Art. 7.
                   Partecipazione all'istruttoria
  1. I soggetti ai quali e' stato notificato l'avvio dell'istruttoria
ai sensi dell'art. 3, comma 1, hanno facolta':
    a) di accedere ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 14;
    b) di partecipare al procedimento amministrativo presentando
memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.
  2. Agli effetti degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n.
241,  possono  esercitare  la  facolta'  di  cui al comma 1 qualunque
soggetto  portatore  di  interessi  pubblici  o  privati,  nonche'  i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle
infrazioni  oggetto  dell'istruttoria o dai provvedimenti adottati in
esito  alla  stessa  e che facciano motivata richiesta di intervenire
nel   procedimento   entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  sul
bollettino dell'avviso di avvio dell'istruttoria.
  3.  L'Autorita',  ai  fini  dell'esercizio  della  facolta', di cui
all'art.  14,  comma  1,  della  legge, di essere sentiti prima della
chiusura  dell'istruttoria,  comunica almeno quindici giorni prima ai
soggetti  di  cui  all'art.  3,  comma  1, il termine previsto per la
chiusura dell'istruttoria. La richiesta di esercizio di tale facolta'
deve  pervenire  all'Autorita'  entro dieci giorni dal ricevimento di
tale comunicazione.
  4.  Nel  corso  delle  ispezioni e delle audizioni e ogni qualvolta
siano  chiamati  a  fornire  informazioni  in forma orale, i soggetti
interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia,
senza   tuttavia   che  l'esercizio  di  tale  facolta'  comporti  la
sospensione dell'ispezione o dell'audizione.
 
          Nota all'art. 7:
             - Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 241/1990
          (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  e'  il
          seguente:
             "Art. 9. - 1. Qualunque soggetto, portarore di interessi
          pubblici  o  privati,  nonche'  i  portatori  di  interessi
          diffusi costituiti in associazioni o  comitati,  cui  possa
          derivare  un  pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta'
          di intervenire nel procedimento.
             Art. 10. - 1. I soggetti di  cui  all'art.  7  e  quelli
          intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
               a)  di  prendere  visione degli atti del procedimento,
          salvo quanto previsto dall'art. 24;
               b) di  presentare  memorie  scritte  e  dcumenti,  che
          l'amministrazione   ha  l'obbligo  di  valutare  ove  siano
          pertinenti all'oggetto del procedimento".