Art. 6.
             Perizie, analisi statistiche ed economiche
                     e consultazione di esperti
  1.  L'Autorita'  puo'  disporre  perizie  e  analisi statistiche ed
economiche,   nonche'  la  consultazione  di  esperti,  in  ordine  a
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
  2.  Il  provvedimento con il quale l'Autorita' dispone le perizie e
le analisi di cui al comma 1, nonche' la data a decorrere dalla quale
i risultati definitivi delle perizie e delle analisi sono disponibili
ai  fini  dell'esercizio  delle  facolta' di cui all'art. 7, comma 1,
devono  essere  portati a conoscenza dei soggetti cui il procedimento
si  riferisce,  nonche'  delle  imprese  e  degli enti che, avendo un
interesse  diretto,  immediato e attuale ai sensi dell'art. 12, comma
1,  della  legge,  hanno  presentato esposti, denunce o istanze utili
all'avvio   dell'istruttoria   o,   comunque,  sono  intervenuti  nel
procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 2.
 
           Nota all'art. 6:
             -  Per  il testo dell'art. 12 della legge n. 287/1990 si
          veda la nota all'art. 3.