Art. 4.
  1. L'art. 7, comma 4,  lettera  a),  del  decreto  ministeriale  n.
63/1991 e' cosi' sostituito:
   "  a) l'aiuto all'imboschimento di cui all'art. 25 del regolamento
CEE n. 2328/91 e' concesso  nella  misura  massima  di  3000  ECU  ad
ettaro, per una superficie non inferiore a due ettari e limitatamente
agli impianti di specie forestali di cui all'art. 4, comma 1, lettera
a).  Tuttavia, per il noce l'aiuto e' concesso per un importo massimo
di 2500 ECU ad ettaro, mentre per il pioppo tale importo e' ridotto a
1800 ECU ad ettaro".
 
          Nota all'art. 4;
             - Il testo modificato dell'art. 7 del D.M. n. 63/1991 e'
          il seguente:
             "Art.  7  (Incentivazione  dell'imboschimento).   -   1.
          L'aiuto  di  cui all'art. 6, comma 2, puo' essere concesso,
          su domanda,  ai  seminativi  ritirati  dalla  produzione  e
          destinati  a  bosco per un periodo massimo di 20 anni ed e'
          cumulabile con gli altri  aiuti  previsti  dalla  normativa
          comunitaria e nazionale.
             2.  I  seminativi  ritirati  dalla  produzione destinati
          all'imboschimento restano assoggettati ai vincoli  previsti
          dalle  vigenti  norme  sui  boschi,  per la sola durata del
          ciclo produttivo delle essenze impiegate.
             3. (Dichiarato illegittimo  della  Corte  costituzionale
          con sentenza 4-13 dicembre 1991, n. 453).
             4. Nelle aree preferenziali:
              a)  l'aiuto  all'imboschimento  di  cui all'art. 25 del
          regolamento CEE n. 2328/91 e' concesso nella misura massima
          di 3.000 Ecu ad ettaro, per una superficie non inferiore  a
          due   ettari   e  limitatamente  agli  impianti  di  specie
          forestali di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).  Tuttavia
          per  il  noce l'aiuto e' concesso per un importo massimo di
          2.500 Ecu ad ettaro, mentre per il pioppo tale  importo  e'
          ridotto a 1.800 Ecu ad ettaro.
               b)  il  premio di cui all'art. 20- bis del regolamento
          CEE n.  797/85 e' concesso nella misura massima di  50  Ecu
          per  ettaro  imboschito  all'anno,  per  una superficie non
          inferiore a due ettari, per un periodo non superiore  a  20
          anni  e  limitatamente agli impianti di specie forestali di
          cui all'art.  4,  comma  1,  lettera  a).  Tuttavia  per  i
          pioppeti  il  premio e' concesso nella misura massima di 25
          Ecu ad ettaro.
             5.  Gli  aiuti  di  cui  al  precedente  comma   vengono
          corrisposti  su  domanda  degli interessati, presentata, in
          duplice copia, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo
          allegato al presente decreto ed in distribuzione presso gli
          uffici regionali competenti e  corredata  di  un  piano  di
          imboschimento  che  deve  indicare  almeno  le essenze e le
          tecniche di impianto prescelte.
             6.  La  domanda  relativa  agli  aiuti in questione puo'
          essere presentata dai singoli agricoltori interessati o  da
          consorzi forestali, consorzi di bonifica e di miglioramento
          fondiario,  comunita'  montane e da altri raggruppamenti di
          produttori che abbiano  predisposto  un  piano  globale  di
          imboschimento  riguardante  l'insieme  dei seminativi degli
          associati ritirati dalla produzione e  destinati  a  bosco.
          Sara'   cura   delle   amministrazioni  regionali  e  della
          provincia autonoma di  Bolzano  provvedere,  entro  novanta
          giorni  dalla  scadenza  del termine di presentazione delle
          domande, al completamento  dell'istruttoria  delle  domande
          medesime.
             7.   Quando   la   domanda   viene   presentata   da  un
          raggruppamento   di   produttori,   gli    aiuti    vengono
          corrisposti,   per   conto   di   singoli  agricoltori,  al
          raggruppamento, il quale  puo'  trattenere  per  conto  dei
          singoli  agricoltori  i  costi concordati con gli associati
          per i servizi effettuati.  In  deroga  alla  norma  di  cui
          all'art.  3,  comma  4,  gli  aiuti  e  i premi di cui agli
          articoli 6 e 7  sono  concessi  anche  alle  superfici  non
          contigue inferiori a mezzo ettaro".