Art. 12. Istruttoria per le operazioni di concentrazione 1. Le comunicazioni preventive delle operazioni di concentrazione di cui all'art. 16, comma 1, della legge devono contenere le informazioni e recare gli allegati essenziali, che possono essere indicati con apposito formulario predisposto dall'Autorita' e pubblicato sul bollettino, nonche' tutti gli ulteriori elementi che consentano di valutare il contenuto delle operazioni. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano contro ricevuta rilasciata dal segretario generale dell'Autorita' o suo delegato. In tali comunicazioni puo' essere indicato un incaricato comune autorizzato a trasmettere o ricevere documenti per conto di tutte le parti che procedono alla comunicazione. 3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 7, della legge, in tema di comunicazioni gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. L'Autorita' deve comunque informare le imprese della inesattezza, incompletezza o non veridicita' delle comunicazioni dalle stesse fornite. 4. L'Autorita', qualora ritenga che una concentrazione comporti le conseguenze di cui all'art. 6, comma 1, della legge, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese ed agli enti interessati, ovvero all'incaricato comune. La notificazione e' effettuata con le modalita' di cui all'art. 3 e deve contenere gli elementi essenziali in merito alla presunta esistenza delle condizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge. 5. L'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge, si svolge secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 14. A tal fine, i termini di quindici e dieci giorni indicati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, sono ridotti rispettivamente a sette e a cinque giorni. Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 7, comma 2, e' ridotto a quindici giorni. La proroga del termine di chiusura dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 8, della legge deve essere comunicata agli interessati con le medesime modalita' con le quali e' comunicata l'apertura dell'istruttoria stessa. 6. Qualora l'Autorita', a seguito di un'operazione ritualmente comunicata, non ritenga necessario avviare l'istruttoria, da' comunicazione delle proprie conclusioni nel merito alle imprese ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le stesse forme previste dal comma 2.
Nota all'art. 12: - Si trascrive il testo degli articoli 6, primo comma, e 16 della legge n. 287/1990: "Art. 6 (Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della liberta' di concorrenza), comma 1. - Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'art. 16, l'Autorita' valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilita' di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonche' dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione". "Art. 16 (Comunicazione delle concentrazioni). - 1. Le operazioni di concentrazione di cui all'art. 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui e' prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo. 2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato e' considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati. 3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l'Autorita' ne da' notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Se l'Autorita' ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'art. 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'art. 14. L'Autorita', a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica. 5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorita' contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. 6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'autorita' ai sensi del comma 5, l'Autorita' deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. 7. L'Autorita' puo' avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. 8. L'Autorita', entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine puo' essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilita'".