Art. 15.
                       Sospensione dei termini
  1.  Le ordinanze di sospensione disposte dal giudice amministrativo
in   ordine  a  provvedimenti  adottati  nel  corso  dell'istruttoria
sospendono  il  decorso  dei  termini,  previsti  dalla  legge per la
conclusione  dell'istruttoria  stessa,  qualora la sospensione incida
sulla prosecuzione del procedimento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 10 settembre 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BODRATO,  Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1992
  Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 28