Art. 12.
           Istruttoria per le operazioni di concentrazione
  1.  Le  comunicazioni preventive delle operazioni di concentrazione
di  cui  all'art.  16,  comma  1,  della  legge  devono  contenere le
informazioni  e  recare  gli  allegati essenziali, che possono essere
indicati   con   apposito  formulario  predisposto  dall'Autorita'  e
pubblicato  sul  bollettino, nonche' tutti gli ulteriori elementi che
consentano di valutare il contenuto delle operazioni.
  2.  Le  comunicazioni  di cui al comma 1 devono essere effettuate a
mezzo  raccomandata  con  avviso di ricevimento o mediante consegna a
mano    contro    ricevuta   rilasciata   dal   segretario   generale
dell'Autorita'  o  suo  delegato.  In  tali comunicazioni puo' essere
indicato  un  incaricato  comune autorizzato a trasmettere o ricevere
documenti   per   conto   di   tutte  le  parti  che  procedono  alla
comunicazione.
  3.  Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 7, della legge,
in  tema  di  comunicazioni  gravemente  inesatte,  incomplete  o non
veritiere.  L'Autorita'  deve  comunque  informare  le  imprese della
inesattezza,  incompletezza  o  non  veridicita'  delle comunicazioni
dalle stesse fornite.
  4.  L'Autorita', qualora ritenga che una concentrazione comporti le
conseguenze  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  della  legge, notifica
l'apertura  dell'istruttoria  alle  imprese ed agli enti interessati,
ovvero  all'incaricato  comune. La notificazione e' effettuata con le
modalita'  di cui all'art. 3 e deve contenere gli elementi essenziali
in merito alla presunta esistenza delle condizioni di cui all'art. 6,
comma 1, della legge.
  5.  L'istruttoria  di  cui  all'art.  16,  comma 4, della legge, si
svolge  secondo  quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e
14.  A  tal fine, i termini di quindici e dieci giorni indicati dagli
articoli  3,  comma  3,  e 7, comma 3, sono ridotti rispettivamente a
sette  e  a  cinque  giorni.  Il  termine  di  trenta giorni previsto
dall'art.  7,  comma  2, e' ridotto a quindici giorni. La proroga del
termine di chiusura dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 8,
della  legge  deve essere comunicata agli interessati con le medesime
modalita'  con  le  quali  e'  comunicata l'apertura dell'istruttoria
stessa.
  6.  Qualora  l'Autorita',  a  seguito  di un'operazione ritualmente
comunicata,   non   ritenga  necessario  avviare  l'istruttoria,  da'
comunicazione delle proprie conclusioni nel merito alle imprese ed al
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, con le
stesse forme previste dal comma 2.
 
          Nota all'art. 12:
             - Si trascrive il testo degli articoli 6, primo comma, e
          16 della legge n. 287/1990:
             "Art.  6  (Divieto  delle  operazioni  di concentrazione
          restrittive della liberta' di concorrenza), comma 1. -  Nei
          riguardi  delle  operazioni  di  concentrazione  soggette a
          comunicazione ai sensi dell'art. 16, l'Autorita' valuta  se
          comportino  la  costituzione  o  il  rafforzamento  di  una
          posizione  dominante  sul  mercato  nazionale  in  modo  da
          eliminare  o  ridurre  in  modo  sostanziale  e durevole la
          concorrenza. Tale situazione deve essere  valutata  tenendo
          conto  delle  possibilita'  di scelta dei fornitori e degli
          utilizzatori, della posizione  sul  mercato  delle  imprese
          interessate,    del    loro    accesso    alle   fonti   di
          approvvigionamento  o  agli  sbocchi  di   mercato,   della
          struttura   dei   mercati,   della  situazione  competitiva
          dell'industria nazionale, delle  barriere  all'entrata  sul
          mercato  di  imprese  concorrenti,  nonche'  dell'andamento
          della domanda e dell'offerta  dei  prodotti  o  servizi  in
          questione".
            "Art.  16  (Comunicazione  delle concentrazioni). - 1. Le
          operazioni di  concentrazione  di  cui  all'art.  5  devono
          essere  preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il
          fatturato   totale   realizzato   a    livello    nazionale
          dall'insieme  delle  imprese  interessate  sia  superiore a
          cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora  il  fatturato
          totale  realizzato  a livello nazionale dall'impresa di cui
          e'  prevista  l'acquisizione  sia  superiore  a   cinquanta
          miliardi  di  lire. Tali valori sono incrementati ogni anno
          di un ammontare  equivalente  all'aumento  dell'indice  del
          deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo.
             2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato e'
          considerato   pari  al  valore  di  un  decimo  del  totale
          dell'attivo  dello  stato  patrimoniale,  esclusi  i  conti
          d'ordine,  e  per  le  compagnie  di  assicurazione pari al
          valore dei premi incassati.
             3.  Entro  cinque  giorni  dalla  comunicazione  di  una
          operazione  di concentrazione l'Autorita' ne da' notizia al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  al  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
             4.   Se   l'Autorita'   ritiene   che  un'operazione  di
          concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai  sensi
          dell'art.  6,  avvia  entro  trenta  giorni dal ricevimento
          della notifica, o dal momento  in  cui  ne  abbia  comunque
          avuto  conoscenza,  l'istruttoria  attenendosi  alle  norme
          dell'art. 14.
          L'Autorita', a fronte di  un'operazione  di  concentrazione
          ritualmente  comunicata,  qualora  non  ritenga  necessario
          avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle  imprese
          interessate  ed al Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  delle  proprie  conclusioni  nel  merito,
          entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.
             5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad
          operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di
          cui   al  comma  1  deve  essere  comunicata  all'Autorita'
          contestualmente alla  sua  comunicazione  alla  Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa.
             6.  Nel  caso di offerta pubblica di acquisto comunicata
          all'autorita'  ai  sensi  del  comma  5,  l'Autorita'  deve
          notificare  l'avvio  dell'istruttoria entro quindici giorni
          dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne
          comunicazione  alla Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa.
             7.  L'Autorita'  puo'  avviare  l'istruttoria  dopo   la
          scadenza  dei termini di cui al presente articolo, nel caso
          in  cui  le  informazioni  fornite  dalle  imprese  con  la
          comunicazione  risultino  gravemente inesatte, incomplete o
          non veritiere.
             8.  L'Autorita',  entro   il   termine   perentorio   di
          quarantacinque  giorni  dall'inizio dell'istruttoria di cui
          al presente articolo, deve dare comunicazione alle  imprese
          interessate  ed al Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, delle  proprie  conclusioni  nel  merito.
          Tale    termine    puo'    essere   prorogato   nel   corso
          dell'istruttoria per un  periodo  non  superiore  a  trenta
          giorni,  qualora  le  imprese non forniscano informazioni e
          dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilita'".