Art. 9. 1. Per le attivita' finalizzate alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la dotazione organica complessiva di cui alle tebelle A e B allegate alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni, e' aumentata di 110 unita'. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede alla organizzazione degli uffici ed alla assegnazione del personale per le finalita' di cui al comma 1, nonche' alla ripartizione del personale stesso tra le varie qualifiche nei limiti delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, al netto delle somme utilizzate per la concessione dell'indennita' di cui al comma 4. 3. In sede di prima applicazione del presente decreto, per far fronte alle immediate esigenze del Servizio inquinamento atmosferico, acustico e le industrie a rischio, il Ministro dell'ambiente puo' utilizzare, fino a un massimo di trenta unita', personale di professionalita' adeguata alle diverse attivita' da svolgere, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, delle regioni o, ove necessario, di enti pubblici anche economici. 4. Il personale di cui al comma 3 e' collocato in posizione di fuori ruolo, o di comando, per un periodo non superiore a due anni e rinnovabile una sola volta per lo stesso periodo. Ad esso e' corrisposta una specifica indennita' da determinare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sulla base dei differenziati livelli di qualificazione professionale richiesti. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 4.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ulteriori provvidenze per l'editoria".