Art. 8. Riservatezza 1. Le informazioni raccolte in applicazione della legge e del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste e, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge, sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura penale. 2. La disposizione del comma 1 non osta alla pubblicazione, da parte dell'Autorita' o comunque previa autorizzazione della stessa, di informazioni di carattere generale e di studi nei quali non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese. 3. Nel caso di comunicazioni, informazioni, dichiarazioni o richieste che sia prescritto presentare in forma congiunta, l'Autorita' consente di presentare comunque separatamente in allegato, e con annotazioni del riferimento al documento principale, le parti coperte da segreto aziendale o industriale. Analoghe cautele possono essere richieste all'Autorita' con riferimento alle eventuali audizioni congiunte ed alle verbalizzazioni. 4. L'Autorita', ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 3, ne da' comunicazione agli interessati con provvedimento motivato.
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 331 del codice di procedura penale e' il seguente: "Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e' attribuito. 2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo' configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero".