Art. 8. 1. L'art. 12 del decreto ministeriale n. 63/1991 e' cosi' sostituito: "Art. 12 (Controlli e sanzioni). - 1. Il Ministero, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato ed in collaborazione con le regioni e la provincia autonoma di Bolzano, fatta salva ogni altra disposizione di piu' ampia portata prescritta in materia di controlli, effettua ogni anno controlli in loco secondo le modalita' prescritte dall'art. 14 del regolamento CEE n. 1272/88. 2. Il beneficiario e' tenuto a consentire l'accesso all'azienda agli agenti incaricati del controllo ed a collaborare, anche attraverso un proprio rappresentante, alle relative operazioni. In particolare, deve accompagnare o far accompagnare i suddetti agenti nell'azienda, provvedendo ad indicare, sotto la propria responsabilita', le particelle sottoposte al regime in conformita' con quanto dichiarato in domanda. 3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta l'esclusione dall'aiuto, salvo che l'inadempienza non sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla volonta' del beneficiario. 4. Qualora i controlli in fase istruttoria evidenzino una differenza non inferiore al 2% ed a 20 are e non superiore al 10% ed a 2 Ha tra la superficie per la quale e' stato chiesto l'aiuto e quella effettivamente accertata, l'aiuto viene concesso per la sola superficie accertata, diminuita, per il primo anno d'impegno, della superficie risultata in eccesso; qualora siano stati gia' corrisposti aiuti per le annualita' precedenti sulla base delle superfici inesatte, il beneficiario decade parzialmente dal regime per le superfici eccedenti, con gli effetti di cui ai seguenti commi 7, 8 e 9, salvo che provi che la differenza riscontrata non sia stata originata da colpa o dolo. 5. Qualora la differenza di cui sopra oltrepassi i limiti del 10% e dei 2 Ha di cui al comma precedente, non viene concesso alcun aiuto per nessun periodo dell'impegno; in questo caso, qualora siano stati gia' corrisposti aiuti per le annualita' precedenti, il beneficiario decade totalmente dal regime, con gli effetti di cui ai seguenti commi 8 e 9, salvo che possa provare che la differenza riscontrata non sia stata originata da dolo o da colpa. 6. Il beneficiario decade totalmente dall'aiuto nel corso dell'impegno: a) se si accerta che la superficie non poteva essere sottoposta al regime per mancanza dei requisiti soggettivi od oggettivi richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale; b) se si accerta che la superficie oggetto del regime non e' stata in realta' ritirata dalla produzione; c) al di fuori del caso che sia stato prescelto lo scopo di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 63/1991, se si accerta che la superficie ritirata e' stata oggetto di pascolo, salvo che il beneficiario possa provare che il pascolo sia avvenuto in via abusiva, contro la propria volonta'; d) nei casi previsti dai commi 5 e 11 del presente articolo. 7. Se le condizioni di cui al precedente comma si riferiscono solo a parte della superficie oggetto dell'impegno, che non superi nella sua estensione il 10% della superficie del seminativo aziendale sottoposto al regime, con un massimo di due ettari, la decadenza dall'aiuto e' limitata alla sola parte interessata dalle irregolarita'. 8. La decadenza totale o parziale comporta l'obbligo, a carico del beneficiario, di restituire gli importi eventualmente gia' percepiti per le annualita' precedenti, in relazione alle superfici decadute, secondo le modalita' precisate al seguente comma 9. Nel caso di decadenza parziale, fino all'avvenuta restituzione dei suddetti importi, la corresponsione del premio viene sospesa per tutta la superficie. 9. In tutti i casi, le somme indebitamente percepite devono essere recuperate maggiorate del tasso d'interesse legale maturato nel periodo di tempo intercorrente tra il pagamento dell'aiuto ed il suo rimborso da parte del beneficiario. 10. Qualora, in seguito al controllo, si accerti che non e' stato rispettato l'obbligo di mantenere in buone condizioni agronomiche le superfici ritirate, secondo quanto stabiliscono gli articoli 4, 5 e 6 del regolamento CEE n. 1272/88, richiamati all'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale n. 63/1991, ed i provvedimenti regionali di applicazione eventualmente emanati, l'aiuto dovuto per la superficie irregolare, nella campagna in corso, subira' una riduzione del 15%. 11. Se l'inadempimento di cui al precedente comma venga riscontrato nuovamente nel corso di un ulteriore controllo effettuato dopo almeno venti giorni dal primo, il beneficiario decade dall'aiuto con gli effetti di cui ai commi 6, 7 ed 8 del presente articolo. 12. Oltre alle suddette sanzioni, restano comunque applicabili le sanzioni penali o amministrative o entrambe nei casi nei quali ricorrono gli estremi di legge". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 aprile 1992 Il Ministro: GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1992 Registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 152