Art. 6.
  1. L'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale n. 63/1991 e'  cosi'
sostituito:
  "  2.  Il  termine  di presentazione delle domande e' fissato al 31
marzo di ciascun anno.  Per  la  campagna  1991-92  tale  termine  e'
prorogato  a  trenta  giorni dalla data di pubblicazione del presente
regolamento nella Gazzetta Ufficiale. In caso di spedizione  a  mezzo
di  raccomandata  o  di  corriere fa fede la data di spedizione delle
domande".
 
          Nota all'art. 6:
             - Il testo modificato dell'art. 9 del D.M. n. 63/1991 e'
          il seguente:
             "Art. 9  (Domande  di  aiuto).  -  1.  Per  ottenere  la
          concessione   del   contributo   di   cui  all'art.  6,  il
          beneficiario,  oltre   a   sottoscrivere   sotto   la   sua
          responsabilita' l'impegno di cui all'art. 8 del regolamento
          CEE  della  Commissione  n.  1272/88,  deve  compilare  una
          domanda di aiuto in duplice copia,  utilizzando  unicamente
          gli  appositi  moduli  (modelli  A  ed,  eventualmente A1),
          predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle  foreste
          in  conformita' all'art. 7 del suddetto regolamento CEE, in
          distribuzione presso le regioni, la provincia  autonoma  di
          Bolzano  e  gli  enti  delegati. Entrambe le copie dovranno
          essere indirizzate ai competenti  uffici  delle  regioni  o
          della provincia autonoma di Bolzano.
             2.  Il termine di presentazione delle domande e' fissato
          al 31 marzo di ciascun anno. Per la campagna  1991-92  tale
          termine   e'  prorogato  a  trenta  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione  del  presente  regolamento  nella   Gazzetta
          Ufficiale.  In caso di spedizione a mezzo di raccomandata o
          di corriere fa fede la data di spedizione delle domande.
             3. Qualora le superfici ritirate dalla produzione  siano
          inserite  nell'avvicendamento  colturale  dell'azienda,  il
          beneficiario e' tenuto ad indicare le particelle  che  ogni
          anno  sono  messe  o  mantenute  a  riposo, presentando, ai
          competenti  uffici  che  hanno  ricevuto  inizialmente   la
          domanda,   una  domanda  di  variazione  in  duplice  copia
          utilizzando l'apposito modulo  (modello  B)  predisposto  e
          distribuito  anch'esso  dal  Ministero.  Nella  sezione  A)
          dovranno essere indicate le nuove  particelle  da  ritirare
          dalla  produzione;  nella  sezione B) le particelle messe a
          riposo nella  campagna  precedente.  Il  citato  modello  B
          dovra'  essere prodotto annualmente entro la stessa data di
          scadenza  di  cui  al  precedente  comma  2.  In  caso   di
          spedizione  postale  o  per  corriere  fa  fede  la data di
          spedizione della documentazione.
             4. Per  ottenere  la  concessione  degli  aiuti  di  cui
          all'art.  7,  il richiedente deve presentare una domanda in
          duplice copia, corredata del piano di imboschimento  e  dei
          modelli  numeri  6  e 6- bis, allegati al presente decreto,
          indirizzando entrambe le domande ai competenti uffici delle
          regioni o della provincia autonoma di Bolzano. Le regioni e
          la  provincia  autonoma  di  Bolzano  faranno pervenire una
          delle  due  domande  ad   esse   inoltrate   al   Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro -
          Ufficio  agroindustria,  entro  quarantacinque  giorni  dal
          termine di scadenza di presentazione delle domande".