Art. 2. Comunicazione volontaria delle intese 1. La facolta' di comunicazione delle intese, ai sensi dell'art. 13 della legge, deve essere esercitata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano contro ricevuta da parte del segretario generale dell'Autorita' o suo delegato. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono contenere le informazioni e recare gli allegati che consentano di valutare il contenuto dell'intesa. L'Autorita', al fine di facilitare la presentazione di tali comunicazioni, puo predisporre un apposito formulario da pubblicarsi sul bollettino. 3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 13 della legge in tema di comunicazioni incomplete o non veritiere. L'Autorita' deve comunque informare le imprese dell'incompletezza o non veridicita' delle comunicazioni dalle stesse fornite. 4. Qualsiasi modifica degli elementi essenziali contenuti nella comunicazione, che e' nota alle parti o a taluna di esse, deve essere immediatamente comunicata all'Autorita'. Ai fini del decorso del termine di cui all'art. 13 della legge, la comunicazione di modifica equivale alla comunicazione di una nuova intesa.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 13 della legge n. 287/1990 e' il seguente: "Art. 13 (Comunicazione delle intese). - 1. Le imprese possono comunicare all'Autorita' le intese intercorse. Se l'Autorita' non avvia l'istruttoria di cui all'art. 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non puo' piu' procedere a detta istruttoria, fatto salvo il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere".