Art. 18. 
                        Servizi assistenziali 
  1. Fino alla data di entrata in vigore  delle  leggi  regionali  di
disciplina dei servizi assistenziali e fino al 31 dicembre 1992,  per
le funzioni di assistenza di cui all'articolo 80 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 2839, di assistenza di cui al regio decreto-legge 8
maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838,
e successive modificazioni, di  assistenza  ai  minori  in  stato  di
bisogno, di cui alla legge 23 dicembre 1975,  n.  698,  e  successive
modificazioni, nonche' per le altre eventuali funzioni  assistenziali
precedentemente esercitate, le amministrazioni provinciali promuovono
e coordinano i relativi servizi a norma dell'articolo 14 della  legge
n. 142 del 1990 e sono tenute a garantirne l'espletamento in  base  a
convenzioni con i comuni. 
  2. In ogni caso dovranno essere destinate  risorse  finanziarie  in
misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate  nel  1990,  con
l'incremento   progressivo   delle   percentuali   di   aumento   dei
trasferimenti erariali per il 1991 ed il 1992.