Art. 10. 1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e' sostituito dal seguente: "Per le attivita' finalizzate alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il Ministro dell'ambiente attribuisce agli istruttori nominati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto, una specifica indennita', per ciascuna istruttoria il cui importo, da erogarsi alle conclusioni dell'istruttoria, e' determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente". 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1.500 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ulteriori provvidenze per l'editoria". 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.