Art. 2. 1. L'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale n. 63/1991 e' cosi' sostituito: " 5. Nel corso dei primi tre anni dell'impegno assunto dal beneficiario, la superficie ritirata dalla produzione non puo' essere distolta dagli scopi di cui al primo comma, salvo che nei casi di espropriazione per pubblica utilita' o di forza maggiore, comprovata da idonea documentazione". 2. L'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale n. 63/1991 e' cosi' sostituito: " 6. Entro il terzo anno d'impegno, in applicazione dell'art. 12, comma 2, del regolamento CEE n. 1272/88, e' consentito di modificare la destinazione dei seminativi ritirati, previa comunicazione scritta agli uffici ai quali e' stata presentata la domanda iniziale e salvo il caso in cui la superficie ritirata sia stata destinata all'imboschimento e l'impianto sia stato effettuato. L'istanza di modifica deve essere presentata entro lo stesso termine di presentazione delle domande di aiuto e produce i propri effetti dalla campagna in corso".
Nota all'art. 2: - Il testo modificato dell'art. 4 del D.M. n. 63/1991 e' il seguente: "Art. 4 (Destinazione delle terre). - 1. La concessione degli aiuti di cui all'art. 1 e' in ogni caso subordinata alla destinazione della superficie ai seguenti scopi: a) imboschimento, con particolare riguardo a specie forestali autoctone e pregiate, ai pioppeti e ad altre spe- cie a rapido accrescimento compatibili con l'ambiente; b) utilizzazioni a scopi non agricoli incluse quelle agrituristiche e sportive ed escluse quelle che comportino costruzioni permanenti non attinenti alle attivita' aziendali; c) messa a riposo; d) messa a riposo in rotazione; e) creazione di pascoli destinati all'allevamento estensivo; f) produzione di lenticchie, ceci e vecce eventualmente anche in rotazione. 2. La destinazione di seminativi ritirati dalla produzione a pascolo permanente estensivo puo' essere decisa anche da aziende non zootecniche che, pertanto, hanno diritto al premio di cui all'art. 5, comma 3. Sono esclusi dalla destinazione in questione i seminativi gia' utilizzati a pascolo permanente nel periodo di riferimento. 3. Le utilizzazioni di cui alle lettere e) ed f), ferma restando la durata dell'impegno indicata dal richiedente, possono essere prescelte fino al 30 aprile 1991, salvo diversa determinazione del Consiglio delle Comunita' europee. 4. Per l'ammissione al beneficio previsto per il ritiro di seminativi dalla produzione, il richiedente deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento CEE della Commissione n. 1272/88. In particolare il beneficiario e' tenuto ad operare nel rispetto delle condizioni naturali ed ambientali esistenti nella zona. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito delle competenze statutarie, possono stabilire in proposito obblighi supplementari, inerenti a situazioni particolari e locali, che tengano comunque conto della esigenza di consentire la riproduzione della fauna selvatica, in particolare nelle aree preferenziali di cui al comma 3 dell'art. 7 del presente decreto. 5. Nel corso dei primi tre anni dell'impegno assunto dal beneficiario, la superficie ritirata dalla produzione non puo' essere distolta dagli scopi di cui al primo comma, salvo che nei casi di espropriazione per pubblica utilita' o di forza maggiore, comprovata da idonea documentazione. 6. Entro il terzo anno d'impegno, in applicazione dell'art. 12, comma 2, del regolamento CEE n. 1272/88 e' consentito di modificare la destinazione dei seminativi ritirati, previa comunicazione scritta agli uffici ai quali e' stata presentata la domanda iniziale e salvo il caso in cui la superficie ritirata sia stata destinata all'imboschimento e l'impianto sia stato effettuato. L'istanza di modifica deve essere presentata entro lo stesso termine di presentazione delle domande di aiuto e produce i propri effetti dalla campagna in corso. 7. Nel caso che la nuova destinazione sia tra quelle previste dal presente art. 4, lettere e) ed f), l'importo ridotto dell'aiuto si applica a partire dalla campagna per la quale viene richiesta la modifica della destinazione. 8. E' altresi' consentito aumentare la superficie aziendale ritirata dalla produzione, previa domanda presentata agli uffici di cui al successivo art. 8, corredata di un nuovo impegno e del modello A ed, eventualmente, A1, alle condizioni di cui ai commi 5 e seguenti dell'art. 3. Le domande di modifica della destinazione, presentate ai medesimi uffici di cui al successivo art. 8, devono essere corredate del modello B".