Art. 3. 1. L'art. 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 63/1991 e' cosi' sostituito: " 5. Il pagamento dell'aiuto sara' effettuato entro il 31 marzo successivo al termine di ciascuna campagna agraria".
Nota all'art. 3: - Il testo modificato dell'art. 6 del D.M. n. 63/1991 e' il seguente: "Art. 6 (Importo dell'aiuto). - 1. Ai soggetti di cui all'art. 2, primo comma, che ne facciano domanda e che si impegnino, almeno per un quinquennio, ad utilizzare le superfici ritirate dalla produzione per gli scopi previsti dall'art. 4, e' concesso un aiuto annuo ad ettaro ritirato dalla produzione. 2. L'ammontare dell'aiuto annuo ad ettaro e' cosi' determinato: Aziende della pianura padano-veneta 600 ECU Aziende delle altre pianure (ivi comprese quelle di cui all'art. 3, comma 5, della direttiva CEE n. 75/268) 440 ECU Aziende di collina non svantaggiata 400 ECU Aziende di montagna e di collina svantag- giata (art. 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva CEE n. 75/268) 380 ECU 3. L'aiuto e' ridotto del 40% nei casi di cui alle lettere e) ed f) del precedente art. 4. 4. Nel caso di utilizzo per fini non agricoli, diversi dall'imboschimento, e nel caso di messa a riposo con possibilita' di avvicendamento colturale, le regioni e la provincia autonoma di Bolzano adattano l'importo dell'aiuto come previsto dall'art. 10 del regolamento CEE n. 1272/88, tenendo conto del reddito derivante da tali impieghi. 5. Il pagamento dell'aiuto sara' effettuato entro il 31 marzo successivo al termine di ciascuna campagna agraria".