e' prescritto il deposito presso il tribunale. I soggetti non tenuti alla redazione del bilancio dovranno produrre una scheda riassuntiva dello stato patrimoniale e del conto economico, e copia delle dichiarazioni fiscali per le imposte sul reddito e l'imposta sul valore aggiunto, riferite all'ultimo anno solare. 9. L'impresa richiedente dovra' altresi' produrre una pianta planimetrica delle strutture aziendali con l'indicazione delle singole strutture impiantistiche.
Note all'art. 5: - L'art. 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, cosi' recita: "Art. 275 (Registro d'iscrizione). - Il personale tecnico delle costruzioni navali e' iscritto in registri conformi al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile, tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario. Ogni iscrizione nel registro prende un numero progressivo, riporta la data sotto la quale si effettua e indica: a) le generalita' dell'iscritto; b) il domicilio; c) l'abilitazione professionale di cui e' in possesso; d) i dati relativi all'attivita' professionale svolta dall'iscritto, precisandone i periodi. Nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali si annotano inoltre: 1) i titoli professionali e le abilitazioni conseguiti successivamente all'iscrizione; 2) le benemerenze civili e militari; 3) il cambiamento di domicilio; 4) le condanne riportate". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 234/1989, come modificato dall'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 107: "Art. 1. - 1. Le disposizioni del presente titolo sono intese a favorire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica in base alle linee programmatiche di cui all'art. 1 della legge 22 marzo 1985, n. 111, e a dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 167 del 26 gennaio 1987 concernente gli aiuti alla costruzione navale, si seguito denominata 'Direttiva CEE'. Le imprese navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti di cui al presente titolo, a dimostrazione della conformita' della loro azione alla direttiva CEE e al principio della progressiva riduzione degli aiuti, presentano al Ministro della marina mercantile, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione di verifica ed eventuale aggiornamento del piano di ristrutturazione e razionalizzazione aziendale, nonche' sulle misure attuate per accrescere efficienza, produttivita' e competitivita' dei cantieri e per migliorare il reddito operativo e il risultato di esercizio. Il Ministro della marina mercantile, entro i trenta giorni successivi, trasmette al Parlamento una relazione riassuntiva, cui sono allegate le relazioni presentate dalle imprese navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti. 2. Gli aiuti previsti nel presente titolo si riferiscono a lavori di costruzione delle unita' a scafo metallico o realizzato con materiali a tecnologia avanzata e relative pertinenze, di seguito indicate: a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate; b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 100 tonnellate. 3. Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato nonche' le unita' abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade. 4. Gli aiuti di cui al comma 2 si riferiscono altresi' a lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione navale riguardanti navi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, non inferiori alle 1.000 tonnellate di stazza, purche' i lavori eseguiti comportino modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle cabine e servizi per passeggeri. 5. Gli aiuti di cui al comma 2 possono riferirsi altresi' a lavori di costruzione, di trasformazione, modificazione e grande riparazione di galleggianti di stazza lorda non inferiore alle 1.000 tonnellate, bacini galleggianti, costruzioni di interesse energetico, costruzioni anti-inquinamento, unita' ad alta tecnologia, unita' per ricerche e per lavori in mare, nonche' relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate o di peso non inferiore alle 100 tonnellate nel caso in cui non possa farsi riferimento alla stazza. 6. Gli aiuti di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre provvidenze aventi analoghe finalita'". - Per il testo dell'art. 20 della medesima legge n. 234/1989 si veda in nota alle premesse.