Art. 8.
  1.  L'art.  12  del  decreto  ministeriale  n.  63/1991  e'   cosi'
sostituito:
  "Art.  12  (Controlli  e  sanzioni). - 1. Il Ministero, avvalendosi
anche del Corpo forestale dello Stato ed  in  collaborazione  con  le
regioni  e  la  provincia autonoma di Bolzano, fatta salva ogni altra
disposizione  di  piu'  ampia  portata  prescritta  in   materia   di
controlli,  effettua ogni anno controlli in loco secondo le modalita'
prescritte dall'art. 14 del regolamento CEE n. 1272/88.
  2. Il beneficiario e' tenuto  a  consentire  l'accesso  all'azienda
agli   agenti  incaricati  del  controllo  ed  a  collaborare,  anche
attraverso un proprio rappresentante, alle  relative  operazioni.  In
particolare,  deve  accompagnare o far accompagnare i suddetti agenti
nell'azienda,   provvedendo   ad   indicare,   sotto    la    propria
responsabilita',  le  particelle  sottoposte al regime in conformita'
con quanto dichiarato in domanda.
   3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al  comma  precedente
comporta  l'esclusione  dall'aiuto,  salvo che l'inadempienza non sia
dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla
volonta' del beneficiario.
   4.  Qualora  i  controlli  in  fase  istruttoria  evidenzino   una
differenza  non inferiore al 2% ed a 20 are e non superiore al 10% ed
a 2 Ha tra la superficie per la quale  e'  stato  chiesto  l'aiuto  e
quella  effettivamente  accertata, l'aiuto viene concesso per la sola
superficie accertata, diminuita, per il primo anno  d'impegno,  della
superficie risultata in eccesso; qualora siano stati gia' corrisposti
aiuti  per  le  annualita'  precedenti  sulla  base  delle  superfici
inesatte, il beneficiario  decade  parzialmente  dal  regime  per  le
superfici  eccedenti, con gli effetti di cui ai seguenti commi 7, 8 e
9, salvo che provi  che  la  differenza  riscontrata  non  sia  stata
originata da colpa o dolo.
   5.  Qualora la differenza di cui sopra oltrepassi i limiti del 10%
e dei 2 Ha di cui al comma precedente, non viene concesso alcun aiuto
per nessun periodo dell'impegno; in questo caso, qualora siano  stati
gia'  corrisposti aiuti per le annualita' precedenti, il beneficiario
decade totalmente dal regime, con gli  effetti  di  cui  ai  seguenti
commi  8  e  9, salvo che possa provare che la differenza riscontrata
non sia stata originata da dolo o da colpa.
   6.  Il  beneficiario  decade  totalmente  dall'aiuto   nel   corso
dell'impegno:
    a)  se  si accerta che la superficie non poteva essere sottoposta
al  regime  per  mancanza  dei  requisiti  soggettivi  od   oggettivi
richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale;
    b)  se  si  accerta  che  la superficie oggetto del regime non e'
stata in realta' ritirata dalla produzione;
    c) al di fuori del caso che sia stato prescelto lo scopo  di  cui
all'art.  4,  comma  1, lettera e), del regolamento di cui al decreto
ministeriale n. 63/1991, se si accerta che la superficie ritirata  e'
stata oggetto di pascolo, salvo che il beneficiario possa provare che
il pascolo sia avvenuto in via abusiva, contro la propria volonta';
    d) nei casi previsti dai commi 5 e 11 del presente articolo.
   7. Se le condizioni di cui al precedente comma si riferiscono solo
a  parte  della superficie oggetto dell'impegno, che non superi nella
sua estensione il  10%  della  superficie  del  seminativo  aziendale
sottoposto  al  regime,  con  un  massimo di due ettari, la decadenza
dall'aiuto  e'   limitata   alla   sola   parte   interessata   dalle
irregolarita'.
   8. La decadenza totale o parziale comporta l'obbligo, a carico del
beneficiario,  di restituire gli importi eventualmente gia' percepiti
per le annualita' precedenti, in relazione alle  superfici  decadute,
secondo  le  modalita'  precisate  al  seguente  comma 9. Nel caso di
decadenza  parziale,  fino  all'avvenuta  restituzione  dei  suddetti
importi,  la  corresponsione  del  premio  viene sospesa per tutta la
superficie.
   9. In tutti i casi, le somme indebitamente percepite devono essere
recuperate maggiorate  del  tasso  d'interesse  legale  maturato  nel
periodo  di tempo intercorrente tra il pagamento dell'aiuto ed il suo
rimborso da parte del beneficiario.
   10. Qualora, in seguito al controllo, si accerti che non e'  stato
rispettato  l'obbligo di mantenere in buone condizioni agronomiche le
superfici ritirate, secondo quanto stabiliscono gli articoli 4, 5 e 6
del regolamento CEE n. 1272/88, richiamati all'art. 4, comma  4,  del
decreto  ministeriale  n.  63/1991,  ed  i provvedimenti regionali di
applicazione eventualmente emanati, l'aiuto dovuto per la  superficie
irregolare, nella campagna in corso, subira' una riduzione del 15%.
   11.   Se   l'inadempimento   di  cui  al  precedente  comma  venga
riscontrato nuovamente nel corso di un ulteriore controllo effettuato
dopo almeno venti giorni dal primo, il beneficiario decade dall'aiuto
con gli effetti di cui ai commi 6, 7 ed 8 del presente articolo.
   12. Oltre alle suddette sanzioni, restano comunque applicabili  le
sanzioni  penali  o  amministrative  o  entrambe  nei  casi nei quali
ricorrono gli estremi di legge".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 9 aprile 1992
                                                   Il Ministro: GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1992
  Registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 152