Art. 16. 
                  Disposizioni fiscali e tariffarie 
  1. Il termine del 1 agosto previsto  dall'articolo  273  del  testo
unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175, e' fissato al 31 ottobre. 
  2. Per l'anno 1992 sono differiti al 30 aprile 1992 i  termini  per
l'adozione di deliberazioni comunali  e  provinciali  in  materia  di
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta  comunale
per l'esercizio di imprese e  di  arti  e  professioni,  tasse  sulle
concessioni comunali, tassa per l'occupazione permanente di spazi  ed
aree pubbliche, canone per il disinquinamento delle acque. 
  3. Anche per  far  fronte  ad  eventuali  maggiori  spese  di  loro
competenza in materia assistenziale,  ivi  comprese  quelle  relative
agli oneri a carico degli indigenti per l'assistenza  sanitaria,  per
l'anno 1992 i comuni possono aumentare fino al venticinque per cento,
purche' con identica percentuale per tutti i settori di  attivita'  e
per tutte le classi di superficie, le  misure  di  base  dell'imposta
comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni  indicate
nella tabella allegata al decreto-legge 30 settembre  1989,  n.  332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n.  384,
come integrata dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27  aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  giugno
1990, n. 165. La relativa deliberazione deve essere adottata entro il
termine del 30 aprile 1992, ed e' immediatamente eseguibile. 
  4. Con effetto dall'anno 1992  sono  abrogati  l'articolo  6  della
legge 14 agosto 1991, n. 281, e l'articolo 136 del testo unico per la
finanza locale, approvato con regio decreto  14  settembre  1931,  n.
1175, e successive modificazioni. 
  5. Con decorrenza dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano
usato come combustibile, istituita dall'articolo 6, comma 1,  lettera
b), della  legge  14  giugno  1990,  n.  158,  e  successivo  decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n.  398,  capo  II,  si  applica  anche
all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli
usi delle imprese artigiane ed agricole e per  gli  usi  industriali,
con le esclusioni indicate al comma 3 dell'articolo  6  del  decreto-
legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 novembre 1990, n. 331. 
 6.  Con  la  stessa  decorrenza  l'addizionale  regionale   di   cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158  del  1990  e
del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.  398,  ed  al  comma  5,
sara' determinata  da  ciascuna  regione  a  statuto  ordinario,  con
propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa  erogati,  in
misura non inferiore a lire 10 al metro cubo  e  non  superiore  alla
meta' del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore  a
lire 50 al metro cubo; qualora la meta'  del  corrispondente  tributo
erariale risulti inferiore a lire  10  al  metro  cubo  l'addizionale
sara' dovuta nella detta misura minima. 
  7. Qualora, per intervenute  variazioni  dell'imposta  erariale  di
consumo sul gas metano, le tariffe dell'addizionale regionale a detto
tributo dovessero risultare eccedenti i limiti  massimi  indicati  al
comma  6,  dalla  data  dell'intervenuta   variazione   l'addizionale
regionale sara' dovuta nella misura massima consentita. 
  8. Dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  fino  a
quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, la misura
dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul  gas  metano  a
carico delle utenze indicate all'articolo 6, comma  3,  del  decreto-
legge n. 261 del 1990, detta addizionale sara'  dovuta  nella  misura
minima di lire 10 al metro cubo. 
  9.  L'imposta  sostitutiva  dell'addizionale  di  cui  al  presente
articolo, istituita con l'articolo 6,  comma  1,  lettera  b),  della
legge n. 158 del 1990 e con il comma 2 dell'articolo  9  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle  utenze  esenti,
sara' determinata da ciascuna regione, con  propria  legge,  entro  i
limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo. 
  10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti: 
    a)   certificati   di    destinazione    urbanistica,    previsti
dall'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da un
valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000; 
    b) autorizzazioni di cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25
marzo 1982, n. 84, da un valore minimo di  L.  10.000  ad  un  valore
massimo di L. 100.000; 
    c) autorizzazione per l'esecuzione di interventi di  manutenzione
straordinaria, di cui all'articolo 31, comma  1,  lettera  b),  della
legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000  ad  un
valore massimo di L. 100.000; 
    d) autorizzazione  per  l'attuazione  di  piani  di  recupero  di
iniziativa dei privati, di cui all'articolo 30 della legge  5  agosto
1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un  valore  massimo
di L. 100.000; 
    e)  autorizzazione  per  la  lottizzazione  di   aree,   di   cui
all'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942,  n.  1150,  e
successive modificazioni ed integrazioni, da un valore minimo  di  L.
10.000 ad un valore massimo di L. 100.000; 
    f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia  da
un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000; 
    g) concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000  ad  un
valore massimo di L. 1.000.000. 
  11. I comuni con popolazione  superiore  a  250.000  abitanti  sono
autorizzati ad incrementare i diritti di cui alle lettere da a) a  g)
del comma 10, sino a raddoppiare il valore massimo. 
  12. I  proventi  degli  anzidetti  diritti  di  segreteria  sono  a
vantaggio esclusivamente degli enti locali.