Art. 5.
                 Requisiti tecnici per l'iscrizione
                 delle imprese di costruzione navale
  1.  Ai  fini  dell'iscrizione  nell'albo  speciale delle imprese di
costruzione  navale,  le  imprese  interessate  dovranno  avere,  per
ciascuno  stabilimento,  la disponibilita', sulla base di rapporti di
lavoro dipendente, di un responsabile tecnico iscritto  nei  registri
di cui all'art. 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione   (navigazione   marittima)  in  possesso  dei  requisiti
professionali richiesti per  la  massima  unita'  realizzabile  nello
stabilimento nonche' di un responsabile della sicurezza dell'ambiente
e  degli  impianti  del cantiere, garante della corretta applicazione
delle pratiche operative. Una stessa persona fisica potra' riassumere
i predetti ruoli.
  2. Ai  medesimi  fini  di  cui  al  comma  precedente,  le  imprese
interessate  dovranno  avere,  per  ciacuno  stabilimento,  una forza
lavoro comprovata da idoneo  documento  dell'Ispettorato  provinciale
del  lavoro,  che  indichi  il  numero  dei  dipendenti, suddivisi in
dirigenti, quadri, impiegati ed operai.
  3.  Le  imprese  interessate  dovranno   altresi'   comprovare   la
disponibilita',  sulla  base di un titolo di proprieta', di leasing o
di  concessione  amministrativa  che  ne   consentano   una   stabile
utilizzazione,  di  strutture  impiantistiche dimensionalmente idonee
alla costruzione di unita' definite all'art. 1 della  legge,  per  un
volume  annuo  di almeno 2.000 tonnellate di stazza lorda compensata.
In particolare, le imprese che effettuano la costruzione di unita'  a
scafo   metallico,   dovranno   disporre   delle  seguenti  strutture
impiantistiche  minime,  salvo  quanto  prescritto  all'art.  10  del
presente regolamento:
   a)  area  di  stoccaggio  di  materiali  siderurgici adeguatamente
servita da mezzi di sollevamento fissi e/o semoventi;
   b) una officina attrezzata con impianti,  macchinari  e  mezzi  di
sollevamento  per  la  lavorazione (taglio e sagomatura) di lamiere e
profilati;
   c) mezzi idonei a garantire la movimentazione di parti  di  scafo,
nonche'  di  tutti  i componenti di allestimento e di apparato motore
delle unita' costruibili;
   d) bacino o scalo, ovvero  piattaforma,  o  altro  mezzo  di  varo
idoneo  per navi di dimensioni e peso non inferiori a quelle previste
dall'art. 1 della legge;
   e) disponibilita' di aree operative coperte e/o  scoperte  servite
di energia elettrica ed acqua;
   f) idoneo magazzino per deposito dei componenti di allestimento ed
apparato motore semilavorati o finiti;
   g)  in  relazione  alla  consistenza della forza lavoro, strutture
riconosciute idonee dalle competenti  autorita'  a  garantire,  sotto
l'aspetto   sanitario,  ambientale  e  della  sicurezza  del  lavoro,
condizioni di lavoro conformi alla vigente normativa in materia.
  4.  Le  strutture  impiantistiche  previste  nel  comma  precedente
dovranno essere situate in un medesimo stabilimento.
  5.  Le imprese che effettuano la costruzione di unita' il cui scafo
sia realizzato con materiali a tecnologia avanzata non metallici,  in
luogo  delle  strutture di cui alle precedenti lettere a), b), c), e)
ed f) del terzo comma del presente articolo dovranno  disporre  delle
seguenti strutture impiantistiche minime:
   a) area coperta per lo stoccaggio di materie prime;
   b)  officina  protetta  dal  pulviscolo  munita di impianti per il
controllo della temperatura e del tasso di  umidita'  al  fine  della
lavorazione di componenti di scafo;
   c) scalo e mezzi di sollevamento;
   d)  magazzino di deposito dei materiali di allestimento e apparati
motori, semilavorati o finiti.
  6. Le  strutture  impiantistiche  previste  nel  quinto  comma  del
presente   articolo   dovranno   essere   situate   in   un  medesimo
stabilimento.
  7.  Qualora  l'impresa  disponga  di   piu'   stabilimenti   dovra'
comprovare   che   almeno   uno  di  essi  e'  dotato  dei  requisiti
impiantistici previsti nel presente articolo.
  8. Per quanto previsto dall'art. 20, comma  1,  lettera  d),  della
legge,  l'impresa dovra' produrre il bilancio approvato e certificato
dell'ultimo esercizio prima  di  quello  in  corso,  corredato  delle
relazioni  degli amministratori e dei sindaci, e degli altri allegati
di cui e' prescritto il deposito presso il tribunale. I soggetti  non
tenuti  alla  redazione  del  bilancio  dovranno  produrre una scheda
riassuntiva dello stato patrimoniale e del conto economico,  e  copia
delle  dichiarazioni  fiscali  per le imposte sul reddito e l'imposta
sul valore aggiunto, riferite all'ultimo anno solare.
