Art. 15. 
          Copertura tariffaria del costo di taluni servizi 
  1. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro,  sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia  (UPI)  e  l'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani  (UNCEM)  sono  stabiliti
criteri  per  la  definizione  dei  costi  dei  servizi   a   domanda
individuale e delle modalita' per la pubblicazione annuale dei  costi
stessi. 
  2. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le  comunita'  montane
ed i consorzi di enti locali, sono  tenuti  a  trasmettere  entro  il
termine perentorio del 31 marzo 1993 apposita certificazione  firmata
dal  legale  rappresentante,  dal  segretario,  dal  ragioniere,  ove
esista, e dal presidente del collegio dei revisori dei  conti  o  dal
revisore dei conti, per i comuni con popolazione  inferiore  a  5.000
abitanti, che attesti il rispetto per l'anno 1992 delle  disposizioni
di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del  citato  decreto-legge
n. 415 del 1989. Le modalita'  della  certificazione  sono  stabilite
entro il 31 ottobre 1992 con decreto del  Ministro  dell'interno,  di
concerto col Ministro del tesoro,  sentite  l'Associazione  nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). 
  3. Ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del  costo
complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, gli  enti  locali  ed  i
loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno,  comunque  non
oltre il 30 novembre,  a  rideliberare  in  aumento  le  tariffe  con
effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la tassa
di smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  nel  caso  in  cui  il
controllo della gestione evidenzi uno  squilibrio  nel  rapporto  tra
spese impegnate ed entrate accertate che  non  consenta  il  rispetto
delle percentuali minime obbligatorie di copertura. 
  4.  I  comuni  possono  determinare  le  tariffe  del  servizio  di
trasporto funebre di cui all'articolo 16 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in misura  non  superiore
al 100 per  cento  del  costo  complessivo  di  gestione,  in  deroga
all'articolo 17, comma 1, della legge 21 febbraio 1986, n. 41.