Art. 6. 1. L'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale n. 63/1991 e' cosi' sostituito: " 2. Il termine di presentazione delle domande e' fissato al 31 marzo di ciascun anno. Per la campagna 1991-92 tale termine e' prorogato a trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale. In caso di spedizione a mezzo di raccomandata o di corriere fa fede la data di spedizione delle domande".
Nota all'art. 6: - Il testo modificato dell'art. 9 del D.M. n. 63/1991 e' il seguente: "Art. 9 (Domande di aiuto). - 1. Per ottenere la concessione del contributo di cui all'art. 6, il beneficiario, oltre a sottoscrivere sotto la sua responsabilita' l'impegno di cui all'art. 8 del regolamento CEE della Commissione n. 1272/88, deve compilare una domanda di aiuto in duplice copia, utilizzando unicamente gli appositi moduli (modelli A ed, eventualmente A1), predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformita' all'art. 7 del suddetto regolamento CEE, in distribuzione presso le regioni, la provincia autonoma di Bolzano e gli enti delegati. Entrambe le copie dovranno essere indirizzate ai competenti uffici delle regioni o della provincia autonoma di Bolzano. 2. Il termine di presentazione delle domande e' fissato al 31 marzo di ciascun anno. Per la campagna 1991-92 tale termine e' prorogato a trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale. In caso di spedizione a mezzo di raccomandata o di corriere fa fede la data di spedizione delle domande. 3. Qualora le superfici ritirate dalla produzione siano inserite nell'avvicendamento colturale dell'azienda, il beneficiario e' tenuto ad indicare le particelle che ogni anno sono messe o mantenute a riposo, presentando, ai competenti uffici che hanno ricevuto inizialmente la domanda, una domanda di variazione in duplice copia utilizzando l'apposito modulo (modello B) predisposto e distribuito anch'esso dal Ministero. Nella sezione A) dovranno essere indicate le nuove particelle da ritirare dalla produzione; nella sezione B) le particelle messe a riposo nella campagna precedente. Il citato modello B dovra' essere prodotto annualmente entro la stessa data di scadenza di cui al precedente comma 2. In caso di spedizione postale o per corriere fa fede la data di spedizione della documentazione. 4. Per ottenere la concessione degli aiuti di cui all'art. 7, il richiedente deve presentare una domanda in duplice copia, corredata del piano di imboschimento e dei modelli numeri 6 e 6- bis, allegati al presente decreto, indirizzando entrambe le domande ai competenti uffici delle regioni o della provincia autonoma di Bolzano. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano faranno pervenire una delle due domande ad esse inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro - Ufficio agroindustria, entro quarantacinque giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande".