Art. 8. Requisiti tecnici e relativa documentazione per l'iscrizione delle imprese di demolizione navale 1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale delle imprese di demolizione navale, le imprese interessate dovranno avere, per ciascuno stabilimento, la disponibilita', sulla base di rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa, di un responsabile tecnico, e di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere, garante della corretta applicazione delle pratiche operative. Una stessa persona fisica potra' riassumere i predetti ruoli. 2. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, le imprese interessate dovranno avere per ciascuno stabilimento una forza lavoro, comprovata da idoneo documento dell'Ispettorato provinciale del lavoro che indichi il numero dei dipendenti suddivisi in dirigenti, quadri, impiegati ed operai. 3. Le imprese interessate dovranno altresi' comprovare la disponibilita', sulla base di un titolo di proprieta', di leasing o di concessione amministrativa che ne consentano una stabile utilizzazione, di una struttura impiantistica dimensionalmente idonea alla demolizione di almeno 5.000 tonnellate di stazza lorda compensata annue. In particolare l'impresa di demolizione navale dovra' disporre delle seguenti strutture impiantistiche minime: a) scalo di alaggio o altra struttura ed attrezzatura equipollente idonea alla demolizione di navi di almeno 1.000 tonnellate di stazza lorda compensata o di rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 HP; b) argani di alaggio o altro impianto equipollente tecnicamente compatibile con gli impianti di cui alla precedente lettera a); c) idoneo impianto antincendi; d) mezzi di sollevamento di cui almeno uno di 5 tonnellate e/o pontoni di almeno 10 tonnellate; e) banchina di ormeggio. 4. Le strutture impiantistiche previste dovranno essere situate in un medesimo stabilimento. Qualora l'impresa disponga di piu' stabilimenti dovra' comprovare che almeno uno di essi e' dotato dei requisiti impiantistici previsti nel presente articolo. 5. L'impresa richiedente dovra' altresi' produrre una pianta planimetrica delle strutture aziendali con l'indicazione delle singole strutture impiantistiche. 6. La capacita' produttiva delle imprese di demolizione navale sara' determinata dal comitato di cui all'art. 21 della legge secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente regolamento assumendo a base l'indice medio di produttivita' per addetto riferito al comparto delle imprese di demolizione. 7. Per quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera d), della legge, trova applicazione l'ottavo comma dell'art. 5 del presente regolamento.
Nota agli articoli 7, 8 e 10: - Per il testo dell'art. 20 si veda in nota alle premesse.