Art. 9.
                   Verbalizzazioni e comunicazioni
  1.  Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento
si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
136,  137  e 141 del codice di procedura penale. Copia del verbale, o
stralcio  dello  stesso  per  quanto  di ragione, sono immediatamente
consegnati   ai  soggetti  intervenuti  alle  operazioni  oggetto  di
verbalizzazione, che ne facciano richiesta.
  2.  I  verbali  di  cui  al  comma 1 devono essere sottoscritti dal
segretario  generale  o  da  suo  delegato  se  riferiti  ad  atti  o
provvedimenti  dell'Autorita'  e,  negli  altri  casi, dai funzionari
procedenti.
  3.   La   trasmissione   di   documenti  e  convocazione  da  parte
dell'Autorita'  ai destinatari deve essere effettuata in uno dei modi
previsti  dal  comma  2  dell'art.  4.  Le  medesime  disposizioni si
applicano  alla  trasmissione  di  documenti  e di richieste connesse
all'istruttoria  da parte degli interessati o di terzi all'Autorita'.
In  caso di trasmissione per telex, telegramma o telefax, i documenti
si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono
stati inviati, salvo prova contraria.
  4.  Quando  le  comunicazioni  sono  firmate dai rappresentanti dei
soggetti o delle imprese ed enti, essi devono provare di disporre dei
poteri di rappresentanza.
 
          Nota all'art. 9:
             Si  trascrive il testo degli articoli 136, 137 e 141 del
          codice di procedura penale:
             "Art. 136 (Contenuto  del  verbale).  -  1.  Il  verbale
          contiene  la  menzione  del luogo, dell'anno, del mese, del
          giorno e, quando occorre, dell'ora in cui e'  cominciato  e
          chiuso,   le   generalita'   delle   persone   intervenute,
          l'indicazione delle cause,  se  conosciute,  della  mancata
          presenza  di  coloro  che  sarebbero dovuti intervenire, la
          descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato
          o  di  quanto  e'  avvenuto  in  sua  presenza  nonche'  le
          dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale
          che egli assiste.
             2.  Per  ogni dichiarazione e' indicato se e' stata resa
          spontaneamente  o  previa  domanda  e,  in  tale  caso,  e'
          riprodotta  anche  la domanda, se la dichiarazione e' stata
          dettata  dal  dichiarante,  o  se  questi  si  e'   avvalso
          dell'autorizzazione  a consultare note scritte, ne e' fatta
          menzione".
             "Art. 137  (Sottoscrizione  del  verbale).  -  1.  Salvo
          quanto  previsto dall'art. 483, comma 1, il verbale, previa
          lettura, e' sottoscritto  alla  fine  di  ogni  foglio  dal
          pubblico  ufficiale  che lo ha redatto, dal giudice e dalle
          persone intervenute, anche quando le  operazioni  non  sono
          esaurite e vengono rinviate ad altro momento.
             2.  Se  alcuno  degli  intervenuti non vuole o non e' in
          grado  di  sottoscrivere,  ne   e'   fatta   menzione   con
          l'indicazione del motivo".
             "Art. 141 (Dichiarazioni orali delle parti). - 1. Quando
          la  legge  non  impone  la  forma scritta, le parti possono
          fare, personalmente o  a  mezzo  di  procuratore  speciale,
          richieste  o dichiarazioni orali attinenti al procedimento.
          In tal caso l'ausiliario che assiste il giudice  redige  il
          verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma
          degli articoli precedenti. Al verbale e' unita, se ne e' il
          caso, la procura speciale.
             2.  Alla  parte  che  lo  richiede  e' rilasciata, a sue
          spese,  una   certificazione   ovvero   una   copia   delle
          dichiarazioni rese".