Art. 12. 
                       Pubblicita' delle gare 
  1. I bandi e gli avvisi di gara per  i  pubblici  incanti,  per  le
licitazioni  private,  per  gli  appalti  concorso,  nonche'  per  le
concessioni di costruzione e  gestione,  relativi  all'esecuzione  di
opere pubbliche e di forniture di beni e servizi, indetti da regioni,
province, comuni, loro consorzi, aziende speciali, comunita' montane,
unita' sanitarie locali, unioni di comuni, devono essere  pubblicati,
oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di  legge  vigenti,
anche  mediante  contemporaneo  inserimento  nella  rete  informativa
telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). 
  2. I bandi e gli avvisi relativi alle procedure di gara di  cui  al
comma 1, per i quali, in relazione all'importo dell'appalto, le norme
vigenti prevedono la sola pubblicazione all'albo dell'ente  od  altre
forme ristrette  di  pubblicita'  devono  essere  pubblicati,  almeno
quindici giorni  prima  di  quello  stabilito  per  la  presentazione
dell'offerta o della domanda di ammissione alla gara, anche  mediante
inserimento nella rete informativa telematica dell'ANCI. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  tutte  le
procedure di gara indette successivamente al primo giorno del secondo
mese successivo  a  quello  in  cui  entra  in  vigore  la  legge  di
conversione del presente decreto. Entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della predetta legge di  conversione,  con  decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro  dei  lavori
pubblici, sono approvate le modalita' tecnico-amministrative proposte
dall'ANCI per regolamentare il servizio. 
  4. Con  apposita  convenzione  tra  gli  enti  gestori  della  rete
telematica dei comuni e dell'analoga rete delle camere di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,   verra'   disciplinata   la
distribuzione delle informazioni raccolte anche mediante la creazione
di apposite postazioni informative presso le camere di commercio.