Art. 6. Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti 1. L'Autorita' puo' disporre perizie e analisi statistiche ed economiche, nonche' la consultazione di esperti, in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. 2. Il provvedimento con il quale l'Autorita' dispone le perizie e le analisi di cui al comma 1, nonche' la data a decorrere dalla quale i risultati definitivi delle perizie e delle analisi sono disponibili ai fini dell'esercizio delle facolta' di cui all'art. 7, comma 1, devono essere portati a conoscenza dei soggetti cui il procedimento si riferisce, nonche' delle imprese e degli enti che, avendo un interesse diretto, immediato e attuale ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge, hanno presentato esposti, denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria o, comunque, sono intervenuti nel procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 2.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 12 della legge n. 287/1990 si veda la nota all'art. 3.