Art. 4. Poteri istruttori 1. I poteri istruttori di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge, cosi' come disciplinati dal presente articolo e dagli articoli 5 e 6, sono esercitati a decorrere dal ricevimento della notificazione da parte dei soggetti interessati all'istruttoria, anche contestualmente alla notificazione stessa. Nel caso di pluralita' dei soggetti cui e' stata notificata l'apertura dell'istruttoria,l'esercizio dei poteri nei confronti di ciascuno di essi decorre dal ricevimento della notificazione loro indirizzata. 2. L'Autorita' puo' in qualsiasi momento richiedere di fornire informazioni ed esibire documenti alle imprese, enti o persone che ne siano ritenuti in possesso. Le richieste devono essere formulate per iscritto in uno dei seguenti modi: a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento; b) consegna a mano contro ricevuta; c) telefax con domanda di conferma scritta del suo ricevimento; d) telex o telegramma. 3. Per le richieste formulate a mezzo telex o telefax devono essere adottate modalita' tali da garantire sufficiente certezza dell'avvenuto ricevimento da parte degli interessati. 4. Le richieste di informazioni dell'Autorita' possono essere for- mulate anche oralmente, nel corso di audizioni od ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni di cui al comma 5. Nel caso di risposta orale ed immediata o di esibizione immediata di documento e' consentito integrare nel termine stabilito gli elementi forniti. 5. La richiesta dovra' sinteticamente indicare: a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti; b) lo scopo; c) il termine entro il quale dovra' pervenire la risposta o essere esibito il documento; d) le modalita' attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni e la persona o le persone cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste eventualmente anche in forma orale; e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni od esibire i documenti richiesti, nonche' quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri. 6. L'obbligo di fornire le informazioni richieste ad imprese o ad enti grava sui titolari delle imprese o loro rappresentanti e se si tratta di enti con o senza personalita' giuridica su coloro che per legge o in base allo statuto ne hanno la rappresentanza legale. 7. I documenti di cui e' richiesta l'esibizione dovranno essere forniti in originale o copia autentica. L'Autorita' ha facolta' di estrarne copia. Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente viene redatto processo verbale, secondo le modalita' di cui all'art. 9. 8. il termine di cui alla lettera c) del comma 5 dovra' essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantita' e qualita' delle informazioni e dei documenti richiesti, tenuto conto del tempo necessario per predisporli. 9. L'Autorita' puo' inoltre sentire, al fine di integrare l'istruttoria, ogni altra persona, anche nella qualita' di legale rappresentante di enti con o senza personalita' giuridica, verbalizzando le informazioni raccolte.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 14 della legge n. 287/1990 si veda la nota all'art. 3.