Art. 10.
            Autorizzazioni di intese in deroga ai divieti
  1.  Le  richieste  di  autorizzazione  di intese di cui all'art. 4,
comma  3,  della  legge, in deroga al divieto di cui all'art. 2 della
legge  stessa,  devono  essere  presentate  con le modalita' previste
dall'art. 2, comma 1, e devono contenere le informazioni e recare gli
allegati  che nel caso di specie consentano di valutare la richiesta.
L'Autorita',   al   fine  di  facilitare  la  presentazione  di  tali
richieste, puo' predisporre un apposito formulario da pubblicarsi sul
bollettino.
  2.  La  decorrenza  del  termine di centoventi giorni, previsto dal
comma  3  dell'art.  4  della  legge,  e'  sospesa dalle richieste di
notizie  ed  elementi  integrativi  sino  al  ricevimento  di  quanto
richiesto. Ai medesimi fini si applicano le disposizioni dell'art. 2,
comma 4.
  3.  L'Autorita',  ricevuta  la  richiesta di autorizzazione, ne da'
adeguata  pubblicita',  anche  mediante pubblicazione sul bollettino,
fermi restando gli obblighi di cui all'art. 8.
  4. Ai soggetti cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato
ed   attuale   dalla  autorizzazione,  nonche'  a  coloro  che  hanno
presentato  la  richiesta,  spetta  la  facolta'  di  intervenire nel
procedimento cosi' come disciplinata all'art. 7, commi 1 e 2. Ai fini
del  diritto  di accesso ai documenti si applica l'art. 14. Nel corso
delle  ispezioni  e delle audizioni e ogni qualvolta siano chiamati a
fornire  informazioni  in  forma  orale,  ai  soggetti interessati e'
riconosciuta la facolta' di cui all'art. 7, comma 4.
  5.  I soggetti richiedenti l'autorizzazione hanno diritto di essere
sentiti  personalmente  o a mezzo di procuratore speciale prima della
chiusura della istruttoria. A tal fine si applicano le modalita' ed i
termini di cui all'art. 7, comma 3.
  6.  L'esercizio  dei  poteri istruttori di cui all'art. 4, comma 3,
della legge decorre dal ricevimento delle richieste di autorizzazione
di  cui  al  comma  1  e  si  svolge secondo le modalita' di cui agli
articoli  4,  5,  6,  8  e  9, salvo quanto diversamente disposto dal
presente articolo.
 
           Nota all'art. 10:
             - Il testo degli articoli 2 e 4 della legge n.  287/1990
          e' il seguente:
             "Art.   2   (Intese   restrittive   della   liberta'  di
          concorrenza). - 1.   Sono considerati intese  agli  accordi
          e/o   le   pratiche   concordati  tra  imprese  nonche'  le
          deliberazioni, anche se adottate ai sensi  di  disposizioni
          statutarie  o  regolamentari,  di consorzi, associazioni di
          imprese ed altri organi similari.
             2. Sono vietate le intese tra imprese  che  abbiano  per
          oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
          maniera  consistente il gioco della concorrenza all'interno
          del mercato nazionale o in una sua parte  rilevante,  anche
          attraverso attivita' consistenti nel:
               a)  fissare  direttamente  o  indirettamente  i prezzi
          d'acquisto   o   di   vendita   ovvero   altre   condizioni
          contrattuali;
               b)  impedire  o  limitare la produzione, gli sbocchi o
          gli accessi  al  mercato,  gli  investimenti,  lo  sviluppo
          tecnico o il progresso tecnologico;
               c)    ripartire    i    mercati    o   le   fonti   di
          approvvigionamento;
               d)  applicare,  nei  rapporti  commerciali  con  altri
          contraenti,    condizioni    oggettivamente   diverse   per
          prestazioni equivalenti,  cosi'  da  determinare  per  essi
          ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
               e)    subordinare    la   conclusione   di   contratti
          all'accettazione  da  parte  degli  altri   contraenti   di
          prestazioni  supplementari  che,  per loro natura o secondo
          gli  usi  commerciali,  non  abbiano  alcun  rapporto   con
          l'oggetto dei contratti stessi.
             3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto".
             "Art.  4 (Deroghe al divieto di intese restrittive della
          liberta'   di   concorrenza).   -   1.   L'Autorita'   puo'
          autorizzare,  con  proprio  provvedimento,  per  un periodo
          limitato, intese o categorie di  intese  vietate  ai  sensi
          dell'art.   2,   che  diano  luogo  a  miglioramenti  nelle
          condizioni di offerta sul mercato i quali  abbiano  effetti
          tali   da   comportare   un  sostanziale  beneficio  per  i
          consumatori e che siano  individuati  anche  tenendo  conto
          della  necessita'  di assicurare alle imprese la necessaria
          concorrenzialita' sul piano internazionale  e  connessi  in
          particolare  con  l'aumento  della  produzione,  o  con  il
          miglioramento qualitativo della produzione stessa  o  della
          distribuzione   ovvero   con   il   progresso   tecnico   o
          tecnologico.  L'autorizzazione non puo' comunque consentire
          restrizioni non strettamente necessarie  al  raggiungimento
          delle   finalita'   di  cui  al  presente  comma  ne'  puo'
          consentire che risulti  eliminata  la  concorrenza  da  una
          parte sostanziale del mercato.
             2.   L'Autorita'   puo'  revocare  il  provvedimento  di
          autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida,
          qualora  l'interessato  abusi  dell'autorizzazione   ovvero
          quando    venga    meno    alcuno   dei   presupposti   per
          l'autorizzazione.
             3.  La  richiesta  di   autorizzazione   e'   presentata
          all'Autorita',  che  si avvale dei poteri di istruttoria di
          cui all'art. 14 e provvede entro  centoventi  giorni  dalla
          presentazione della richiesta stessa.