Art. 5.
  1.  L'art.  8  del  decreto  ministeriale  n.  63/1991   e'   cosi'
sostituito:
  "Art.  8 (Corresponsabilita'). - 1. I produttori che ritirano dalla
produzione almeno il 30% dei seminativi  hanno  diritto  all'esonero,
sotto  forma  di  rimborso, per un quantitativo di 20 tonnellate, dal
prelievo di corresponsabilita' di cui all'art. 4 del regolamento  CEE
n.  2727/75, nonche' dal prelievo di corresponsabilita' supplementare
di cui all'art. 4-ter, comma 2, dello stesso regolamento.
   2. Ai sensi dell'art. 7 del regolamento  CEE  n.  1703/91  del  13
giugno  1991,  per il periodo compreso tra il 1› settembre 1991 ed il
31 agosto 1992, tutti i  produttori  che  partecipano  al  regime  di
ritiro  dei  seminativi  dalla  produzione  beneficiano  del rimborso
parziale del prelievo di corresponsabilita' che e' stato versato  per
i  quantitativi  di  cereali  venduti  nel  corso  della  campagna di
commercializzazione 1991-92;  qualora  il  produttore  abbia  diritto
anche  all'esonero  di  cui  al  precedente  comma, il rimborso viene
attuato  per  la  parte  di  produzione  venduta  che  supera  le  20
tonnellate.
   3.   Ai   sensi  dell'art.  2  del  regolamento  CEE  n.  3407/91,
l'ammontare del rimborso e' fissato  nella  somma  di  3,37  ECU  per
tonnellata.
   4. La domanda di rimborso dev'essere presentata entro il 31 agosto
successivo  al  termine  di ciascuna campagna di commercializzazione,
con le modalita' di cui  all'art.  14  del  decreto  ministeriale  n.
228/1990".
 
          Note all'art. 5:
             -  Il  testo  vigente dell'art. 7 del regolamento CEE n.
          1703/91 e' il seguente:
             "Art. 7. - I produttori che partecipano durante tutto il
          periodo di cui all'art. 1 al regime di ritiro  previsto  al
          regolamento  (CEE)  n.  797/85  beneficiano, fatte salve le
          disposizioni previste all'art.    1-  bis  del  regolamento
          precitato, per i quantitativi di cereali venduti durante la
          campagna  1991-92, del rimborso della parte del prelievo di
          corresponsabilita' di base superiore al tasso applicato nel
          corso della campagna 1990-91".
             - Il testo vigente dell'art. 2 del  regolamento  CEE  n.
          3407/91 e' il seguente:
             "Art.  2.  -  1.  L'importo  del rimborso e' pari a 3,37
          Ecu/t.
             2. Il rimborso e' dovuto per i quantitativi  di  cereali
          messi     sul    mercato    durante    la    campagna    di
          commercializzazione   1991-92,   dedotti   i   quantitativi
          esentati  del  prelievo  di  corresponsabilita'  in  virtu'
          dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n.  2727/75
          del Consiglio.
             3.  Gli  Stati  membri possono fissare un importo minimo
          per produttore al di sotto del quale  non  si  effettua  il
          rimborso.  Tale  importo  e'  al  massimo  di  25  Ecu  per
          produttore".
             - Il testo vigente dell'art. 14 del D.M. n. 228/90 e' il
          seguente:
             "Art.  14.  -  1.  I  produttori  di  cui all'art. 7 del
          decreto  ministeriale  8  febbraio  1990,  n.  35,  recante
          disposizioni  di adattamento alla realta' nazionale del re-
          gime di aiuti per  il  ritiro  dei  seminativi  di  cui  al
          regolamento  CEE  del  Consiglio delle comunita' europee n.
          797/85, pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
          48, ai fini del rimborso del prelievo  di  responsabilita',
          devono  presentare agli organi di controllo di cui all'art.
          8, punto 1, ultimo  rigo,  del  decreto  sopra  richiamato,
          apposita  domanda  di  rimborso  entro  la fine di ciascuna
          campagna di commercializzazione  per  la  quale  e'  dovuto
          detto rimborso.
             2. La domanda deve essere corredata da:
              copia  del  modello  2  allegato  al  presente decreto,
          convalidata dall'ufficio di controllo competente attestante
          l'avvenuto versamento del prelievo di corresponsabilita' di
          cui si chiede il rimborso;
              apposita    documentazione    rilasciata    dall'organo
          competente,  che dimostri per ciascuna campagna l'esistenza
          del diritto al beneficio comunitario  di  cui  al  predetto
          decreto ministeriale n. 35/1990.
             3.  Il  rimborso  sara'  effettuato  per  ciascuna delle
          campagne in causa al piu' tardi il 31  dicembre  successivo
          alla  fine  della  campagna  di  commercializzazIone per la
          quale e' dovuto detto rimborso.
             4. In caso di inosservanza dell'impegno di cui  all'art.
          2,  punto  2, del decreto n. 35/1990, salvo i casi di forza
          maggiore,  l'importo  del  prelievo  di  corresponsabilita'
          indebitamente rimborsato e' recuperato con la maggiorazione
          del 30%".