Art. 3.
  1. L'art. 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 63/1991 e'  cosi'
sostituito:
  "  5.  Il  pagamento  dell'aiuto sara' effettuato entro il 31 marzo
successivo al termine di ciascuna campagna agraria".
 
          Nota all'art. 3:
             - Il testo modificato dell'art. 6 del D.M. n. 63/1991 e'
          il seguente:
             "Art. 6 (Importo dell'aiuto). - 1. Ai  soggetti  di  cui
          all'art.  2,  primo comma, che ne facciano domanda e che si
          impegnino, almeno per  un  quinquennio,  ad  utilizzare  le
          superfici  ritirate dalla produzione per gli scopi previsti
          dall'art. 4, e' concesso un aiuto annuo ad ettaro  ritirato
          dalla produzione.
             2.  L'ammontare  dell'aiuto  annuo  ad  ettaro  e' cosi'
          determinato:
          Aziende della pianura padano-veneta            600 ECU
          Aziende delle altre pianure (ivi comprese
           quelle di cui all'art. 3, comma 5, della
           direttiva CEE n. 75/268)                      440 ECU
          Aziende di collina non svantaggiata            400 ECU
          Aziende di montagna e di collina svantag-
           giata (art. 3, paragrafi 3 e 4, della
           direttiva CEE n. 75/268)                      380 ECU
             3. L'aiuto e' ridotto del  40%  nei  casi  di  cui  alle
          lettere e) ed f) del precedente art. 4.
             4.  Nel  caso di utilizzo per fini non agricoli, diversi
          dall'imboschimento, e  nel  caso  di  messa  a  riposo  con
          possibilita'  di  avvicendamento colturale, le regioni e la
          provincia autonoma di Bolzano adattano l'importo dell'aiuto
          come previsto dall'art. 10 del regolamento CEE n.  1272/88,
          tenendo conto del reddito derivante da tali impieghi.
             5.  Il pagamento dell'aiuto sara' effettuato entro il 31
          marzo successivo al termine di ciascuna campagna agraria".