Art. 13. Indagini conoscitive di natura generale 1. L'avvio delle indagini conoscitive di natura generale di cui all'art. 12, comma 2, della legge puo' essere adeguatamente pubblicizzato. 2. Nel corso delle indagini di cui al comma 1 l'Autorita' esercita i poteri istruttori di cui agli articoli 4, 5 e 6; non possono applicarsi le sanzioni richiamate agli articoli 4 e 5 e alle richieste di informazioni e documentazioni sono opponibili esigenze di segreto aziendale o industriale. Dell'esito delle attivita' svolte e' data notizia nelle forme ritenute opportune, eventualmente anche in fase di pubblicazione dei risultati dell'indagine sul bollettino. 3. Qualora nel corso dell'istruttoria, di cui al presente articolo, emergano elementi di presunzione in merito alla violazione dei divieti di cui agli articoli 2 e 3 della legge, ovvero siano accertate le condizioni di cui all'art. 4, comma 2, della stessa, l'Autorita' provvede tempestivamente alle notificazioni di apertura dell'istruttoria previste, rispettivamente, dagli articoli 3 e 11.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 287/1990 vedasi la nota all'art. 10. - Il testo dell'art. 3 della medesima legge n. 287/1990 e' il seguente: "Art. 3 (Abuso di posizione dominante). - 1. E' vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre e' vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi".