Art. 8.
             Requisiti tecnici e relativa documentazione
        per l'iscrizione delle imprese di demolizione navale
  1.  Ai  fini  dell'iscrizione  nell'albo  speciale delle imprese di
demolizione  navale,  le  imprese  interessate  dovranno  avere,  per
ciascuno  stabilimento,  la disponibilita', sulla base di rapporti di
lavoro  dipendente  o   di   collaborazione   continuativa,   di   un
responsabile   tecnico,   e   di   un  responsabile  della  sicurezza
dell'ambiente e degli impianti del cantiere, garante  della  corretta
applicazione  delle  pratiche  operative.  Una  stessa persona fisica
potra' riassumere i predetti ruoli.
  2. Ai  medesimi  fini  di  cui  al  comma  precedente,  le  imprese
interessate  dovranno  avere  per  ciascuno  stabilimento  una  forza
lavoro, comprovata da idoneo documento  dell'Ispettorato  provinciale
del  lavoro  che  indichi  il  numero  dei  dipendenti  suddivisi  in
dirigenti, quadri, impiegati ed operai.
  3.  Le  imprese  interessate  dovranno   altresi'   comprovare   la
disponibilita',  sulla  base di un titolo di proprieta', di leasing o
di  concessione  amministrativa  che  ne   consentano   una   stabile
utilizzazione, di una struttura impiantistica dimensionalmente idonea
alla   demolizione   di  almeno  5.000  tonnellate  di  stazza  lorda
compensata annue. In  particolare  l'impresa  di  demolizione  navale
dovra' disporre delle seguenti strutture impiantistiche minime:
   a) scalo di alaggio o altra struttura ed attrezzatura equipollente
idonea  alla demolizione di navi di almeno 1.000 tonnellate di stazza
lorda compensata o di rimorchiatori e spintori con apparato motore di
potenza non inferiore a 500 HP;
   b) argani di alaggio o altro  impianto  equipollente  tecnicamente
compatibile con gli impianti di cui alla precedente lettera a);
   c) idoneo impianto antincendi;
   d)  mezzi  di  sollevamento  di cui almeno uno di 5 tonnellate e/o
pontoni di almeno 10 tonnellate;
   e) banchina di ormeggio.
  4. Le strutture impiantistiche previste dovranno essere situate  in
un   medesimo   stabilimento.  Qualora  l'impresa  disponga  di  piu'
stabilimenti dovra' comprovare che almeno uno di essi e'  dotato  dei
requisiti impiantistici previsti nel presente articolo.
  5.  L'impresa  richiedente  dovra'  altresi'  produrre  una  pianta
planimetrica  delle  strutture  aziendali  con  l'indicazione   delle
singole strutture impiantistiche.
  6.  La  capacita'  produttiva  delle  imprese di demolizione navale
sara' determinata dal comitato di cui all'art. 21 della legge secondo
i criteri di cui all'art. 6 del presente regolamento assumendo a base
l'indice medio di produttivita'  per  addetto  riferito  al  comparto
delle imprese di demolizione.
  7.  Per  quanto  previsto  dall'art. 20, comma 1, lettera d), della
legge, trova applicazione l'ottavo comma  dell'art.  5  del  presente
regolamento.
 
          Nota agli articoli 7, 8 e 10:
             -  Per  il  testo  dell'art.  20  si  veda  in nota alle
          premesse.