Art. 2. Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunita' montane 1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo e' corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. 2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991 incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo e' corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. 3. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna comunita' montana, per l'anno 1992, un contributo distinto in quote: a) una di lire 270 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno; b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunita' montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani, da erogarsi entro il mese di ottobre 1992.