Art. 6.
                 Capacita' produttiva delle imprese
                        di costruzione navale
  1.   La  capacita'  produttiva  delle  imprese  che  effettuano  la
costruzione di navi a scafo metallico sara' determinata dal  comitato
di cui all'art. 21 della legge sulla base:
   a)  dell'indice  medio  di  produttivita'  per  addetto registrato
dall'industria italiana di costruzione di navi a scafo metallico  nel
quinquennio  antecedente  l'anno  di  entrata  in vigore del presente
regolamento;
   b) delle strutture impiantistiche e della forza lavoro di ciascuno
stabilimento;
   c) dell'organizzazione produttiva dell'impresa e dello svolgimento
di eventuali attivita' diverse dalla costruzione navale.
  2. Nel caso di imprese che costruiscono unita'  il  cui  scafo  sia
realizzato  con  materiali  a  tecnologia  avanzata  non metallici la
determinazione della capacita' produttiva viene  effettuata  con  gli
stessi   criteri  definiti  al  comma  precedente  assumendo  a  base
dell'indice  medio  di  produttivita'  per   addetto,   riferito   al
particolare comparto delle imprese costruttrici di tali unita'.
  3.  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  regolamento  ed  in
particolare ai fini della determinazione della  capacita'  produttiva
di  cui  al  comma  precedente,  la  lavorazione dello scafo non puo'
essere affidata a personale che non  sia  regolarmente  iscritto  nei
libri matricola dell'impresa.
 
          Nota all'art. 6:
             -  Per  il testo dell'art. 21 della legge n. 234/1989 si
          veda in nota all'art. 4.