Art. 11.
                     Revoca delle autorizzazioni
  1. Alle revoche dei provvedimenti di autorizzazione di cui all'art.
4,  comma 2, della legge si provvede con la medesima procedura di cui
all'art.  10,  previa  diffida  notificata  agli  interessati  con le
modalita'  di  cui  al  comma  2  dell'art.  3.  I  poteri istruttori
dell'Autorita', nonche' le facolta' e i diritti degli interessati, si
esercitano  a decorrere dal ricevimento di detta diffida, fatta salva
la  possibilita'  per  l'Autorita' di ridurre di un terzo, in caso di
particolare urgenza, i termini di cui all'art. 7, comma 3.
 
          Nota all'art. 11:
             - Per il testo dell'art. 4 vedasi la nota precedente.