Art. 13.
               Indagini conoscitive di natura generale
  1.  L'avvio  delle  indagini  conoscitive di natura generale di cui
all'art.   12,   comma  2,  della  legge  puo'  essere  adeguatamente
pubblicizzato.
  2.  Nel corso delle indagini di cui al comma 1 l'Autorita' esercita
i  poteri  istruttori  di  cui  agli  articoli  4, 5 e 6; non possono
applicarsi  le  sanzioni  richiamate  agli  articoli  4  e  5  e alle
richieste  di  informazioni e documentazioni sono opponibili esigenze
di segreto aziendale o industriale. Dell'esito delle attivita' svolte
e'  data  notizia nelle forme ritenute opportune, eventualmente anche
in fase di pubblicazione dei risultati dell'indagine sul bollettino.
  3. Qualora nel corso dell'istruttoria, di cui al presente articolo,
emergano  elementi  di  presunzione  in  merito  alla  violazione dei
divieti  di  cui  agli  articoli  2  e  3  della  legge, ovvero siano
accertate  le  condizioni  di  cui all'art. 4, comma 2, della stessa,
l'Autorita'  provvede  tempestivamente alle notificazioni di apertura
dell'istruttoria previste, rispettivamente, dagli articoli 3 e 11.
 
          Note all'art. 13:
             -  Per  il  testo  dell'art.  2  della legge n. 287/1990
          vedasi la nota
          all'art. 10.
             - Il testo dell'art. 3 della medesima legge n.  287/1990
          e' il seguente:
             "Art.  3 (Abuso di posizione dominante). - 1. E' vietato
          l'abuso da parte di una o piu'  imprese  di  una  posizione
          dominante  all'interno  del  mercato nazionale o in una sua
          parte rilevante, ed inoltre e' vietato:
               a) imporre direttamente  o  indirettamente  prezzi  di
          acquisto,   di  vendita  o  altre  condizioni  contrattuali
          ingiustificatamente gravose;
               b) impedire o limitare la produzione,  gli  sbocchi  o
          gli  accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso
          tecnologico, a danno dei consumatori;
               c)  applicare  nei  rapporti  commerciali  con   altri
          contraenti    condizioni    oggettivamente    diverse   per
          prestazioni equivalenti,  cosi'  da  determinare  per  essi
          ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
               d)    subordinare   la   conclusione   dei   contratti
          all'accettazione  da  parte  degli  altri   contraenti   di
          prestazioni  supplementari  che,  per loro natura e secondo
          gli usi commerciali, non  abbiano  alcuna  connessione  con
          l'oggetto dei contratti stessi".