Art. 10. Autorizzazioni di intese in deroga ai divieti 1. Le richieste di autorizzazione di intese di cui all'art. 4, comma 3, della legge, in deroga al divieto di cui all'art. 2 della legge stessa, devono essere presentate con le modalita' previste dall'art. 2, comma 1, e devono contenere le informazioni e recare gli allegati che nel caso di specie consentano di valutare la richiesta. L'Autorita', al fine di facilitare la presentazione di tali richieste, puo' predisporre un apposito formulario da pubblicarsi sul bollettino. 2. La decorrenza del termine di centoventi giorni, previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge, e' sospesa dalle richieste di notizie ed elementi integrativi sino al ricevimento di quanto richiesto. Ai medesimi fini si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 4. 3. L'Autorita', ricevuta la richiesta di autorizzazione, ne da' adeguata pubblicita', anche mediante pubblicazione sul bollettino, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 8. 4. Ai soggetti cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalla autorizzazione, nonche' a coloro che hanno presentato la richiesta, spetta la facolta' di intervenire nel procedimento cosi' come disciplinata all'art. 7, commi 1 e 2. Ai fini del diritto di accesso ai documenti si applica l'art. 14. Nel corso delle ispezioni e delle audizioni e ogni qualvolta siano chiamati a fornire informazioni in forma orale, ai soggetti interessati e' riconosciuta la facolta' di cui all'art. 7, comma 4. 5. I soggetti richiedenti l'autorizzazione hanno diritto di essere sentiti personalmente o a mezzo di procuratore speciale prima della chiusura della istruttoria. A tal fine si applicano le modalita' ed i termini di cui all'art. 7, comma 3. 6. L'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 4, comma 3, della legge decorre dal ricevimento delle richieste di autorizzazione di cui al comma 1 e si svolge secondo le modalita' di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.
Nota all'art. 10: - Il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 287/1990 e' il seguente: "Art. 2 (Intese restrittive della liberta' di concorrenza). - 1. Sono considerati intese agli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonche' le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attivita' consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto". "Art. 4 (Deroghe al divieto di intese restrittive della liberta' di concorrenza). - 1. L'Autorita' puo' autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'art. 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessita' di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialita' sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non puo' comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalita' di cui al presente comma ne' puo' consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato. 2. L'Autorita' puo' revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione. 3. La richiesta di autorizzazione e' presentata all'Autorita', che si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'art. 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.