Art. 4. 1. L'art. 7, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale n. 63/1991 e' cosi' sostituito: " a) l'aiuto all'imboschimento di cui all'art. 25 del regolamento CEE n. 2328/91 e' concesso nella misura massima di 3000 ECU ad ettaro, per una superficie non inferiore a due ettari e limitatamente agli impianti di specie forestali di cui all'art. 4, comma 1, lettera a). Tuttavia, per il noce l'aiuto e' concesso per un importo massimo di 2500 ECU ad ettaro, mentre per il pioppo tale importo e' ridotto a 1800 ECU ad ettaro".
Nota all'art. 4; - Il testo modificato dell'art. 7 del D.M. n. 63/1991 e' il seguente: "Art. 7 (Incentivazione dell'imboschimento). - 1. L'aiuto di cui all'art. 6, comma 2, puo' essere concesso, su domanda, ai seminativi ritirati dalla produzione e destinati a bosco per un periodo massimo di 20 anni ed e' cumulabile con gli altri aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. 2. I seminativi ritirati dalla produzione destinati all'imboschimento restano assoggettati ai vincoli previsti dalle vigenti norme sui boschi, per la sola durata del ciclo produttivo delle essenze impiegate. 3. (Dichiarato illegittimo della Corte costituzionale con sentenza 4-13 dicembre 1991, n. 453). 4. Nelle aree preferenziali: a) l'aiuto all'imboschimento di cui all'art. 25 del regolamento CEE n. 2328/91 e' concesso nella misura massima di 3.000 Ecu ad ettaro, per una superficie non inferiore a due ettari e limitatamente agli impianti di specie forestali di cui all'art. 4, comma 1, lettera a). Tuttavia per il noce l'aiuto e' concesso per un importo massimo di 2.500 Ecu ad ettaro, mentre per il pioppo tale importo e' ridotto a 1.800 Ecu ad ettaro. b) il premio di cui all'art. 20- bis del regolamento CEE n. 797/85 e' concesso nella misura massima di 50 Ecu per ettaro imboschito all'anno, per una superficie non inferiore a due ettari, per un periodo non superiore a 20 anni e limitatamente agli impianti di specie forestali di cui all'art. 4, comma 1, lettera a). Tuttavia per i pioppeti il premio e' concesso nella misura massima di 25 Ecu ad ettaro. 5. Gli aiuti di cui al precedente comma vengono corrisposti su domanda degli interessati, presentata, in duplice copia, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo allegato al presente decreto ed in distribuzione presso gli uffici regionali competenti e corredata di un piano di imboschimento che deve indicare almeno le essenze e le tecniche di impianto prescelte. 6. La domanda relativa agli aiuti in questione puo' essere presentata dai singoli agricoltori interessati o da consorzi forestali, consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, comunita' montane e da altri raggruppamenti di produttori che abbiano predisposto un piano globale di imboschimento riguardante l'insieme dei seminativi degli associati ritirati dalla produzione e destinati a bosco. Sara' cura delle amministrazioni regionali e della provincia autonoma di Bolzano provvedere, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, al completamento dell'istruttoria delle domande medesime. 7. Quando la domanda viene presentata da un raggruppamento di produttori, gli aiuti vengono corrisposti, per conto di singoli agricoltori, al raggruppamento, il quale puo' trattenere per conto dei singoli agricoltori i costi concordati con gli associati per i servizi effettuati. In deroga alla norma di cui all'art. 3, comma 4, gli aiuti e i premi di cui agli articoli 6 e 7 sono concessi anche alle superfici non contigue inferiori a mezzo ettaro".