Art. 15. Sospensione dei termini 1. Le ordinanze di sospensione disposte dal giudice amministrativo in ordine a provvedimenti adottati nel corso dell'istruttoria sospendono il decorso dei termini, previsti dalla legge per la conclusione dell'istruttoria stessa, qualora la sospensione incida sulla prosecuzione del procedimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 settembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1992 Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 28