Art. 10. 
 
  1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo  15  della  legge  28
agosto 1989, n. 305, e' sostituito dal seguente:  "Per  le  attivita'
finalizzate alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il
Ministro dell'ambiente attribuisce agli istruttori nominati ai  sensi
dell'articolo 18 del citato decreto, una  specifica  indennita',  per
ciascuna istruttoria il cui importo,  da  erogarsi  alle  conclusioni
dell'istruttoria, e' determinato con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro dell'ambiente". 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma  1,  pari  a  lire
1.500 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1992-1994,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ulteriori provvidenze  per
l'editoria". 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  proprio
decreto, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  del
presente decreto.