Art. 7. Partecipazione all'istruttoria 1. I soggetti ai quali e' stato notificato l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 3, comma 1, hanno facolta': a) di accedere ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 14; b) di partecipare al procedimento amministrativo presentando memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri. 2. Agli effetti degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono esercitare la facolta' di cui al comma 1 qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa e che facciano motivata richiesta di intervenire nel procedimento entro trenta giorni dalla pubblicazione sul bollettino dell'avviso di avvio dell'istruttoria. 3. L'Autorita', ai fini dell'esercizio della facolta', di cui all'art. 14, comma 1, della legge, di essere sentiti prima della chiusura dell'istruttoria, comunica almeno quindici giorni prima ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, il termine previsto per la chiusura dell'istruttoria. La richiesta di esercizio di tale facolta' deve pervenire all'Autorita' entro dieci giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 4. Nel corso delle ispezioni e delle audizioni e ogni qualvolta siano chiamati a fornire informazioni in forma orale, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'ispezione o dell'audizione.
Nota all'art. 7: - Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente: "Art. 9. - 1. Qualunque soggetto, portarore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento. Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24; b) di presentare memorie scritte e dcumenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".