Art. 7. 1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: "di concerto con il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle parole: "di concerto con i Ministri della sanita' e dell'interno". 2. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 e' sostituito dal seguente: " 4. Le misure integrative e modificative stabilite ai sensi del comma 1 costituiscono se necessario variante della concessione edilizia rilasciata dal sindaco; copia del provvedimento adottato ai sensi del comma 1 e' trasmesso al sindaco anche ai fini dell'aggiornamento dell'informazione alla popolazione prevista dall'articolo 11.".