Art. 2.
                Comunicazione volontaria delle intese
  1. La facolta' di comunicazione delle intese, ai sensi dell'art. 13
della  legge,  deve essere esercitata a mezzo raccomandata con avviso
di  ricevimento  o  mediante consegna a mano contro ricevuta da parte
del segretario generale dell'Autorita' o suo delegato.
  2.  Le  comunicazioni  di  cui  al  comma  1  devono  contenere  le
informazioni  e  recare  gli  allegati  che consentano di valutare il
contenuto   dell'intesa.   L'Autorita',  al  fine  di  facilitare  la
presentazione  di  tali  comunicazioni,  puo  predisporre un apposito
formulario da pubblicarsi sul bollettino.
  3.  Resta fermo quanto disposto dall'art. 13 della legge in tema di
comunicazioni  incomplete  o non veritiere. L'Autorita' deve comunque
informare  le  imprese  dell'incompletezza  o  non  veridicita' delle
comunicazioni dalle stesse fornite.
  4.  Qualsiasi  modifica  degli  elementi essenziali contenuti nella
comunicazione, che e' nota alle parti o a taluna di esse, deve essere
immediatamente  comunicata  all'Autorita'.  Ai  fini  del decorso del
termine  di cui all'art. 13 della legge, la comunicazione di modifica
equivale alla comunicazione di una nuova intesa.
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 13 della legge n.  287/1990  e'  il
          seguente:
             "Art.  13  (Comunicazione delle intese). - 1. Le imprese
          possono comunicare all'Autorita' le intese  intercorse.  Se
          l'Autorita'  non  avvia  l'istruttoria  di  cui all'art. 14
          entro centoventi giorni dalla comunicazione non  puo'  piu'
          procedere  a  detta  istruttoria,  fatto  salvo  il caso di
          comunicazioni incomplete o non veritiere".