Art. 7.
                 Requisiti tecnici per l'iscrizione
                 delle imprese di riparazione navale
  1.  Ai  fini  dell'iscrizione  nell'albo  speciale delle imprese di
riparazione  navale,  le  imprese  interessate  dovranno  avere   per
ciascuno  stabilimento  la  disponibilita' di un responsabile tecnico
nonche' di un responsabile  della  sicurezza  dell'ambiente  e  degli
impianti  del  cantiere,  garante  della  corretta applicazione delle
pratiche operative. Una stessa persona  fisica  potra'  riassumere  i
predetti ruoli.
  2.  Ai  medesimi  fini  di  cui  al  comma  precedente  le  imprese
interessate dovranno avere per ciascuno stabilimento una forza lavoro
comprovata  da  idoneo  documento  dell'Ispettorato  provinciale  del
lavoro,  che indichi il numero dei dipendenti suddivisi in dirigenti,
quadri, impiegati ed operai.
  3. Le imprese interessate dovranno altresi' essere dotate di idonee
strutture impiantistiche comprovate dalla disponibilita', sulla  base
di   un   titolo   di   proprieta',   di  leasing  o  di  concessione
amministrativa che ne consentano una stabile utilizzazione, di:
   a) una superficie operativa di sedime permanentemente  coperta  di
almeno 500 mq;
   b)  mezzi di sollevamento idonei a sollevare una struttura di peso
non inferiore alle 8 tonnellate;
   c) in relazione alla consistenza  della  forza  lavoro,  strutture
riconosciute  idonee  dalle  competenti  autorita' a garantire, sotto
l'aspetto  sanitario,  ambientale  e  della  sicurezza  del   lavoro,
condizioni di lavoro conformi alla vigente normativa in materia.
  4.  Le strutture impiantistiche previste dovranno essere situate in
un medesimo stabilimento.
  5.  Qualora  l'impresa  disponga  di   piu'   stabilimenti   dovra'
comprovare   che   almeno   uno  di  essi  e'  dotato  dei  requisiti
impiantistici previsti nel presente articolo.
  6.  L'impresa  richiedente  dovra'  altresi'  produrre  una  pianta
planimetrica   delle  strutture  aziendali  con  l'indicazione  delle
singole strutture impiantistiche.
  7. Per quanto previsto dall'art. 20, comma  1,  lettera  d),  della
legge,   si   applica   l'ottavo   comma  dell'art.  5  del  presente
regolamento.
 
          Nota agli articoli 7, 8 e 10:
             - Per il  testo  dell'art.  20  si  veda  in  nota  alle
          premesse.