Art. 6. Capacita' produttiva delle imprese di costruzione navale 1. La capacita' produttiva delle imprese che effettuano la costruzione di navi a scafo metallico sara' determinata dal comitato di cui all'art. 21 della legge sulla base: a) dell'indice medio di produttivita' per addetto registrato dall'industria italiana di costruzione di navi a scafo metallico nel quinquennio antecedente l'anno di entrata in vigore del presente regolamento; b) delle strutture impiantistiche e della forza lavoro di ciascuno stabilimento; c) dell'organizzazione produttiva dell'impresa e dello svolgimento di eventuali attivita' diverse dalla costruzione navale. 2. Nel caso di imprese che costruiscono unita' il cui scafo sia realizzato con materiali a tecnologia avanzata non metallici la determinazione della capacita' produttiva viene effettuata con gli stessi criteri definiti al comma precedente assumendo a base dell'indice medio di produttivita' per addetto, riferito al particolare comparto delle imprese costruttrici di tali unita'. 3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento ed in particolare ai fini della determinazione della capacita' produttiva di cui al comma precedente, la lavorazione dello scafo non puo' essere affidata a personale che non sia regolarmente iscritto nei libri matricola dell'impresa.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 21 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 4.