Art. 4.
                          Poteri istruttori
  1.  I poteri istruttori di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge,
cosi' come disciplinati dal presente articolo e dagli articoli 5 e 6,
sono  esercitati  a  decorrere dal ricevimento della notificazione da
parte dei soggetti interessati all'istruttoria, anche contestualmente
alla notificazione stessa. Nel caso di pluralita' dei soggetti cui e'
stata  notificata  l'apertura dell'istruttoria,l'esercizio dei poteri
nei  confronti  di  ciascuno  di  essi  decorre dal ricevimento della
notificazione loro indirizzata.
  2.  L'Autorita'  puo'  in  qualsiasi  momento richiedere di fornire
informazioni ed esibire documenti alle imprese, enti o persone che ne
siano  ritenuti in possesso. Le richieste devono essere formulate per
iscritto in uno dei seguenti modi:
    a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
    b) consegna a mano contro ricevuta;
    c) telefax con domanda di conferma scritta del suo ricevimento;
    d) telex o telegramma.
  3. Per le richieste formulate a mezzo telex o telefax devono essere
adottate   modalita'   tali   da   garantire   sufficiente   certezza
dell'avvenuto ricevimento da parte degli interessati.
  4.  Le richieste di informazioni dell'Autorita' possono essere for-
mulate anche oralmente, nel corso di audizioni od ispezioni, rendendo
note  all'interessato  e verbalizzando le medesime indicazioni di cui
al  comma  5. Nel caso di risposta orale ed immediata o di esibizione
immediata  di documento e' consentito integrare nel termine stabilito
gli elementi forniti.
  5. La richiesta dovra' sinteticamente indicare:
    a)  i  fatti  e  le  circostanze  in  ordine ai quali si chiedono
chiarimenti;
    b) lo scopo;
    c)  il  termine  entro  il  quale  dovra' pervenire la risposta o
essere esibito il documento;
    d)  le  modalita'  attraverso le quali dovranno essere fornite le
informazioni  e la persona o le persone cui potranno essere esibiti i
documenti  o comunicate le informazioni richieste eventualmente anche
in forma orale;
    e)  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di  rifiuto, omissione o
ritardo,  senza  giustificato  motivo,  di  fornire  informazioni  od
esibire i documenti richiesti, nonche' quelle previste nel caso siano
fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.
  6.  L'obbligo  di fornire le informazioni richieste ad imprese o ad
enti  grava  sui titolari delle imprese o loro rappresentanti e se si
tratta  di  enti con o senza personalita' giuridica su coloro che per
legge o in base allo statuto ne hanno la rappresentanza legale.
  7.  I  documenti  di  cui e' richiesta l'esibizione dovranno essere
forniti  in  originale  o copia autentica. L'Autorita' ha facolta' di
estrarne  copia.  Dell'esibizione  di  documenti e delle informazioni
fornite   oralmente   viene  redatto  processo  verbale,  secondo  le
modalita' di cui all'art. 9.
  8.  il  termine  di  cui  alla lettera c) del comma 5 dovra' essere
congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantita' e
qualita'  delle  informazioni e dei documenti richiesti, tenuto conto
del tempo necessario per predisporli.
  9.   L'Autorita'   puo'  inoltre  sentire,  al  fine  di  integrare
l'istruttoria,  ogni  altra  persona,  anche nella qualita' di legale
rappresentante   di   enti   con   o  senza  personalita'  giuridica,
verbalizzando le informazioni raccolte.
 
          Nota all'art. 4:
             - Per il testo dell'art. 14 della legge n.  287/1990  si
          veda la nota all'art. 3.