Art. 7. Requisiti tecnici per l'iscrizione delle imprese di riparazione navale 1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale delle imprese di riparazione navale, le imprese interessate dovranno avere per ciascuno stabilimento la disponibilita' di un responsabile tecnico nonche' di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere, garante della corretta applicazione delle pratiche operative. Una stessa persona fisica potra' riassumere i predetti ruoli. 2. Ai medesimi fini di cui al comma precedente le imprese interessate dovranno avere per ciascuno stabilimento una forza lavoro comprovata da idoneo documento dell'Ispettorato provinciale del lavoro, che indichi il numero dei dipendenti suddivisi in dirigenti, quadri, impiegati ed operai. 3. Le imprese interessate dovranno altresi' essere dotate di idonee strutture impiantistiche comprovate dalla disponibilita', sulla base di un titolo di proprieta', di leasing o di concessione amministrativa che ne consentano una stabile utilizzazione, di: a) una superficie operativa di sedime permanentemente coperta di almeno 500 mq; b) mezzi di sollevamento idonei a sollevare una struttura di peso non inferiore alle 8 tonnellate; c) in relazione alla consistenza della forza lavoro, strutture riconosciute idonee dalle competenti autorita' a garantire, sotto l'aspetto sanitario, ambientale e della sicurezza del lavoro, condizioni di lavoro conformi alla vigente normativa in materia. 4. Le strutture impiantistiche previste dovranno essere situate in un medesimo stabilimento. 5. Qualora l'impresa disponga di piu' stabilimenti dovra' comprovare che almeno uno di essi e' dotato dei requisiti impiantistici previsti nel presente articolo. 6. L'impresa richiedente dovra' altresi' produrre una pianta planimetrica delle strutture aziendali con l'indicazione delle singole strutture impiantistiche. 7. Per quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera d), della legge, si applica l'ottavo comma dell'art. 5 del presente regolamento.
Nota agli articoli 7, 8 e 10: - Per il testo dell'art. 20 si veda in nota alle premesse.