Art. 2.
  1. L'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale n. 63/1991 e'  cosi'
sostituito:
  "  5.  Nel  corso  dei  primi  tre  anni  dell'impegno  assunto dal
beneficiario, la superficie ritirata dalla produzione non puo' essere
distolta dagli scopi di cui al primo comma, salvo  che  nei  casi  di
espropriazione  per pubblica utilita' o di forza maggiore, comprovata
da idonea documentazione".
  2. L'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale n. 63/1991 e'  cosi'
sostituito:
  "  6.  Entro il terzo anno d'impegno, in applicazione dell'art. 12,
comma 2, del regolamento CEE n. 1272/88, e' consentito di  modificare
la destinazione dei seminativi ritirati, previa comunicazione scritta
agli  uffici ai quali e' stata presentata la domanda iniziale e salvo
il  caso  in  cui  la  superficie  ritirata   sia   stata   destinata
all'imboschimento  e  l'impianto  sia  stato effettuato. L'istanza di
modifica  deve  essere  presentata  entro  lo   stesso   termine   di
presentazione delle domande di aiuto e produce i propri effetti dalla
campagna in corso".
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo modificato dell'art. 4 del D.M. n. 63/1991 e'
          il seguente:
             "Art.  4 (Destinazione delle terre). - 1. La concessione
          degli aiuti di cui all'art. 1 e' in ogni  caso  subordinata
          alla destinazione della superficie ai seguenti scopi:
               a)  imboschimento,  con  particolare riguardo a specie
          forestali autoctone e pregiate, ai pioppeti e ad altre spe-
          cie a rapido accrescimento compatibili con l'ambiente;
               b) utilizzazioni a scopi non agricoli  incluse  quelle
          agrituristiche  e sportive ed escluse quelle che comportino
          costruzioni  permanenti  non   attinenti   alle   attivita'
          aziendali;
               c) messa a riposo;
              d) messa a riposo in rotazione;
               e)  creazione  di  pascoli  destinati  all'allevamento
          estensivo;
               f)   produzione   di   lenticchie,   ceci   e    vecce
          eventualmente anche in rotazione.
             2.   La   destinazione   di  seminativi  ritirati  dalla
          produzione  a  pascolo  permanente  estensivo  puo'  essere
          decisa  anche  da  aziende  non  zootecniche che, pertanto,
          hanno diritto al premio di cui all'art. 5,  comma  3.  Sono
          esclusi  dalla  destinazione in questione i seminativi gia'
          utilizzati a pascolo permanente nel periodo di riferimento.
            3. Le utilizzazioni di cui alle lettere e) ed  f),  ferma
          restando  la  durata dell'impegno indicata dal richiedente,
          possono essere prescelte fino  al  30  aprile  1991,  salvo
          diversa   determinazione   del  Consiglio  delle  Comunita'
          europee.
             4.  Per l'ammissione al beneficio previsto per il ritiro
          di  seminativi  dalla  produzione,  il   richiedente   deve
          soddisfare  le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del
          regolamento  CEE   della   Commissione   n.   1272/88.   In
          particolare  il  beneficiario  e'  tenuto  ad  operare  nel
          rispetto delle condizioni naturali ed ambientali  esistenti
          nella  zona. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano,
          nell'ambito delle competenze statutarie, possono  stabilire
          in  proposito obblighi supplementari, inerenti a situazioni
          particolari e locali,  che  tengano  comunque  conto  della
          esigenza   di   consentire   la  riproduzione  della  fauna
          selvatica, in particolare nelle aree preferenziali  di  cui
          al comma 3 dell'art. 7 del presente decreto.
             5. Nel corso dei primi tre anni dell'impegno assunto dal
          beneficiario,  la  superficie ritirata dalla produzione non
          puo' essere distolta dagli scopi di  cui  al  primo  comma,
          salvo  che nei casi di espropriazione per pubblica utilita'
          o di forza maggiore, comprovata da idonea documentazione.
             6.  Entro  il  terzo  anno  d'impegno,  in  applicazione
          dell'art.  12,  comma  2, del regolamento CEE n. 1272/88 e'
          consentito di modificare  la  destinazione  dei  seminativi
          ritirati, previa comunicazione scritta agli uffici ai quali
          e'  stata presentata la domanda iniziale e salvo il caso in
          cui   la   superficie   ritirata   sia   stata    destinata
          all'imboschimento   e   l'impianto  sia  stato  effettuato.
          L'istanza di  modifica  deve  essere  presentata  entro  lo
          stesso  termine  di  presentazione delle domande di aiuto e
          produce i propri effetti dalla campagna in corso.
             7. Nel caso che la nuova  destinazione  sia  tra  quelle
          previste  dal  presente art. 4, lettere e) ed f), l'importo
          ridotto dell'aiuto si applica a partire dalla campagna  per
          la quale viene richiesta la modifica della destinazione.
             8.   E'  altresi'  consentito  aumentare  la  superficie
          aziendale  ritirata  dalla   produzione,   previa   domanda
          presentata  agli  uffici  di  cui  al  successivo  art.  8,
          corredata  di  un  nuovo  impegno  e  del  modello  A   ed,
          eventualmente,  A1,  alle  condizioni  di  cui ai commi 5 e
          seguenti  dell'art.  3.  Le  domande  di   modifica   della
          destinazione,  presentate  ai  medesimi  uffici  di  cui al
          successivo art. 8, devono essere corredate del modello B".