Art. 3. Notificazione dell'apertura dell'istruttoria 1. In relazione agli elementi in suo possesso o portati a sua conoscenza ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge, l'Autorita', nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 e 3 della legge, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati, nonche' alle imprese ed agli enti che ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato esposti, denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria. Qualora si tratti di imprese assicurative l'Autorita' provvede a darne immediata comunicazione all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). 2. La notificazione di cui al comma 1 puo' essere effettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'Autorita'. 3. La notificazione deve contenere gli elementi essenziali in merito alle presunte infrazioni, nonche' il termine, comunque non inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della notifica stessa, entro il quale puo' essere esercitato il diritto di essere sentiti di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge. 4. L'Autorita' da' adeguata pubblicita' dell'avvio dell'istruttoria anche mediante pubblicazione sul bollettino, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 8. 5. Nella notificazione e nella pubblicita' di cui al presente articolo devono essere altresi' indicati l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, nonche' l'ufficio dove si possa prendere visione degli atti del procedimento stesso, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 8.
Note all'art. 3: - Si trascrive il testo degli articoli 12 e 14 della legge n. 287/1990: "Art. 12 (Poteri di indagine). - 1. L'Autorita', valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3. 2. L'Autorita' puo', inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata". "Art. 14 (Istruttoria). - 1. L'Autorita', nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facolta' di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonche' di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa. 2. L'Autorita' puo' in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. 3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. 4. I funzionari dell'Autorita' nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 5. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente". - Per il testo dell'art. 13 della predetta legge n. 287/1990 vedasi la nota all'art. 2.