Art. 12. Pubblicita' delle gare 1. I bandi e gli avvisi di gara per i pubblici incanti, per le licitazioni private, per gli appalti concorso, nonche' per le concessioni di costruzione e gestione, relativi all'esecuzione di opere pubbliche e di forniture di beni e servizi, indetti da regioni, province, comuni, loro consorzi, aziende speciali, comunita' montane, unita' sanitarie locali, unioni di comuni, devono essere pubblicati, oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, anche mediante contemporaneo inserimento nella rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). 2. I bandi e gli avvisi relativi alle procedure di gara di cui al comma 1, per i quali, in relazione all'importo dell'appalto, le norme vigenti prevedono la sola pubblicazione all'albo dell'ente od altre forme ristrette di pubblicita' devono essere pubblicati, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la presentazione dell'offerta o della domanda di ammissione alla gara, anche mediante inserimento nella rete informativa telematica dell'ANCI. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le procedure di gara indette successivamente al primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui entra in vigore la legge di conversione del presente decreto. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono approvate le modalita' tecnico-amministrative proposte dall'ANCI per regolamentare il servizio. 4. Con apposita convenzione tra gli enti gestori della rete telematica dei comuni e dell'analoga rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, verra' disciplinata la distribuzione delle informazioni raccolte anche mediante la creazione di apposite postazioni informative presso le camere di commercio.