Art. 15. Copertura tariffaria del costo di taluni servizi 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM) sono stabiliti criteri per la definizione dei costi dei servizi a domanda individuale e delle modalita' per la pubblicazione annuale dei costi stessi. 2. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunita' montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1993 apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal presidente del collegio dei revisori dei conti o dal revisore dei conti, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che attesti il rispetto per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989. Le modalita' della certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre 1992 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). 3. Ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate che non consenta il rispetto delle percentuali minime obbligatorie di copertura. 4. I comuni possono determinare le tariffe del servizio di trasporto funebre di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in misura non superiore al 100 per cento del costo complessivo di gestione, in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 21 febbraio 1986, n. 41.