Art. 2. 
Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e
                      per le comunita' montane 
  1. A valere sul fondo ordinario di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a  corrispondere
a  ciascuna  amministrazione  provinciale,  per   l'anno   1992,   un
contributo pari a quello ordinario spettante nel  1991,  incrementato
dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso  contributo
ordinario. Il contributo e' corrisposto in quattro rate uguali  entro
il primo mese di ciascun trimestre. 
  2. A valere sul fondo ordinario di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a  corrispondere
a ciascun comune, per  l'anno  1992,  un  contributo  pari  a  quello
ordinario spettante nel 1991 incrementato dell'importo corrispondente
al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo  e'
corrisposto in quattro rate uguali entro il  primo  mese  di  ciascun
trimestre. 
  3. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1,  il
Ministero dell'interno e'  autorizzato  a  corrispondere  a  ciascuna
comunita' montana, per l'anno 1992, un contributo distinto in quote: 
    a) una di lire 270  milioni,  finalizzata  al  finanziamento  dei
servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno; 
    b) una, ad esaurimento del  fondo,  ripartita  tra  le  comunita'
montane in proporzione  alla  popolazione  montana  residente  al  31
dicembre del penultimo anno precedente,  secondo  i  dati  pubblicati
dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani, da  erogarsi
entro il mese di ottobre 1992.