Art. 7. 
 
  1. All'articolo 19, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole:  "di  concerto  con  il
Ministro della sanita'" sono sostituite dalle  parole:  "di  concerto
con i Ministri della sanita' e dell'interno". 
  2. Il comma 4 dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 175 del 1988 e' sostituito dal seguente: 
  " 4. Le misure integrative e modificative stabilite  ai  sensi  del
comma  1  costituiscono  se  necessario  variante  della  concessione
edilizia rilasciata dal sindaco; copia del provvedimento adottato  ai
sensi  del  comma  1  e'  trasmesso  al   sindaco   anche   ai   fini
dell'aggiornamento  dell'informazione   alla   popolazione   prevista
dall'articolo 11.".