Art. 11. Revoca delle autorizzazioni 1. Alle revoche dei provvedimenti di autorizzazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge si provvede con la medesima procedura di cui all'art. 10, previa diffida notificata agli interessati con le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 3. I poteri istruttori dell'Autorita', nonche' le facolta' e i diritti degli interessati, si esercitano a decorrere dal ricevimento di detta diffida, fatta salva la possibilita' per l'Autorita' di ridurre di un terzo, in caso di particolare urgenza, i termini di cui all'art. 7, comma 3.
Nota all'art. 11: - Per il testo dell'art. 4 vedasi la nota precedente.