Art. 5. 1. L'art. 8 del decreto ministeriale n. 63/1991 e' cosi' sostituito: "Art. 8 (Corresponsabilita'). - 1. I produttori che ritirano dalla produzione almeno il 30% dei seminativi hanno diritto all'esonero, sotto forma di rimborso, per un quantitativo di 20 tonnellate, dal prelievo di corresponsabilita' di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 2727/75, nonche' dal prelievo di corresponsabilita' supplementare di cui all'art. 4-ter, comma 2, dello stesso regolamento. 2. Ai sensi dell'art. 7 del regolamento CEE n. 1703/91 del 13 giugno 1991, per il periodo compreso tra il 1 settembre 1991 ed il 31 agosto 1992, tutti i produttori che partecipano al regime di ritiro dei seminativi dalla produzione beneficiano del rimborso parziale del prelievo di corresponsabilita' che e' stato versato per i quantitativi di cereali venduti nel corso della campagna di commercializzazione 1991-92; qualora il produttore abbia diritto anche all'esonero di cui al precedente comma, il rimborso viene attuato per la parte di produzione venduta che supera le 20 tonnellate. 3. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE n. 3407/91, l'ammontare del rimborso e' fissato nella somma di 3,37 ECU per tonnellata. 4. La domanda di rimborso dev'essere presentata entro il 31 agosto successivo al termine di ciascuna campagna di commercializzazione, con le modalita' di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 228/1990".
Note all'art. 5: - Il testo vigente dell'art. 7 del regolamento CEE n. 1703/91 e' il seguente: "Art. 7. - I produttori che partecipano durante tutto il periodo di cui all'art. 1 al regime di ritiro previsto al regolamento (CEE) n. 797/85 beneficiano, fatte salve le disposizioni previste all'art. 1- bis del regolamento precitato, per i quantitativi di cereali venduti durante la campagna 1991-92, del rimborso della parte del prelievo di corresponsabilita' di base superiore al tasso applicato nel corso della campagna 1990-91". - Il testo vigente dell'art. 2 del regolamento CEE n. 3407/91 e' il seguente: "Art. 2. - 1. L'importo del rimborso e' pari a 3,37 Ecu/t. 2. Il rimborso e' dovuto per i quantitativi di cereali messi sul mercato durante la campagna di commercializzazione 1991-92, dedotti i quantitativi esentati del prelievo di corresponsabilita' in virtu' dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio. 3. Gli Stati membri possono fissare un importo minimo per produttore al di sotto del quale non si effettua il rimborso. Tale importo e' al massimo di 25 Ecu per produttore". - Il testo vigente dell'art. 14 del D.M. n. 228/90 e' il seguente: "Art. 14. - 1. I produttori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 8 febbraio 1990, n. 35, recante disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del re- gime di aiuti per il ritiro dei seminativi di cui al regolamento CEE del Consiglio delle comunita' europee n. 797/85, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 48, ai fini del rimborso del prelievo di responsabilita', devono presentare agli organi di controllo di cui all'art. 8, punto 1, ultimo rigo, del decreto sopra richiamato, apposita domanda di rimborso entro la fine di ciascuna campagna di commercializzazione per la quale e' dovuto detto rimborso. 2. La domanda deve essere corredata da: copia del modello 2 allegato al presente decreto, convalidata dall'ufficio di controllo competente attestante l'avvenuto versamento del prelievo di corresponsabilita' di cui si chiede il rimborso; apposita documentazione rilasciata dall'organo competente, che dimostri per ciascuna campagna l'esistenza del diritto al beneficio comunitario di cui al predetto decreto ministeriale n. 35/1990. 3. Il rimborso sara' effettuato per ciascuna delle campagne in causa al piu' tardi il 31 dicembre successivo alla fine della campagna di commercializzazIone per la quale e' dovuto detto rimborso. 4. In caso di inosservanza dell'impegno di cui all'art. 2, punto 2, del decreto n. 35/1990, salvo i casi di forza maggiore, l'importo del prelievo di corresponsabilita' indebitamente rimborsato e' recuperato con la maggiorazione del 30%".