  9.  L'impresa  richiedente  dovra'  altresi'  produrre  una  pianta
planimetrica   delle  strutture  aziendali  con  l'indicazione  delle
singole strutture impiantistiche.
 
          Note all'art. 5:
             - L'art. 275 del regolamento per l'esecuzione del codice
          della navigazione (navigazione  marittima),  approvato  con
          D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, cosi' recita:
             "Art.   275  (Registro  d'iscrizione).  -  Il  personale
          tecnico delle costruzioni navali e'  iscritto  in  registri
          conformi  al  modello  approvato dal Ministro per la marina
          mercantile, tenuti  dagli  uffici  di  compartimento  e  di
          circondario.
             Ogni   iscrizione   nel   registro   prende   un  numero
          progressivo, riporta la data sotto la quale si  effettua  e
          indica:
               a) le generalita' dell'iscritto;
               b) il domicilio;
               c) l'abilitazione professionale di cui e' in possesso;
               d)  i dati relativi all'attivita' professionale svolta
          dall'iscritto, precisandone i periodi.
             Nel registro del  personale  tecnico  delle  costruzioni
          navali si annotano inoltre:
              1)  i titoli professionali e le abilitazioni conseguiti
          successivamente all'iscrizione;
              2) le benemerenze civili e militari;
              3) il cambiamento di domicilio;
              4) le condanne riportate".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge n.
          234/1989, come modificato dall'art. 2 della legge 28  marzo
          1991, n. 107:
             "Art.  1.  - 1. Le disposizioni del presente titolo sono
          intese  a  favorire  il  completamento  del   processo   di
          ristrutturazione    e    razionalizzazione   dell'industria
          navalmeccanica in base alle  linee  programmatiche  di  cui
          all'art.  1  della  legge  22  marzo 1985, n. 111, e a dare
          attuazione alla direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'
          europee  n.  167  del 26 gennaio 1987 concernente gli aiuti
          alla costruzione navale, si seguito  denominata  'Direttiva
          CEE'.  Le  imprese navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti
          di  cui  al  presente   titolo,   a   dimostrazione   della
          conformita'  della  loro  azione  alla  direttiva  CEE e al
          principio  della   progressiva   riduzione   degli   aiuti,
          presentano al Ministro della marina mercantile, entro il 30
          settembre  di  ciascun  anno,  una relazione di verifica ed
          eventuale aggiornamento del  piano  di  ristrutturazione  e
          razionalizzazione  aziendale,  nonche' sulle misure attuate
          per accrescere efficienza, produttivita'  e  competitivita'
          dei  cantieri  e  per  migliorare il reddito operativo e il
          risultato  di   esercizio.   Il   Ministro   della   marina
          mercantile,  entro i trenta giorni successivi, trasmette al
          Parlamento una relazione riassuntiva, cui sono allegate  le
          relazioni    presentate   dalle   imprese   navalmeccaniche
          beneficiarie degli aiuti.
             2. Gli aiuti previsti nel presente titolo si riferiscono
          a lavori di costruzione delle unita' a  scafo  metallico  o
          realizzato  con  materiali a tecnologia avanzata e relative
          pertinenze, di seguito indicate:
               a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore  alle
          100 tonnellate;
               b)  rimorchiatori  e  spintori  con apparato motore di
          potenza  non  inferiore  a  500  cavalli  vapore  e  draghe
          semoventi di stazza lorda non inferiore a 100 tonnellate.
             3.  Sono  escluse  le  costruzioni militari, da diporto,
          quelle effettuate per conto dello Stato nonche'  le  unita'
          abilitate  esclusivamente al servizio marittimo dei porti e
          delle rade.
             4. Gli aiuti di cui al comma 2 si riferiscono altresi' a
          lavori   di   trasformazione,   modificazione   e    grande
          riparazione  navale riguardanti navi di cui alle lettere a)
          e b) del comma 2, non inferiori alle  1.000  tonnellate  di
          stazza,  purche'  i  lavori  eseguiti  comportino  modifica
          radicale del piano di carico, dello scafo, del  sistema  di
          propulsione o delle cabine e servizi per passeggeri.
             5.  Gli  aiuti  di  cui  al  comma  2  possono riferirsi
          altresi'  a  lavori  di  costruzione,  di   trasformazione,
          modificazione  e  grande  riparazione  di  galleggianti  di
          stazza lorda non inferiore alle  1.000  tonnellate,  bacini
          galleggianti,    costruzioni   di   interesse   energetico,
          costruzioni anti-inquinamento, unita' ad  alta  tecnologia,
          unita'  per ricerche e per lavori in mare, nonche' relative
          pertinenze, compresi i moduli abitativi,  tutti  di  stazza
          lorda  non  inferiore  alle  100  tonnellate  o di peso non
          inferiore  alle  100  tonnellate  nel caso in cui non possa
          farsi riferimento alla stazza.
             6.  Gli  aiuti  di  cui  al  presente  titolo  non  sono
          cumulabili    con   altre   provvidenze   aventi   analoghe
          finalita'".
             - Per il testo dell'art.  20  della  medesima  legge  n.
          234/1989 si veda in nota alle premesse.