Art. 9. Verbalizzazioni e comunicazioni 1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 136, 137 e 141 del codice di procedura penale. Copia del verbale, o stralcio dello stesso per quanto di ragione, sono immediatamente consegnati ai soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione, che ne facciano richiesta. 2. I verbali di cui al comma 1 devono essere sottoscritti dal segretario generale o da suo delegato se riferiti ad atti o provvedimenti dell'Autorita' e, negli altri casi, dai funzionari procedenti. 3. La trasmissione di documenti e convocazione da parte dell'Autorita' ai destinatari deve essere effettuata in uno dei modi previsti dal comma 2 dell'art. 4. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorita'. In caso di trasmissione per telex, telegramma o telefax, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria. 4. Quando le comunicazioni sono firmate dai rappresentanti dei soggetti o delle imprese ed enti, essi devono provare di disporre dei poteri di rappresentanza.
Nota all'art. 9: Si trascrive il testo degli articoli 136, 137 e 141 del codice di procedura penale: "Art. 136 (Contenuto del verbale). - 1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui e' cominciato e chiuso, le generalita' delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto e' avvenuto in sua presenza nonche' le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste. 2. Per ogni dichiarazione e' indicato se e' stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, e' riprodotta anche la domanda, se la dichiarazione e' stata dettata dal dichiarante, o se questi si e' avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne e' fatta menzione". "Art. 137 (Sottoscrizione del verbale). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 483, comma 1, il verbale, previa lettura, e' sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento. 2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non e' in grado di sottoscrivere, ne e' fatta menzione con l'indicazione del motivo". "Art. 141 (Dichiarazioni orali delle parti). - 1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti. Al verbale e' unita, se ne e' il caso, la procura speciale. 2. Alla parte che lo richiede e' rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese".