Art. 3.
            Notificazione dell'apertura dell'istruttoria
  1.  In  relazione  agli  elementi  in  suo possesso o portati a sua
conoscenza  ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge, l'Autorita',
nei  casi  di  presunta  infrazione  agli articoli 2 e 3 della legge,
notifica   l'apertura  dell'istruttoria  alle  imprese  e  agli  enti
interessati, nonche' alle imprese ed agli enti che ai sensi dell'art.
12,  comma  1, della legge, avendo un interesse diretto, immediato ed
attuale,  hanno presentato esposti, denunce o istanze utili all'avvio
dell'istruttoria.   Qualora   si   tratti   di  imprese  assicurative
l'Autorita' provvede a darne immediata comunicazione all'Istituto per
la  vigilanza  sulle  assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP).
  2.  La  notificazione di cui al comma 1 puo' essere effettuata, con
le  modalita'  previste  dal  codice di procedura civile, anche da un
funzionario dell'Autorita'.
  3.  La  notificazione  deve  contenere  gli  elementi essenziali in
merito  alle  presunte  infrazioni,  nonche' il termine, comunque non
inferiore  a quindici giorni dalla data di ricevimento della notifica
stessa,  entro  il  quale puo' essere esercitato il diritto di essere
sentiti di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge.
  4. L'Autorita' da' adeguata pubblicita' dell'avvio dell'istruttoria
anche  mediante  pubblicazione  sul  bollettino,  fermi  restando gli
obblighi di cui all'art. 8.
  5.  Nella  notificazione  e  nella  pubblicita'  di cui al presente
articolo  devono  essere  altresi'  indicati  l'ufficio  e la persona
responsabile  del  procedimento,  nonche'  l'ufficio  dove  si  possa
prendere  visione  degli atti del procedimento stesso, fatte salve le
limitazioni di cui all'art. 8.
 
          Note all'art. 3:
             -  Si  trascrive  il  testo degli articoli 12 e 14 della
          legge n.  287/1990:
             "Art.  12  (Poteri  di  indagine).  -  1.   L'Autorita',
          valutati  gli  elementi  comunque  in suo possesso e quelli
          portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o  da
          chiunque  vi  abbia interesse, ivi comprese le associazioni
          rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per
          verificare l'esistenza di infrazioni ai  divieti  stabiliti
          negli articoli 2 e 3.
             2.  L'Autorita' puo', inoltre, procedere, d'ufficio o su
          richiesta del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato   o   del  Ministro  delle  partecipazioni
          statali, ad indagini conoscitive  di  natura  generale  nei
          settori  economici  nei quali l'evoluzione degli scambi, il
          comportamento dei  prezzi,  o  altre  circostanze  facciano
          presumere  che  la  concorrenza  sia  impedita, ristretta o
          falsata".
             "Art.  14  (Istruttoria).  - 1. L'Autorita', nei casi di
          presunta  infrazione  agli  articoli  2   o   3,   notifica
          l'apertura   dell'istruttoria  alle  imprese  e  agli  enti
          interessati.  I  titolari  o  legali  rappresentanti  delle
          imprese   ed   enti   hanno   diritto  di  essere  sentiti,
          personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore  speciale,  nel
          termine  fissato  contestualmente  alla  notifica  ed hanno
          facolta' di presentare deduzioni e pareri  in  ogni  stadio
          dell'istruttoria,  nonche'  di  essere  nuovamente  sentiti
          prima della chiusura di questa.
             2. L'Autorita' puo'  in  ogni  momento  dell'istruttoria
          richiedere  alle  imprese,  enti  o persone che ne siano in
          possesso, di fornire informazioni e  di  esibire  documenti
          utili  ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine
          di controllare i documenti aziendali e di prenderne  copia,
          anche  avvalendosi  della  collaborazione  di  altri organi
          dello  Stato;  disporre  perizie  e  analisi  economiche  e
          statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
          qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
             3.   Tutte   le   notizie,  le  informazioni  o  i  dati
          riguardanti le imprese  oggetto  di  istruttoria  da  parte
          dell'Autorita'  sono  tutelati  dal segreto d'ufficio anche
          nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
             4. I funzionari dell'Autorita' nell'esercizio delle loro
          funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono  vincolati  dal
          segreto d'ufficio.
             5.   Con   provvedimento   dell'Autorita',   i  soggetti
          richiesti di fornire gli elementi di cui al  comma  2  sono
          sottoposti  alla  sanzione amministrativa pecuniaria fino a
          cinquanta milioni di lire se rifiutano od  omettono,  senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  le  informazioni  o  di
          esibire i documenti  ovvero  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  fino  a  cento  milioni  di  lire se forniscono
          informazioni od esibiscono documenti  non  veritieri.  Sono
          salve   le   diverse   sanzioni  previste  dall'ordinamento
          vigente".
             - Per il testo dell'art.  13  della  predetta  legge  n.
          287/1990 vedasi la nota all'art. 2.