Art. 8.
                            Riservatezza
  1.  Le  informazioni  raccolte  in  applicazione  della legge e del
presente  regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo
per  il quale sono state richieste e, ai sensi dell'art. 14, comma 3,
della  legge,  sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia
di cui all'art. 331 del codice di procedura penale.
  2.  La  disposizione  del  comma  1 non osta alla pubblicazione, da
parte  dell'Autorita'  o comunque previa autorizzazione della stessa,
di  informazioni  di  carattere  generale  e  di  studi nei quali non
compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.
  3.   Nel  caso  di  comunicazioni,  informazioni,  dichiarazioni  o
richieste   che   sia   prescritto  presentare  in  forma  congiunta,
l'Autorita'   consente   di   presentare  comunque  separatamente  in
allegato,  e con annotazioni del riferimento al documento principale,
le parti coperte da segreto aziendale o industriale. Analoghe cautele
possono essere richieste all'Autorita' con riferimento alle eventuali
audizioni congiunte ed alle verbalizzazioni.
  4.  L'Autorita',  ove  non  ritenga  sussistenti  gli  elementi  di
riservatezza  addotti  a  giustificazione  delle  richieste di cui al
comma  3,  ne  da'  comunicazione  agli interessati con provvedimento
motivato.
 
          Nota all'art. 8:
             - Il testo dell'art. 331 del codice di procedura  penale
          e' il seguente:
             "Art.  331  (Denuncia  da  parte di pubblici ufficiali e
          incaricati di un pubblico  servizio).  -  1.  Salvo  quanto
          stabilito   dall'art.  347,  i  pubblici  ufficiali  e  gli
          incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o  a
          causa  delle  loro  funzioni  o  del  loro  servizio, hanno
          notizia di un reato perseguibile di ufficio,  devono  farne
          denuncia  per iscritto, anche quando non sia individuata la
          persona alla quale il reato e' attribuito.
             2. La denuncia e' presentata o trasmessa  senza  ritardo
          al   pubblico   ministero  o  a  un  ufficiale  di  polizia
          giudiziaria.
             3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia  per
          il   medesimo   fatto,   esse   possono  anche  redigere  e
          sottoscrivere un unico atto.
             4.  Se,  nel  corso  di   un   procedimento   civile   o
          amministrativo,   emerge   un   fatto  nel  quale  si  puo'
          configurare un reato perseguibile di  ufficio,  l'autorita'
          che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
          pubblico ministero".