Art. 11. 
 Assenze dal lavoro degli eletti nelle giunte comunali e provinciali 
  1. L'articolo 4, comma 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 816,  si
interpreta  nel  senso  che  agli  eletti  nelle  giunte  comunali  e
provinciali e' attribuito il  diritto  di  assentarsi  dal  posto  di
lavoro per tutto il tempo delle adunanze delle giunte predette, oltre
che per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate  a
quarantotto  ore  per  i   sindaci   e   per   i   presidenti   delle
amministrazioni provinciali,  da  utilizzare  per  l'esercizio  delle
altre funzioni che agli stessi competono.