Art. 11. Assenze dal lavoro degli eletti nelle giunte comunali e provinciali 1. L'articolo 4, comma 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, si interpreta nel senso che agli eletti nelle giunte comunali e provinciali e' attribuito il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per tutto il tempo delle adunanze delle giunte predette, oltre che per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali, da utilizzare per l'esercizio delle altre funzioni che agli stessi competono.