Art. 5.
                          I s p e z i o n i
  1. L'Autorita' puo' disporre ispezioni presso chiunque sia ritenuto
in  possesso  di  documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria.
Nei  confronti  delle  amministrazioni  pubbliche chiede l'esibizione
degli atti.
  2.   I  funzionari  dell'Autorita'  incaricati  di  procedere  alle
ispezioni di cui al comma 1 esercitano i loro poteri su presentazione
di  un atto scritto che precisi l'oggetto, lo scopo dell'accertamento
e  le  sanzioni  per  il  rifiuto,  l'omissione  o  il ritardo, senza
giustificato  motivo,  di  fornire  informazioni ed esibire documenti
richiesti  nel  corso  dell'ispezione,  nonche' nel caso in cui siano
fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.
  3. In ogni caso, tenuto conto degli obblighi di riservatezza di cui
all'art.  8,  non  costituisce  giustificato  motivo  del  rifiuto  o
dell'omissione,  di cui al comma 2 e all'art. 4, comma 5, lettera e),
l'opposizione:
    a)  di  vincoli  di  riservatezza  o  di  competenza  imposti  da
regolamenti aziendali o prescrizioni interne anche orali;
    b)  di  esigenze  di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o
amministrative;
    c)  di  esigenze  di  tutela del segreto aziendale o industriale,
salvo  i  casi  in  cui  l'Autorita'  riconosca  particolari esigenze
segnalate al riguardo.
  4.   Per  documento  aziendale  si  intende  ogni  rappresentazione
grafica,  fotocinematografica,  elettromagnetica o di qualunque altra
specie  del  contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e
utilizzati  ai  fini  dell'attivita' aziendale, indipendentemente dal
livello  di  responsabilita'  e  rappresentativita'  dell'autore  del
documento,  nonche'  ogni  documento  prodotto  attraverso  strumenti
informatici.
  5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:
    a) controllare i documenti di cui al comma 4;
    b) prendere copia dei documenti di cui alla lettera a);
    c) richiedere informazioni e spiegazioni orali;
    d)  accedere  a  tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del
soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione.
  6.  Di  tutta  l'attivita'  svolta  nel  corso  dell'ispezione, con
particolare  riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti,
e' redatto processo verbale secondo le modalita' di cui all'art. 9.