Art. 18. Servizi assistenziali 1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina dei servizi assistenziali e fino al 31 dicembre 1992, per le funzioni di assistenza di cui all'articolo 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, di assistenza di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni, di assistenza ai minori in stato di bisogno, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, e successive modificazioni, nonche' per le altre eventuali funzioni assistenziali precedentemente esercitate, le amministrazioni provinciali promuovono e coordinano i relativi servizi a norma dell'articolo 14 della legge n. 142 del 1990 e sono tenute a garantirne l'espletamento in base a convenzioni con i comuni. 2. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991 ed il 1992.